Sentenza del 27/11/2015 n. 6281 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sanzioni - Società in liquidazione - Dichiarazione redditi infedele - Maggiore Ires - Mancata impugnazione avviso di rettifica - Giudicato - Accertamento definitivo e inoppugnabile - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. La mancata impugnazione dell’avviso ha reso definitivo l’accertamento del maggior reddito e tale definitività vincola anche il giudizio successivo relativo alle sanzioni. Il giudicato copre non solo le ragioni effettivamente dedotte, ma anche quelle deducibili, impedendo di rimettere in discussione il rapporto fiscale già definitivamente accertato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la rettifica del reddito imponibile, il conseguente maggior debito IRES e le sanzioni per dichiarazione infedele. Tuttavia, non aveva impugnato tempestivamente l’avviso di rettifica relativo al reddito, consentendo che divenisse definitivo e inoppugnabile. La questione riguardava quindi gli effetti del giudicato e dell’accertamento definitivo anche nel successivo giudizio sulle sanzioni.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986, art. 117
La norma è richiamata in relazione al regime del consolidato fiscale e alla determinazione del reddito imponibile della società consolidante.
Codice di procedura civile, art. 324
La norma definisce il passaggio in giudicato formale della sentenza. Il principio è stato applicato per affermare che un accertamento non impugnato diviene definitivo e non può essere nuovamente contestato.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva di un avviso di accertamento normalmente lo rende definitivo e inoppugnabile, salvo specifiche cause di invalidità o rimessione in termini previste dalla legge.
- In un successivo giudizio sulle sanzioni non è generalmente possibile rimettere in discussione il presupposto impositivo già definitivamente accertato.
- Il giudicato copre anche le questioni deducibili: non impedisce soltanto di riproporre gli argomenti già esaminati, ma anche di introdurre successivamente contestazioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel primo procedimento.
- La definitività dell’accertamento opera sia sul piano sostanziale, consolidando il rapporto fiscale tra le parti, sia sul piano processuale, vincolando il giudice nei procedimenti successivi collegati al medesimo rapporto.
- La liquidazione della società non elimina l’obbligo di verificare e rispettare i termini per impugnare gli atti tributari né impedisce la definitività degli atti non contestati.
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