Cassazione Civile, Ordinanza n. 19413/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IRAP, sanzioni e accessori. I giudici tributari di merito avevano accolto l’opposizione ritenendo che, poiché l’iscrizione a ruolo traeva origine da controlli automatizzati/formali sulle dichiarazioni, dovesse essere preceduta da contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. 212/2000, che nella specie non era stato attivato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 riguardava il mero omesso versamento di imposte dichiarate e non versate, ipotesi che non comporta incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e quindi non richiede il contraddittorio preventivo; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al diverso profilo del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, connesso alla disconoscimento di una detrazione in base alle incongruenze riscontrate con gli elenchi previsti dall’art. 78, comma 25, L. 413/1991.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito, in primo luogo, che per il segmento della cartella derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 non operava l’obbligo di contraddittorio preventivo dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000, perché si trattava di semplice mancato pagamento di imposte dichiarate, senza margini di incertezza interpretativa. In secondo luogo, ha rilevato che la sentenza d’appello non aveva esaminato il motivo relativo al distinto ruolo derivante dal controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, essendosi limitata a richiamare solo l’art. 36-bis: vi era quindi omessa pronuncia su un capo devoluto. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
la procedura di liquidazione automatizzata si fonda su un controllo documentale dei dati dichiarati, senza margini interpretativi; il contraddittorio preventivo non è dovuto quando la cartella riguarda il mero mancato pagamento di imposte dichiarate.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
il controllo formale riguarda un distinto profilo rispetto al controllo automatizzato; la sentenza di merito avrebbe dovuto esaminare specificamente il motivo d’appello riferito a questo controllo.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato insieme alle norme sul controllo automatizzato come disposizione pertinente al meccanismo di liquidazione automatica.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
il contraddittorio preventivo è richiesto solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera nelle ipotesi di semplice omesso versamento di imposte dichiarate.
il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i motivi devoluti; l’omessa decisione su uno di essi integra violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
è il vizio processuale dedotto per l’omessa pronuncia della sentenza impugnata.
art. 78, comma 25, L. n. 413/1991
richiamato come fonte degli elenchi con cui sono state riscontrate incongruenze rispetto alla dichiarazione del contribuente ai fini del controllo formale.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo previsto dallo Statuto del contribuente non è imposto in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo: esso opera solo quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre non è necessario se la cartella si limita a recuperare imposte dichiarate e non versate.
- La liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 è un controllo meramente documentale e vincolato; non richiede comunicazione dell’esito del controllo quando non vi siano rettifiche sostanziali o discrepanze interpretative.
- Il controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 costituisce un distinto titolo di verifica rispetto al controllo automatizzato e deve essere esaminato autonomamente dal giudice quando sia specificamente devoluto con l’appello.
- L’omessa pronuncia su un motivo di gravame effettivamente proposto integra vizio di nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito per l’esame del capo non deciso.
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