Cassazione Civile, Sentenza n. 5294/2023 del 20/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso per cassazione relativo alla responsabilità civile per il decesso del loro figlio Giovanni Nigro, avvenuto durante un intervento su un mezzo agricolo prodotto da Antonio Carraro S.p.A. La revocazione deduceva un errore di fatto e di percezione degli atti da parte della Cassazione: a) la Corte avrebbe errato nel ritenere non facilmente accessibile la "presa di potenza" del mezzo e nel ritenere la macchina conforme alla normativa antinfortunistica, contraddicendo invece la mancata segregazione e la mancanza di protezione rilevata in atti; b) la Cassazione avrebbe confuso le qualità soggettive dei consulenti tecnici (erroneamente attribuendo il ruolo di consulente del P.M. a un esperto diverso); c) sarebbe stato altresì errato il giudizio sulla prevedibilità/abnormità della condotta della vittima, fondato su un'errata valutazione tecnica; d) infine si lamentava l'erronea valutazione di inadeguato assolvimento degli oneri di allegazione ai sensi dell'art. 366 n.6 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i presunti errori siano, in gran parte, errori di diritto o valutazioni di merito già oggetto di specifico giudizio nella sentenza impugnata e dunque non suscettibili di revocazione, ovvero non costituiscano un errore di fatto 'ictu oculi' ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. La Corte ha spiegato che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando emerga, in modo incontestabile dagli atti, che il giudice ha supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che in realtà risulta escluso o accertato dai documenti, e che nel caso concreto le questioni relative all'accessibilità della presa di potenza, alla sua segregazione e all'abnormità della condotta della vittima erano state discusse e decise nel precedente giudizio; pertanto non potevano costituire motivo di revocazione. Sono state ritenute irrilevanti, o non efficacemente giustificate, le censure sulla qualificazione dei consulenti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati al rimborso delle spese del giudizio (euro 5.200,00 più spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori) e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione contro le pronunce della Corte di cassazione è ammessa per gli specifici casi previsti dall'art. 395 c.p.c.; l'istanza deve fondarsi su un errore di fatto riconducibile a tale articolo
art. 395 n. 4 c.p.c.
Il vizio rilevato per revocazione deve consistere in un errore di percezione o in una svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, quando tale fatto risulti invece incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; non rilevano come tali valutazioni di merito o questioni già controverse e decise
art. 366 n. 6 c.p.c.
Richiede specificità e completezza nelle allegazioni del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla mancata riproduzione delle conclusioni del consulente di parte configurassero in realtà una contestazione dell'interpretazione della norma sulla specificità, non un errore di fatto incontestabile
art. 32 Cost.
Invocato dai ricorrenti (diritto alla salute), ma la Corte non ha ritenuto che la questione costituzionalmente fondata mutasse l'ammissibilità della revocazione; la norma è stata richiamata come fondamento costituzionale delle tutele invocate
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove e motivazione, senza però fornire elemento che giustifichi la revocazione per errore di fatto
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 2, 6 e 8
Gli artt. 2 (diritto alla vita), 6 (diritto a un giusto processo) e 8 (diritto alla vita privata e familiare) sono stati evocati dai ricorrenti; la Corte ha rilevato l'eccezione ma ha valutato il ricorso secondo i presupposti processuali della revocazione senza ritenere che la segnalazione di presunte violazioni convenzionali giustificasse l'apertura della revocazione
art. 23 comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e art. 16 comma 1 D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
Disposizioni richiamate per motivare la decisione in camera di consiglio senza trattazione orale, in mancanza di istanza delle parti
art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Predispone l'ulteriore versamento del contributo unificato nei casi previsti; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'addebito ai ricorrenti
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo se l'errore è manifestamente desumibile dagli atti e consiste in una supposta esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente diverso; non è ammessa per rimettere in discussione valutazioni di merito o plausibili interpretazioni della prova
- Non costituiscono basi valide per la revocazione le divergenze tra perizie o la mera asserzione di confusione sui ruoli degli esperti, salvo che si provi che tale errore abbia influenzato in modo decisivo la decisione e sia evidente dagli atti
- Questioni già oggetto di contrasto e decisione nel precedente giudizio non possono essere rimesse in discussione con la revocazione per errore di fatto (il fatto deve non essere stato punto controverso)
- Le doglianze relative all'inosservanza dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione ex art. 366 n.6 c.p.c. sono valutate come questioni di diritto processuale e non trasformabili in errore di fatto: la loro contestazione non rende ammissibile la revocazione salvo incontestabile svista materiale
- Quando si invocano diritti costituzionali o convenzionali (es. art. 2 CEDU), va comunque dimostrato in che modo la violazione concreta costituisca un errore di fatto rilevabile dagli atti; l'evocazione di principi non soppianta i requisiti formali e sostanziali della revocazione
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