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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 9575 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Diniego di estinzione del ruolo - Giurisdizione del giudice tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto ammissibile sotto il profilo della giurisdizione, spettando la controversia al giudice tributario. È stato inoltre affermato che l'art. 1, comma 618, della legge n. 147/2013 comprende ogni tipologia di interessi, inclusi quelli doganali. La decisione conferma quindi la possibilità di contestare davanti al giudice tributario il diniego di estinzione del ruolo alle condizioni previste dalla norma.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente chiedeva di poter estinguere il ruolo pagando il solo importo originariamente iscritto, con esclusione degli interessi previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/1973, sulla base dell'art. 1, comma 618, della legge n. 147/2013. La questione riguardava anche l'individuazione del giudice competente: secondo il principio affermato, il diniego aveva natura tributaria e poteva quindi essere impugnato davanti al giudice tributario. La disciplina agevolativa è stata ritenuta applicabile a ogni tipo di interesse, compresi quelli previsti in materia doganale dall'art. 86 del d.P.R. n. 43/1973.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 618, legge n. 147/2013

    Pagamento dell'importo originariamente iscritto, con esclusione degli interessi previsti dagli artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602/1973

    La disposizione è stata interpretata in senso ampio, come riferita a ogni tipo di interesse collegato al ruolo, compresi gli interessi previsti dalla normativa doganale.

  • Artt. 20 e 30, d.P.R. n. 602/1973

    Individuano gli interessi applicabili nell'ambito della riscossione mediante ruolo; la sentenza ne ammette l'esclusione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 618, della legge n. 147/2013.

  • Art. 86, d.P.R. n. 43/1973

    Gli interessi previsti dalla disciplina doganale rientrano nella nozione ampia di interessi considerata dalla norma agevolativa.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 3773/2014

    Le controversie di natura tributaria spettano al giudice tributario, mentre sono escluse dalla sua giurisdizione soltanto le controversie relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.

Massime di principio

  • Il diniego di un'amministrazione relativo all'estinzione o alla definizione di un ruolo, quando incide sull'obbligazione tributaria, è normalmente impugnabile davanti al giudice tributario.
  • La giurisdizione tributaria sussiste per le controversie sulla debenza, quantificazione o applicazione di tributi e relativi interessi; restano invece escluse, in linea generale, le sole contestazioni riguardanti gli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella.
  • Le norme che consentono di definire un ruolo pagando il capitale senza determinati interessi possono essere interpretate estensivamente quanto all'ambito degli interessi esclusi, se il testo normativo non limita la misura a una specifica categoria.
  • Anche i crediti di natura doganale possono rientrare nella disciplina di definizione del ruolo quando la norma fa riferimento genericamente agli interessi collegati alla riscossione.

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