Cassazione Civile, Sentenza n. 5267/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di tre avvisi di accertamento che rettificavano le rendite catastali di tre unità D/8, presentate dopo procedura DOCFA. La ricorrente ha dedotto: (i) insufficiente motivazione degli avvisi e mancata esplicitazione dei criteri comparativi; (ii) nullità della sentenza di merito per omessa considerazione delle specificità degli immobili (ambienti interrati, accesso solo dal parcheggio, assenza di luce naturale, riadattamento a uso commerciale) e delle relazioni tecniche di parte; (iii) errata applicazione del criterio di stima, perché l'amministrazione avrebbe determinato la rendita sul costo di ricostruzione senza applicare il necessario deprezzamento previsto dalle linee guida (circolare n.6/2012) e così operando contrariamente alle regole che distinguono tra valore di mercato e costo di ricostruzione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi (ha ritenuto sufficiente la motivazione legata alla procedura DOCFA e che l'omessa esaustiva ripetizione di tutti gli argomenti in sentenza non costituisce nullità) e ha accolto il terzo motivo: ha censurato la sussunzione errata operata dal giudice del merito che, pur essendo la rettifica fondata sul criterio del costo di ricostruzione, aveva valutato l'adeguatezza dell'accertamento alla stregua del criterio comparativo del valore di mercato. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio per nuovo esame secondo il corretto ordine di accertamenti e applicando il criterio del costo di ricostruzione (tenendo conto del biennio estimativo 1988/1989 e del deprezzamento indicato nella circolare n.6/2012).
Norme richiamate
Richiamata nel primo motivo in ordine agli obblighi motivazionali degli atti impositivi; la Corte non ha ritenuto che la motivazione degli avvisi e della sentenza di merito fosse insufficiente alla stregua della normativa richiamata.
Invocata con riferimento ai principi di trasparenza e motivazione; la Corte ha ritenuto che la procedura DOCFA e l'indicazione di dati oggettivi possano assolvere l'obbligo motivazionale.
art. 360 c.1 nn. 3,4,5 cod. proc. civ.
Fondamento formale dei motivi di cassazione: n.3 per violazione di legge (motivazione), n.4 per violazione di norme processuali e nullità, n.5 per erronea valutazione di fatto; la Corte ha rigettato i motivi n.3 e n.4 e accolto la censura attinente alla sussunzione normativa (n.5 implicita nel ragionamento sul terzo motivo).
d.p.r. n. 1142/1949, artt. 28 e 30
Normano i criteri alternativi di determinazione del capitale fondiario: l'art.28 prevede il valore desunto dai prezzi correnti per unità analoghe (criterio comparativo) e l'art.28 c.2 il costo di ricostruzione; la Corte ha rilevato che i criteri sono alternativi e che, se l'amministrazione usa il costo di ricostruzione, il controllo giudiziale deve essere svolto in funzione di tale criterio.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 36 c.2 n.4 e 61
Richiamati dalla ricorrente in tema di motivazione e istruzione probatoria nel processo tributario; la Corte ha valutato che le censure processuali sollevate non configuravano la nullità della sentenza impugnata.
circolare Agenzia Entrate n. 6/2012
Linee guida interpretative per la determinazione della rendita delle unità a destinazione speciale: indicano l'obbligo di adeguato deprezzamento del costo di ricostruzione; la Corte ha ritenuto che, nei casi in cui si usi il criterio del costo di ricostruzione, il deprezzamento previsto dalla circolare deve essere considerato.
legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, c. 244
Ha normativizzato ai fini catastali aspetti relativi alla determinazione della rendita per unità speciali, inserendo nell'ordinamento il riferimento alle linee guida sulla determinazione della rendita richiamate dalla Corte.
Costituzione, art. 111 commi 6 e 7
Richiamata dalla ricorrente in progettazione di nullità; la Corte non ha ritenuto sussistente la nullità della decisione di merito sulla base delle censure sollevate.
d.l. n. 137/2020 art. 23 c. 8-bis conv. l. n.176/2020 e d.l. n.228/2021 art.16 c.1 conv. l.15/2022
Richiamati solo per indicare la disciplina procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; non incidono sul merito.
Massime di principio
- Se l'amministrazione determina la rendita catastale facendo riferimento al costo di ricostruzione, il controllo giudiziale deve valutare l'adeguatezza sulla base degli elementi propri del criterio del costo di ricostruzione (es. biennio estimativo, coefficienti di deprezzamento), non sulla base di comparazioni di mercato.
- La procedura DOCFA e un sopralluogo svolto in contraddittorio possono rendere apprezzabile la motivazione dell'atto impositivo mediante l'indicazione dei dati oggettivi acquisiti, senza che l'amministrazione debba sempre allegare analitiche schede comparate.
- L'omissione nel motivare punto per punto tutte le deduzioni di parte non sempre determina la nullità della decisione: può costituire materia di sindacato in ordine alla correttezza e alla completezza degli accertamenti di fatto, non un vizio formale automatico.
- La confusione o la sussunzione errata tra criteri alternativi di valutazione (costo di ricostruzione vs valore di mercato) è vizio rilevante che può condurre alla cassazione e al rinvio per nuovo esame secondo il corretto criterio.
- Per immobili particolari (ambienti interrati, accesso limitato, destinazione strumentale) va considerata la possibilità di deprezzamenti, ma tali elementi devono essere valutati e motivati alla luce del criterio legale effettivamente adottato dall'amministrazione.
- In ricorsi analoghi è strategico impugnare non solo la discrepanza numerica della rendita, ma anche la correttezza del criterio giuridico- estimativo adottato dall'amministrazione e il rispetto delle linee guida (es. circolari) pertinenti.
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