Cassazione Civile, Ordinanza n. 29245/2022 del 07/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni 2002, 2003 e 2004, fondati su indagini bancarie e finanziarie svolte dalla Guardia di Finanza, contestando al contribuente maggiori ricavi d'impresa e conseguenti maggiori imposte Irpef, addizionali, Irap e Iva, oltre alle sanzioni. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendo che le movimentazioni bancarie erano state in parte adeguatamente giustificate e non avevano natura reddituale, anche in relazione alla sua asserita attività di procacciatore d'affari; inoltre sosteneva che la CTR avesse ignorato la documentazione prodotta e avesse applicato in modo irragionevole la presunzione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 32 per mancato esame della documentazione e per ritenuta imponibilità di movimenti che sarebbero patrimoniali; 2) violazione dell'art. 32 per irrilevanza attribuita all'attività effettivamente svolta (procacciatore d'affari) e per mancato vaglio della documentazione sopravvenuta; 3) violazione dell'art. 32 per l'applicazione del metodo induttivo con inversione dell'onere della prova anche ai contribuenti in contabilità semplificata.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque manifestamente infondati, rilevando che essi erano generici quanto ai documenti richiamati, tendevano a sollecitare una nuova valutazione del merito e, nel merito, non scalfivano la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie. Ha poi ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che l'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 si applica anche ai contribuenti in contabilità semplificata, non prevedendo la norma alcuna distinzione per regime contabile, e che la CTR aveva correttamente valorizzato la non riconciliabilità dei movimenti bancari con le scritture contabili. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti [...] se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi [...] se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili
Integra una presunzione legale in favore dell'erario in materia di accertamenti bancari; la prova contraria del contribuente deve essere analitica e riferita a ciascuna movimentazione, e la norma si applica anche ai soggetti in contabilità semplificata.
art. 51, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 quale base della presunzione legale in materia di dati bancari ai fini IVA.
Le presunzioni bancarie di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 d.P.R. n. 633 del 1972 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei primi tre motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che alcune censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, veicolavano in realtà vizi motivazionali non deducibili nei limiti del n. 5.
art. 18 d.P.R. n. 600 del 1973
È richiamato per evidenziare che i contribuenti in contabilità semplificata non sono esonerati da una contabilità sufficientemente analitica da consentire la ricostruzione del volume d'affari e del reddito.
Sono menzionati per indicare che, nel confronto tra regime ordinario e semplificato, i libri obbligatori non esauriscono l'obbligo di tenuta di una documentazione idonea ai controlli fiscali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, i movimenti sui conti del contribuente costituiscono una presunzione legale di ricavi o compensi imponibili, superabile solo mediante prova contraria analitica e specifica per ciascuna operazione.
- La prova contraria non può essere generica o massiva: il contribuente deve dimostrare la riferibilità di ogni singolo versamento o prelievo a fatti fiscalmente irrilevanti o già tassati, e il giudice deve motivare puntualmente sul valore dimostrativo delle prove offerte.
- La qualificazione formale dell'attività svolta dal contribuente non esclude l'utilizzabilità dell'indagine bancaria: i dati bancari possono servire sia a individuare attività occulte sia a quantificare il reddito, restando decisivo il superamento della presunzione con prova analitica.
- La presunzione legale di cui all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 si applica anche ai contribuenti in contabilità semplificata, poiché la norma non distingue in base al regime contabile e l'obbligo di documentazione resta comunque idoneo a consentire il controllo fiscale.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile sollecitare una nuova valutazione del merito mediante censure formulate in modo generico o tramite deduzioni di fatto non specificamente documentate e localizzate nel fascicolo.
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