Sentenza del 27/11/2015 n. 24276 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, emesso dopo una verifica fiscale generale ai fini IRPEG, IRAP e IVA. L'accertamento aveva rettificato, tra l'altro, i ricavi dichiarati per una vendita immobiliare, ritenuti inferiori al valore congruo, presumendo maggiori ricavi per 80.300 euro. In Cassazione la società ha dedotto, da un lato, l'omessa motivazione della sentenza regionale, che aveva confermato la decisione di primo grado per relationem senza esaminare adeguatamente i motivi d'appello; dall'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, poiché questo richiamava una stima dell'Agenzia del territorio non allegata né integralmente riprodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Il primo motivo non censurava l'effettiva ratio decidendi della sentenza regionale, secondo cui la contribuente si era limitata a riproporre le argomentazioni di primo grado senza contestare specificamente la decisione impugnata, e inoltre non rispettava l'onere di autosufficienza perché non riportava adeguatamente i motivi d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte nuovo e comunque non conforme agli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali avevano rilevato che l'avviso riportava in modo dettagliato i risultati delle indagini richiamate, consentendo l'esercizio del diritto di difesa. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.900 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies
Norma indicata come base della verifica fiscale e dell'accertamento fondato sulla possibile incongruità dei ricavi dichiarati.
La contribuente ne contestava l'applicabilità alla fattispecie, ma la questione non è stata esaminata nel merito in Cassazione per l'inammissibilità delle censure.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in Cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi e non rispettava l'autosufficienza.
Ammette una motivazione sintetica anche mediante riferimento a precedenti o ad altre decisioni, purché sia possibile comprendere le ragioni della decisione e controllarne il percorso logico.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Impone la motivazione degli atti tributari e disciplina il riferimento ad atti non allegati; la mancata allegazione non determina automaticamente la nullità se l'atto riproduce adeguatamente gli elementi essenziali necessari alla difesa.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
La motivazione dell'avviso può essere integrata dal richiamo a un altro atto non allegato quando l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale, consentendo al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di una sentenza è ammissibile se il rinvio consente di individuare chiaramente fatti, questioni e ragioni della decisione; non è sufficiente lamentare genericamente che il giudice non abbia motivato.
- In Cassazione occorre censurare esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Se il giudice ha deciso perché l'appello era generico o meramente riproduttivo delle difese precedenti, il ricorso deve contestare specificamente questa ragione.
- L'onere di autosufficienza impone di riportare nel ricorso, per quanto necessario, il contenuto della sentenza impugnata, degli atti richiamati e dei motivi d'appello; omissioni su questi elementi possono comportare l'inammissibilità.
- La mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso di accertamento non comporta automaticamente la nullità dell'avviso: è decisivo verificare se l'avviso ne abbia riprodotto il contenuto essenziale e abbia consentito al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito sui fatti, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali ancora deducibili secondo i requisiti processuali applicabili.
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