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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24251 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato sei cartelle relative a IRPEF, addizionali, IRAP e IVA per gli anni 2002 e 2003, contestando, tra l'altro, la sottoscrizione del ruolo e delle cartelle, la validità delle notifiche, l'assenza dell'avviso bonario, la tardività della liquidazione, la mancata applicazione della continuazione delle sanzioni e il difetto di motivazione. Dopo il rigetto da parte della Commissione tributaria provinciale e della Commissione tributaria regionale, ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi. La Corte ha rilevato che i motivi erano formulati in modo incongruente rispetto ai vizi denunciati, privi di autosufficienza e corredati da quesiti generici o non pertinenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso. È stata confermata, quindi, la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'impugnazione delle cartelle. In particolare, è rimasta ferma la valutazione secondo cui, in caso di controllo automatizzato limitato a rilevare il mancato versamento di tributi dichiarati, non era necessaria una previa contestazione delle sanzioni; la cartella risultava sufficientemente motivata e non era applicabile la continuazione alle sanzioni per omessi versamenti ripetuti. Non vi è stata pronuncia sulle spese di cassazione, poiché le parti intimate non si erano costituite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17, comma 3

    Consente l'iscrizione diretta a ruolo delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento di tributi, senza previa contestazione, quando il controllo automatizzato rilevi il mancato pagamento di somme dichiarate dal contribuente.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 12

    La Commissione tributaria regionale ha ritenuto non applicabile la continuazione alle reiterate omissioni di pagamento soggette a sanzione percentuale fissa; la questione non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3

    La comunicazione dell'esito del controllo è necessaria quando il controllo automatizzato evidenzia un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione; secondo i giudici, non è invece necessaria quando rileva soltanto il mancato versamento di tributi dichiarati.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3

    Opera, per l'IVA, in modo analogo alla disciplina dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 sulla comunicazione dell'esito del controllo automatizzato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62

    Disciplina il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie; i motivi devono essere specificamente collegati ai vizi denunciati e rispettare i requisiti formali di ammissibilità.

  • Art. 360 c.p.c.

    Distingue, tra gli altri, il vizio di violazione di legge, il vizio motivazionale e l'error in procedendo. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché qualificati con un numero diverso dal vizio effettivamente denunciato.

  • Art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla contribuente in tema di onere della prova, ma le relative censure non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità dei motivi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, 12-bis e 26

    Richiamati per questioni concernenti formazione e sottoscrizione del ruolo e modalità di notificazione della cartella; le doglianze sono state dichiarate inammissibili per genericità, difetto di autosufficienza e incongruenza formale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato: omessa pronuncia, violazione di legge e vizio motivazionale sono categorie diverse e non possono essere confuse.
  • I motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Una censura generica, rivolta direttamente agli obblighi dell'amministrazione e non alla decisione contestata, può essere dichiarata inammissibile.
  • Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre indicare con precisione gli atti, i fatti e i passaggi processuali rilevanti, senza costringere la Corte a ricostruire autonomamente la controversia.
  • In caso di controllo automatizzato che rilevi soltanto il mancato versamento di imposte dichiarate, la riscossione delle somme e delle relative sanzioni può avvenire senza una previa comunicazione di irregolarità o un separato atto di contestazione, salvo diverse specificità del caso concreto.
  • La motivazione della cartella può risultare sufficiente quando consente al contribuente di comprendere tributi, periodi, importi e ragioni della pretesa, soprattutto se l'obbligazione deriva direttamente dalla dichiarazione presentata.
  • Le questioni sulla validità del ruolo, sulla sottoscrizione e sulla notificazione devono essere dedotte in modo puntuale, indicando l'atto concreto, il vizio specifico e il pregiudizio prodotto; contestazioni astratte o meramente formali rischiano l'inammissibilità.

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