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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34563/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a un dipendente addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, assunto a part time, che da tempo non aveva ripreso servizio perché detenuto in custodia cautelare. Il datore di lavoro aveva prima concesso un periodo di aspettativa non retribuita e poi, perdurando l’assenza, aveva avviato e concluso la procedura di licenziamento. Il lavoratore aveva impugnato il recesso e, in primo grado, il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione stragiudiziale; la Corte d’appello, invece, l’aveva considerata efficace ma aveva poi ritenuto legittimo il licenziamento, reputando regolare la convocazione per il tentativo obbligatorio di conciliazione, irrilevante la dedotta impossibilità di partecipare per la detenzione e non configurabile un obbligo di repêchage, poiché il lavoratore non era in grado di prestare alcuna attività lavorativa. In cassazione il lavoratore ha dedotto: (i) violazione dell’art. 7 L. 604/1966 per omessa o irregolare convocazione al tentativo di conciliazione, sostenendo che la comunicazione non era stata recapitata nel domicilio contrattuale e che la notifica presso la casa circondariale non gli aveva consentito di partecipare né di farsi rappresentare efficacemente; (ii) vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato l’assoluta impossibilità di partecipare alla conciliazione per il regime detentivo. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato sostenendo, al contrario, la totale invalidità dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento perché non conforme alle forme di cui alla L. 53/1994 e alla L. 604/1966, nonché lamentando omessa pronuncia o omesso esame sulla non riferibilità della sottoscrizione dell’impugnazione al lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore, ritenendo infondate le censure sulla procedura di conciliazione e inammissibili quelle sul vizio di motivazione. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della società. La Corte ha affermato che la convocazione per il tentativo di conciliazione era stata validamente effettuata mediante comunicazioni inviate al detenuto, alla residenza e al difensore, con ricezione tempestiva della nota da parte della casa circondariale, sicché non vi era violazione dell’art. 7 L. 604/1966. Le ulteriori doglianze sono state giudicate nuove o comunque riferite ad apprezzamenti di merito insindacabili. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di omesso esame perché il fatto storico della detenzione era stato considerato dal giudice di merito. Conseguentemente il lavoratore è stato condannato alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla normativa sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 604/1966

    La procedura di conciliazione è rispettata se la comunicazione di convocazione è validamente trasmessa ai recapiti rilevanti e risulta ricevuta in modo tempestivo; la contestazione di irregolarità non può fondarsi su doglianze nuove o su profili di merito non sindacabili in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro usato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina della convocazione al tentativo di conciliazione e dell’impugnazione del licenziamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentita la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione e non è sufficiente lamentare l’omesso esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque considerato.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    Richiamato dalla società per sostenere la mancanza di un valido atto di impugnazione del licenziamento sotto il profilo delle forme di notificazione.

  • art. 11 L. 53/1994

    Richiamato insieme all’art. 3-bis L. 53/1994 per contestare la validità dell’impugnazione stragiudiziale del recesso.

  • art. 6 L. 604/1966

    Richiamato dalla società in relazione ai requisiti dell’impugnazione del licenziamento e alla sua tempestività/validità formale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia sulla questione della non riconducibilità dell’impugnazione alla volontà del lavoratore.

  • art. 83 c.p.c.

    In tema di procura alle liti, la specialità della procura per il giudizio di cassazione può risultare dalla collocazione topografica dell’atto, anche su foglio separato materialmente congiunto al ricorso.

  • art. 365 c.p.c.

    La procura speciale al ricorso per cassazione è ritenuta valida se, per la sua collocazione e il suo contenuto, è riferibile al giudizio di legittimità.

  • art. 1367 c.c.

    Viene richiamato il principio di conservazione per interpretare la procura in modo da attribuirle efficacia quando vi siano dubbi sulla sua riferibilità.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato in funzione del principio di conservazione degli atti processuali, privilegiando l’interpretazione che consenta all’atto di produrre effetti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La convocazione al tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 L. 604/1966 è valida quando la comunicazione sia inoltrata ai recapiti rilevanti e risulti comunque tempestivamente ricevuta, dovendosi valorizzare la sostanziale conoscibilità dell’invito.
  • Le doglianze che introducono questioni nuove in cassazione o che mirano a rivalutare circostanze di fatto già apprezzate dal giudice di merito sono inammissibili.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è oggi circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione o l’omesso esame di singoli elementi probatori.
  • Quando il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato dalla sentenza impugnata, non ricorre il vizio di omesso esame anche se il giudice non ha dato conto di tutte le risultanze istruttorie.
  • La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida se, pur su foglio separato, è materialmente congiunta al ricorso e non vi è evidenza assoluta della sua estraneità al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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