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Sentenza

Sentenza del 27/11/2015 n. 24249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Lombardia sostenendo che la somma erogata al contribuente dal fondo di integrazione delle pensioni (FIP), alimentato anche da trattenute sul reddito da lavoro dipendente, dovesse essere qualificata come pensione integrativa e tassata integralmente come reddito da lavoro dipendente. La CTR aveva invece assimilato l'erogazione a una rendita vitalizia, applicando il regime fiscale più favorevole che rende imponibile soltanto il 60% dell'importo. Secondo l'Agenzia, mancava nella somma il carattere aleatorio tipico della rendita vitalizia e risultavano elementi indicativi della natura pensionistica: il regolamento del fondo qualificava la prestazione come integrazione della pensione, l'Azienda ospedaliera aveva operato come sostituto d'imposta e il contribuente aveva dichiarato l'importo tra i redditi da lavoro dipendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR della Lombardia e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione ha precisato che non è sufficiente la denominazione formale della prestazione: per stabilire se si tratti di pensione integrativa, tassabile secondo il regime dei redditi da lavoro dipendente, oppure di rendita vitalizia, imponibile nella misura del 60%, occorre esaminare concretamente il regolamento e le modalità di funzionamento del fondo, soprattutto le modalità di formazione delle somme erogate. La CTR aveva quindi errato applicando automaticamente il regime della rendita vitalizia senza un esame analitico del Regolamento FIP.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento emesso per la dichiarazione omessa o incompleta di redditi da lavoro dipendente e per il conseguente recupero di maggiore IRPEF e addizionale regionale.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 46, comma 2

    Ricondurrebbe nell'ambito dei redditi da lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, comprese, secondo la prospettazione dell'Agenzia, le pensioni integrative.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. h)

    Prevede il trattamento fiscale applicabile alle rendite vitalizie, richiamato dall'art. 48-bis, con imponibilità nella misura stabilita dalla legge per tale categoria.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48-bis, comma 1, lett. c), nel testo vigente ratione temporis

    Disciplina la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie costituite con contributo oneroso, assoggettandole all'imposta nella misura del 60%. La Corte chiarisce che tale regime non può essere applicato automaticamente alle prestazioni di pensione integrativa.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    È richiamato in relazione al quesito di diritto formulato dall'Agenzia nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di una prestazione erogata da un fondo previdenziale aziendale non dipende esclusivamente dalla denominazione utilizzata, ma dalle concrete regole di funzionamento del fondo e dalla struttura della prestazione.
  • Una prestazione collegata alla pensione e alimentata da contributi o trattenute derivanti dal rapporto di lavoro tende a essere qualificata come pensione integrativa e, in linea generale, come reddito da lavoro dipendente; tuttavia è necessario verificare il regolamento applicabile.
  • Il regime fiscale agevolato previsto per le rendite vitalizie non può essere esteso automaticamente alle pensioni integrative: occorre accertare la presenza degli elementi sostanziali propri della rendita vitalizia, inclusa l'eventuale aleatorietà e le modalità di determinazione dell'importo.
  • La dichiarazione effettuata dal contribuente, la qualifica attribuita dal sostituto d'imposta e le previsioni del regolamento del fondo sono elementi rilevanti, ma devono essere valutati insieme alla concreta struttura giuridica ed economica della prestazione.
  • In caso di contestazione, il giudice deve esaminare analiticamente il regolamento del fondo e le modalità di formazione delle somme erogate, evitando assimilazioni automatiche basate soltanto sulla denominazione della prestazione.

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