Cassazione Civile, Sentenza n. 5262/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento catastale che ha rettificato il classamento proposto dalla ricorrente (docfa) attribuendo cinque unità immobiliari, realizzate nell'ambito dell'Interporto d'Abruzzo, alla categoria D/8 anziché alla categoria E/1 invocata dalla ricorrente. La ricorrente deduceva, con cinque motivi: nullità per difetto di motivazione dell'atto e della sentenza di gravame; erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. (onere della prova); motivazione postuma dell'amministrazione emersa nel corso del giudizio; violazione delle norme sul procedimento e trasparenza (l. 241/1990, l. 212/2000); e, infine, rilievi di diritto nazionale e comunitario in relazione alla natura di servizio pubblico e alla disciplina degli interporti che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto comportare l'iscrizione in categoria E/1 (destinazione particolare) e/o qualificare le unità come "usi diversi" strumentali al servizio pubblico dell'Interporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Intermodale S.r.l. confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale d'Abruzzo che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, la rettifica catastale (attribuzione alla categoria D/8). La Corte ha ritenuto che: la motivazione dell'avviso di accertamento e della decisione di gravame era adeguata (anche alla luce delle regole applicabili al classamento in esito a procedura DOCFA e alla "stima diretta"); non sussiste inversione dell'onere della prova né violazione dell'art. 2697 c.c.; non si è trattato di motivazione postuma illegittima; e l'argomentazione che riconduce le unità alla categoria E in ragione del loro ruolo funzionale nell'Interporto era insufficiente, perché le categorie del gruppo E sono tassative e incompatibili con unità immobiliari ad uso commerciale autonome (secondo l'art. 2 co. 40 del d.l. 262/2006 conv. in l. 286/2006). Perciò il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360 c.1 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Usato come riferimento ai termini di censura impugnati (nullità, violazioni di legge e vizi di motivazione); la Corte ricorda i limiti della sindacabilità in sede di legittimità.
art. 2697 cod. civ. (onere della prova)
La Corte interpreta la norma nel senso che la sua violazione richiede una attribuzione dell'onere della prova a parte diversa da quella cui spettava; non è violata quando il giudice valuta una prova come più o meno concludente nell'ambito della sua valutazione discrezionale.
r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10; d.p.r. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30 (stima diretta)
La stima diretta è una valutazione tecnica sul valore economico degli immobili; in sede di classamento DOCFA l'indicazione dei dati oggettivi e della stima può essere idonea a motivare l'atto, e la verifica della sua attendibilità rimane materia di merito.
l. n. 212 del 2000, art. 7 (statuto del contribuente)
Rilevata nella censura sulla motivazione e trasparenza dell'atto, ma la Corte ritiene che l'obbligo di motivazione sia stato adempiuto nei termini applicabili al classamento DOCFA.
l. n. 241 del 1990, art. 3 (trasparenza e motivazione del provvedimento amministrativo)
Invocata dalla ricorrente per sostenere insufficiente motivazione dell'avviso; la Corte ritiene però che, nel contesto del classamento DOCFA e della stima diretta, la motivazione risultasse adeguata.
d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in l. n. 286 del 2006
Interpretato come disposta incompatibilità tra classificazione in categoria E (alcune sottofamiglie) e destinazione commerciale o industriale qualora le porzioni immobiliari abbiano autonomia funzionale e reddituale; la Corte ha applicato questo principio per escludere l'iscrizione automatica in E/1 di unità a uso commerciale autonome.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007, art. 1, comma 2
Richiamato dalla ricorrente in relazione agli "usi diversi" strumentali; la Corte ha ritenuto tale richiamo insufficiente a estendere la categoria E alle unità contestate, salvo casi espressamente previsti.
l. n. 240 del 1990, art. 1 (definizione di interporto)
La ricorrente invocava la qualifica di interporto e il servizio pubblico per ottenere il classamento in E/1; la Corte ha osservato che la qualificazione di servizio pubblico non comporta automaticamente l'iscrizione in categoria E, che è definita in modo casistico/tassativo.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater (contributo unificato)
Richiamato solo per effetto di liquidazione spese e accertamento dell'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 116 cod. proc. civ. (valutazione delle prove)
Richiamato indirettamente: la Corte ricorda che al giudice del merito compete la valutazione di concludenza e affidabilità delle prove; la Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni probatorie.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al principio del giusto processo e del diritto ad una decisione motivata; la Corte ritiene il principio rispettato nella fattispecie.
Massime di principio
- Nei procedimenti di classamento derivanti da docfa l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante l'indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della valutazione tecnica (stima diretta); la verifica della bontà tecnica è questione di merito e non di legittimità salvo manifesta carenza motivazionale.
- La stima diretta è valutazione tecnica: la sua adeguatezza incide sull'attendibilità dell'accertamento catastale ma la Corte di legittimità non riesamina le conclusioni tecniche del giudice del merito se fondate su congrua motivazione.
- L'art. 2697 c.c. non è violato quando il giudice del merito attribuisce maggiore concludenza a determinate prove rispetto ad altre; la violazione richiede una indebita riassegnazione dell'onere probatorio.
- La qualificazione di un immobile come funzionale a un servizio pubblico (es. interporto) non determina automaticamente l'iscrizione nella categoria catastale E: le categorie E sono elencative e non si estendono per mera ragione di pubblico interesse.
- Secondo il d.l. 262/2006 (art. 2 co. 40) le unità immobiliari di categorie E non possono includere porzioni destinate ad uso commerciale autonomo e reddituale; l'autonomia funzionale e reddituale è elemento decisivo per escludere la categoria E.
- Non configura necessariamente motivazione postuma il fatto che l'amministrazione o la controparte precisino elementi nel giudizio, purché la rettifica e le ragioni che la sostengono siano coerenti con l'atto impugnato e con la motivazione complessiva.
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