Sentenza del 27/11/2015 n. 24251 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato sei cartelle relative a IRPEF, addizionali, IRAP e IVA per gli anni 2002 e 2003, contestando, tra l'altro, la sottoscrizione del ruolo e delle cartelle, la validità delle notifiche, l'assenza dell'avviso bonario, la tardività della liquidazione, la mancata applicazione della continuazione delle sanzioni e il difetto di motivazione. Dopo il rigetto da parte della Commissione tributaria provinciale e della Commissione tributaria regionale, ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi. La Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo incongruente rispetto ai vizi denunciati, privi di autosufficienza e corredati da quesiti generici o non pertinenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso. È stata confermata, quindi, la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'impugnazione delle cartelle. In particolare, è rimasta ferma la valutazione secondo cui, in caso di controllo automatizzato limitato a rilevare il mancato versamento di tributi dichiarati, non era necessaria una previa contestazione delle sanzioni; la cartella risultava sufficientemente motivata e non era applicabile la continuazione alle sanzioni per omessi versamenti ripetuti. Non vi è stata pronuncia sulle spese di cassazione, poiché le parti intimate non si erano costituite.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3
Consente l'iscrizione diretta a ruolo delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento di tributi, senza previa contestazione, quando il controllo automatizzato rilevi il mancato pagamento di somme dichiarate dal contribuente.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto non applicabile la continuazione alle reiterate omissioni di pagamento soggette a sanzione percentuale fissa; la questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3
La comunicazione dell'esito del controllo è necessaria quando il controllo automatizzato evidenzia un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione; secondo i giudici, non è invece necessaria quando rileva soltanto il mancato versamento di tributi dichiarati.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3
Opera, per l'IVA, in modo analogo alla disciplina dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla comunicazione dell'esito del controllo automatizzato.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie; i motivi devono essere specificamente collegati ai vizi denunciati e rispettare i requisiti formali di ammissibilità.
Art. 360 c.p.c.
Distingue, tra gli altri, il vizio di violazione di legge, il vizio motivazionale e l'error in procedendo. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché qualificati con un numero diverso dal vizio effettivamente denunciato.
Art. 2697 c.c.
Richiamato dalla contribuente in tema di onere della prova, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità dei motivi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, 12-bis e 26
Richiamati per questioni concernenti formazione e sottoscrizione del ruolo e modalità di notificazione della cartella; le doglianze sono state dichiarate inammissibili per genericità, difetto di autosufficienza e incongruenza formale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato: omessa pronuncia, violazione di legge e vizio motivazionale sono categorie diverse e non possono essere confuse.
- I motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Una censura generica, rivolta direttamente agli obblighi dell'amministrazione e non alla decisione contestata, può essere dichiarata inammissibile.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti, i fatti e i passaggi processuali rilevanti, senza costringere la Corte a ricostruire autonomamente la controversia.
- In caso di controllo automatizzato che rilevi soltanto il mancato versamento di imposte dichiarate, la riscossione delle somme e delle relative sanzioni può avvenire senza una previa comunicazione di irregolarità o un separato atto di contestazione, salvo diverse specificità del caso concreto.
- La motivazione della cartella può risultare sufficiente quando consente al contribuente di comprendere tributi, periodi, importi e ragioni della pretesa, soprattutto se l'obbligazione deriva direttamente dalla dichiarazione presentata.
- Le questioni sulla validità del ruolo, sulla sottoscrizione e sulla notificazione devono essere dedotte in modo puntuale, indicando l'atto concreto, il vizio specifico e il pregiudizio prodotto; contestazioni astratte o meramente formali rischiano l'inammissibilità.
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