Sentenza del 27/11/2015 n. 9592 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Cartella di pagamento successiva ad avviso di accertamento - Vizi propri - Autonoma impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'impugnabilità di una cartella di pagamento emessa successivamente a un avviso di accertamento. Il punto centrale è stabilire se la cartella costituisca un nuovo atto impositivo, consentendo di contestare nuovamente il merito dell'accertamento, oppure se sia soltanto un atto esecutivo e consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri.
La decisione
È stato affermato che la cartella di pagamento successiva a un avviso di accertamento si limita a intimare il pagamento della somma già determinata nell'avviso e non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo. Di conseguenza, essa è autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri, mentre non possono essere sollevate contestazioni relative al merito o alla legittimità dell'originario avviso di accertamento, ormai definito o comunque da impugnare nei termini propri.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento segue un avviso di accertamento, normalmente non è possibile utilizzare l'impugnazione della cartella per contestare nuovamente il merito dell'accertamento.
- La cartella resta autonomamente impugnabile per vizi propri, come errori di notifica, difetti formali, inesistenza o invalidità della pretesa esecutiva, errata quantificazione rispetto all'avviso o intervenuta prescrizione o decadenza, ove applicabile.
- Le contestazioni sull'an e sul quantum dell'imposta devono essere proposte contro l'avviso di accertamento entro i termini previsti; la mancata tempestiva impugnazione può rendere definitivo l'accertamento.
- È necessario distinguere tra atto impositivo, che determina la pretesa tributaria, e atto della riscossione, che ne richiede il pagamento: ciascun atto può essere contestato solo per i vizi che gli sono propri, salvo specifiche ipotesi di invalidità derivata o di mancata conoscenza dell'atto presupposto.
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