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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14606/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva ricevuto due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008, fondati su accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in ragione della disponibilità di elementi indicativi di capacità contributiva, tra cui rate di mutuo per la casa di abitazione, contratti di leasing per autovettura e incrementi patrimoniali. I ricorsi proposti dinanzi al giudice tributario di primo grado erano stati accolti solo parzialmente; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell'Ufficio confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, lamentando che la CTR avesse confermato la sentenza di primo grado in modo apodittico, senza esporre le ragioni in fatto e in diritto; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e delle norme tecniche sul redditometro, sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente privato gli indici presuntivi del loro valore legale e non avesse correttamente applicato il rigoroso onere probatorio gravante sul contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di appello solo apparente, perché la CTR aveva affermato l'esistenza di prova contraria da parte del contribuente senza dar conto, neppure sinteticamente, delle concrete risultanze probatorie e del percorso logico seguito per superare la presunzione legale derivante dal redditometro. In conseguenza dell'accoglimento del primo motivo, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla per mancanza o apparenza della motivazione quando non consente di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione mancante o solo apparente integra un error in procedendo deducibile in cassazione come nullità della sentenza.

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento sintetico del reddito si fonda su presunzione legale relativa basata su indici di capacità contributiva e consente prova contraria documentale del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di fornire prova contraria agli indici del redditometro grava sul contribuente una volta operata la presunzione legale dell'Ufficio.

  • DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992

    Richiamati come norme tecniche rilevanti per la determinazione degli indici presuntivi del redditometro.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78

    Richiamato nel quadro normativo dell'accertamento sintetico e del redditometro.

Massime di principio

  • Nel contenzioso sul redditometro, la disponibilità di beni o spese indicativi di capacità contributiva fonda una presunzione legale relativa di maggior reddito, che il contribuente può superare solo con prova contraria documentale idonea.
  • Il giudice tributario non può neutralizzare il valore presuntivo degli indici di capacità contributiva una volta accertata la loro effettività fattuale; deve invece valutare in modo analitico la prova contraria offerta dal contribuente.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello fa proprie le ragioni della decisione di primo grado e indica, sia pure sinteticamente, perché i motivi di impugnazione non meritano accoglimento.
  • Una sentenza che si limiti ad affermazioni apodittiche, senza rendere percepibile il ragionamento decisorio, è affetta da motivazione apparente e quindi da nullità.
  • Nell'accertamento sintetico il contribuente ha l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che la spesa è stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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