Cassazione Civile, Sentenza n. 5271/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento per "vacanza rovinata" per disservizi nel trasporto e nella sistemazione alberghiera. In primo grado la domanda era stata accolta; il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'appello della convenuta, ha ritenuto però il diritto prescritto applicando l'art. 45, comma 3, d.lgs. n. 79/2011 (termine prescrizionale di un anno dal rientro del turista) invece dell'art. 44 d.lgs. n. 79/2011 (termine di tre anni per "il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico"). I ricorrenti contestavano tale qualificazione e chiedevano comunque il riconoscimento del danno non patrimoniale e del danno per ritardo aereo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (errore materiale per omissione del nome in intestazione) e ha accolto i motivi secondo e terzo: ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli ad diverso magistrato. La Corte ha affermato che l'art. 44 del d.lgs. n. 79/2011 include anche i danni non patrimoniali (ai sensi dell'art. 2059 c.c.) e che pertanto la prescrizione triennale si applica alla "vacanza rovinata"; inoltre ha rilevato che il giudice di appello ha omesso di decidere sulla autonoma domanda di risarcimento per ritardo aereo e dovrà provvedere sul punto. La decisione è quindi cassatoria con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - art. 45, comma 3
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista dal luogo di partenza
Il giudice d'appello aveva applicato questo termine per ritenere prescritta la domanda; la Cassazione indica implicitamente che tale norma non è idonea a escludere la più ampia tutela dei danni non patrimoniali previsti dall'art. 44
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - art. 44
Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico
Deve essere interpretato come comprensivo anche dei danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.), e pertanto soggetto al termine prescrizionale triennale
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - art. 47
eventuale regolazione del danno da vacanza rovinata (prevista dal Codice del turismo)
Il Codice del turismo recepisce la tutela del turista per il tempo di vacanza inutilmente trascorso e l'irripetibilità dell'occasione perduta, confermando la rilevanza del danno non patrimoniale nel settore
Fornisce la base normativa per il risarcimento del danno non patrimoniale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che interpreta l'art.2059 come comprensivo di ogni danno non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona
Costituzione - art. 2
La garanzia dei diritti inviolabili della persona è paradigma interpretativo che legittima l'estensione della tutela risarcitoria anche ai danni non patrimoniali nei rapporti civili
Richiamato dal Codice del turismo per escludere l'indennizzabilità se l'inadempimento è di scarsa importanza; il giudice dovrà valutare la rilevanza dell'inadempimento
Richiamato dall'art. 44 in relazione al ritardo nelle prestazioni di trasporto: la domanda di risarcimento per ritardo aereo è autonoma e disciplinata anche da questa norma, con consequente diversa valutazione e termini
D.Lgs. 111/1995 (recepimento direttiva 90/314/CEE) - artt. 13-14
Giurisprudenza e dottrina hanno letto tali disposizioni come comprensive anche del danno non patrimoniale derivante da inadempimento di pacchetti turistici
Massime di principio
- Nelle controversie su "vacanza rovinata" il "danno alla persona" previsto dal Codice del turismo (art. 44 D.Lgs. 79/2011) comprende anche i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.; pertanto è applicabile il termine prescrizionale triennale previsto dall'art. 44, non il termine annuale previsto dall'art. 45(3), quando si contesti un pregiudizio non patrimoniale collegato al pacchetto turistico
- La distinzione tra danno fisico (biologico) e danno non patrimoniale non deve essere utilizzata per restringere impropriamente la tutela dei valori inerenti alla persona: la giurisprudenza costituzionalmente orientata amplia la categoria del danno non patrimoniale
- In sede di impugnazione il giudice deve decidere su tutte le domande autonome proposte in primo grado (es. risarcimento per ritardo aereo), non potendo omettere pronunce su questioni specifiche e autonome rispetto alla domanda principale
- Un'omissione formale nell'intestazione della sentenza (mancato nominativo) è, se il contesto chiarisce l'identità delle parti, un mero errore materiale sanabile e non causa di nullità per mancanza di contraddittorio
- Alla luce della complessità normativa (codice del turismo, codice civile e diritto europeo), in casi analoghi conviene specificare in atti e produzioni documentali la qualificazione del danno (patrimoniale vs non patrimoniale vs biologico) e il titolo normativo invocato, per evitare incertezze sulla prescrizione applicabile
- In caso di incertezza sulla prescrizione, valutare con attenzione la data di maturazione del diritto (es. data di rientro per il calcolo della prescrizione ex art. 45) e l'eventuale natura autonoma di singole domande (es. ritardo aereo) che possono avere termini o discipline diverse
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