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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20423/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2003, emesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla base degli studi di settore. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto per asserita mancata prova della notifica dell'invito al contraddittorio. L'Ufficio propose appello, ma la CTR dichiarò l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo non applicabile la sospensione dei termini per la definizione agevolata delle liti fiscali prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciò violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, lett. c), del D.L. n. 98 del 2011, dell'art. 29, comma 16-bis, lett. a), del D.L. n. 216 del 2011, dell'art. 327 c.p.c. e dell'art. 1 della L. n. 742 del 1969, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere non operante la sospensione legale: secondo la ricorrente, la lite rientrava tra quelle definibili perché di valore non superiore a 20.000 euro e pendente alla data rilevante, e pertanto il termine per proporre appello doveva considerarsi sospeso dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012; computando tale sospensione e quella feriale, l'appello notificato nel aprile 2013 sarebbe stato tempestivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che il novero delle liti definibili ex art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011 è determinato autonomamente dalla prima parte della norma e comprende ogni lite in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro e pendente alla data prevista, senza ulteriori limitazioni. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva escluso l'applicabilità della sospensione. Pur richiamando il principio secondo cui la sospensione legale non si cumula con la sospensione feriale per il medesimo periodo, la Corte ha osservato che, nel caso concreto, il termine finale per impugnare scadeva comunque dopo il periodo utile, sicché l'appello dell'Ufficio doveva considerarsi tempestivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR Campania, anche per le spese dell'intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, lett. c), D.L. n. 98 del 2011

    "le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio"

    La Corte afferma che la disposizione introduce una sospensione legale dei termini processuali per le liti definibili, applicabile alle impugnazioni e autonoma rispetto alla successiva modifica che ha ampliato il novero delle liti definibili.

  • art. 29, comma 16-bis, lett. a), D.L. n. 216 del 2011

    È richiamato per chiarire che la modifica ha inciso sul novero delle liti definibili, ma non sulla durata della sospensione dei termini, che resta quella prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011.

  • art. 327 c.p.c.

    È la norma sul termine lungo di impugnazione cui si applica, nel caso, la sospensione legale prevista per le liti definibili.

  • art. 1 L. n. 742 del 1969

    È richiamato in relazione alla sospensione feriale dei termini processuali, che non si cumula con la sospensione legale per il medesimo periodo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973

    È il fondamento dell'avviso di accertamento emesso in base agli studi di settore.

  • art. 16 L. n. 289 del 2002

    È richiamato quale disciplina di riferimento per la definizione agevolata delle liti fiscali, utilizzata dall'art. 39 del D.L. n. 98 del 2011.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, il perimetro delle controversie definibili va individuato in base ai criteri espressamente stabiliti dalla norma istitutiva e non può essere ristretto per interpretazione mediante requisiti ulteriori non previsti dal testo legislativo.
  • La sospensione legale dei termini per impugnare prevista per le liti fiscali definibili opera sui termini processuali, compreso il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., e rende inoperante il decorso del termine nel periodo di sospensione.
  • La sospensione legale speciale non si cumula con la sospensione feriale quando i periodi coincidono, perché la sospensione eccezionale assorbe quella ordinaria nel medesimo arco temporale; resta però applicabile la sospensione feriale per la parte di termine che venga a scadere fuori dal periodo assorbito.
  • Per valutare la tempestività di un'appello occorre ricostruire in modo puntuale il decorso del termine originario, le sospensioni normative applicabili e l'eventuale spostamento finale della scadenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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