Cassazione Civile, Sentenza n. 5274/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva accolto le doglianze di IREN avverso avvisi di accertamento catastale rettificativi delle dichiarazioni Docfa. Le censure principali erano: (i) errata applicazione del principio di "giudicato esterno", posto che mancava l'identità soggettiva e oggettiva tra i procedimenti richiamati e quelli in esame (distinte unità immobiliari suscettibili di autonomo accatastamento); (ii) illegittimo classamento in categoria E/9 da parte del giudice di merito, mentre i beni che servono la gestione del servizio idrico integrato sarebbero da inquadrare in categoria D/7 per la loro natura economico-industriale; (iii) richiamata la normativa sul servizio idrico e la qualificazione della tariffa come corrispettivo (elemento indicativo della natura economica dell'attività); (iv) contestata carenza motivazionale sul punto della non remuneratività della tariffa (art. 132 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi e assorbito il quarto. Ha ritenuto che: (a) il giudicato esterno non poteva essere esteso a unità immobiliari differenti e autonomamente accatastabili, perciò il gravame che aveva fatto leva sul giudicato era infondato; (b) il classamento catastale deve basarsi sulle caratteristiche oggettive e funzionali dell'unità immobiliare (no al prevalere del mero uso pubblico), e la categoria E non può essere estesa indiscriminatamente agli immobili "di rilevanza pubblica"; (c) la gestione del servizio idrico integrato ha natura economica e gli impianti collegati, quando presentino connotazioni industriali/commerciali, rientrano nel gruppo D (es. D/7). Di conseguenza la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi di diritto esposti; rinvio anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
r.d.l. n. 652 del 1939, art. 5 (conv. in l. 1249/1939)
Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.
La Corte richiama la nozione di unità immobiliare urbana (UIU) come criterio reale/oggettivo per l'accatastamento: rilevano le caratteristiche intrinseche e la potenzialità reddituale, non il mero uso concreto.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 40
Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.
Conferma il criterio di distinzione delle UIU: l'oggetto dell'accertamento catastale è la singola unità suscettibile di autonoma funzionalità e redditività; ciò impedisce di estendere giudicati ad unità diverse.
d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale.
Ulteriore conferma che il classamento si fonda su caratteristiche oggettive e potenzialità funzionali reddituali, non sul titolo soggettivo o su giudizi pronunciati su altri beni diversi.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 61
Il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria...
Il classamento richiede accertamento carattere-per-carattere per ogni UIU: prevale la destinazione ordinaria e le caratteristiche costruttive/ funzionali rilevanti per il reddito.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 62
La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare.
Ribadisce che la destinazione ordinaria va valutata oggettivamente e localmente; non può essere sostituita dalla qualificazione soggettiva dell'attività svolta.
d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40 (conv. in l. 24 novembre 2006, n. 286)
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
La norma stabilisce una incompatibilità tra categoria E e porzioni immobiliari con autonomia funzionale e reddituale di natura commerciale/industriale: impedisce l'uso estensivo della categoria E per immobili con connotati economici.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154
Richiamata dalla Corte come elemento che mostra la qualificazione economica/contrattuale del servizio idrico integrato: la tariffa è riconosciuta nella pratica come corrispettivo, indicativo di natura economica dell'attività.
d.m. n. 701 del 1994 (procedura DOCFA)
Il procedimento Docfa disciplina la dichiarazione di nuove unità o variazioni catastali; implica che l'oggetto dell'accertamento è l'unità immobiliare così come definita dalle norme catastali e dalle sue potenzialità autonome.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 10
Norma processuale richiamata in riferimento ai profili di legittimità del processo tributario (richiami procedurali relativi all'impugnazione e alle decisioni), utilizzata dalla ricorrente per censurare vizi processuali nella pronuncia di merito.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non può essere esteso a unità immobiliari differenti: per avere effetto preclusivo serve identità dell'oggetto (stessa UIU) e delle parti; decisioni su unità diverse non producono un vincolo automatico.
- Il classamento catastale è fondato sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione ordinaria dell'unità immobiliare (potenzialità funzionali e reddituali), non sul mero uso attuale o sulla finalità pubblica del soggetto che gestisce il bene.
- La categoria E ha natura casistica: non può essere estesa automaticamente a tutti gli immobili di "interesse pubblico"; se l'immobile presenta autonomia funzionale e connotati industriali/commerciali, va valutata l'inquadrabilità nel gruppo D (es. D/7).
- La qualificazione della gestione del servizio idrico integrato come attività economica e la considerazione della tariffa come corrispettivo sono elementi che orientano verso un trattamento catastale di tipo industriale/commerciale quando gli impianti hanno caratteristiche produttive.
- In contestazioni catastali fondate su dichiarazioni Docfa, l'analisi deve essere fatta unità per unità: non è ammissibile traslare meccanicamente soluzioni giuridiche pronunciate su altri cespiti diversi.
- Le questioni processuali (identità soggettiva dell'Amministrazione, carenza motivazionale, ecc.) devono essere valutate con attenzione: errori su questi profili possono portare alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
- Per i gestori di servizi pubblici a rilevanza economica, la sussistenza di modalità operative imprenditoriali (tariffe in grado di coprire costi e capitale) è un indice importante ai fini del classamento catastale.
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