Cassazione Civile, Ordinanza n. 10038/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'adesione dei lavoratori a un accordo di risoluzione consensuale del rapporto, stipulato nell'ambito della legge regionale Calabria 2 marzo 2005, n. 8, con richiesta giudiziale di riconoscere le spettanze previste dall'art. 7, comma 1, della legge regionale, includendo nella base di calcolo della retribuzione lorda anche la tredicesima mensilità. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, aveva dichiarato prescritto il diritto al ricalcolo dell'indennità supplementare per incentivo all'esodo anticipato, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. decorrente dalla data di stipula degli accordi del 17 novembre 2005 e non interrotta né da atti del creditore né da riconoscimenti del debito da parte dell'ente. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che il credito deriverebbe non dal rapporto di lavoro ma dal contratto di risoluzione anticipata e sarebbe quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, perché costituirebbe un'obbligazione autonoma e distinta rispetto alle pregresse posizioni lavorative. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 2944 c.c., censurando l'esclusione di atti interruttivi: in particolare, hanno sostenuto che alcune note del 2008 e il complessivo carteggio tra le parti integrassero riconoscimento del diritto all'indennità di esodo, almeno nel suo complesso, e quindi anche della voce relativa alla tredicesima mensilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in base alla giurisprudenza già formatasi sulla medesima legge regionale, la nozione di 'retribuzione lorda' di cui all'art. 7 della L.R. Calabria n. 8/2005 comprende anche la tredicesima mensilità; inoltre, l'indennità di esodo erogata in esecuzione di un accordo transattivo/risolutivo che preceda la cessazione del rapporto ha natura retributiva e, trattandosi di azione di inesatto adempimento del datore di lavoro, è soggetta alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 5, c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura mirava sostanzialmente a rivalutare l'interpretazione di documenti e carteggio compiuta dal giudice di merito senza indicare specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica; ha inoltre osservato che il riconoscimento di debito richiede la manifestazione, anche implicita, della consapevolezza dell'esistenza del debito contestato, cosa non ricavabile in modo sufficiente dal materiale richiamato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la peculiarità della questione e dei contrasti di merito, ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie.
ritenuto applicabile al credito per indennità di esodo connessa alla cessazione del rapporto e, quindi, soggetto a prescrizione quinquennale.
il riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione richiede una manifestazione, anche implicita, di consapevolezza dell'esistenza del debito contestato; non sufficiente un richiamo generico all'indennità nel suo complesso.
norma processuale invocata per la denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso.
richiamato per rilevare la genericità del ricorso, che non localizzava né riportava il carteggio asseritamente decisivo.
gli atti unilaterali sono soggetti, per quanto compatibili, ai criteri di interpretazione negoziale.
l'interpretazione degli atti negoziali è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per la mera preferenza data dal giudice di merito a una delle possibili letture.
art. 7, comma 1, L.R. Calabria 2 marzo 2005, n. 8
la 'retribuzione lorda' rilevante ai fini dell'indennità di esodo comprende la tredicesima mensilità.
art. 44 L.R. Calabria 13 giugno 2008, n. 15
citato solo come norma di interpretazione autentica dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale perché contraria alla lettura inclusiva della tredicesima mensilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un'indennità di esodo o somma corrisposta in esecuzione di un accordo di risoluzione del rapporto ha causa collegata alla cessazione del rapporto di lavoro e natura retributiva, il relativo credito per il corretto adempimento segue la prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 5, c.c., non quella ordinaria decennale.
- Se la legge o l'interpretazione giurisprudenziale stabiliscono che la 'retribuzione lorda' comprende anche la tredicesima mensilità, essa va inclusa nella base di calcolo dell'indennità anche quando l'accordo di risoluzione sia stato stipulato prima del chiarimento giurisprudenziale.
- Il riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione richiede un comportamento del debitore che manifesti, anche implicitamente, la consapevolezza dell'esistenza del debito specificamente contestato; un riconoscimento generico della prestazione principale non implica automaticamente il riconoscimento di singole voci di calcolo non espressamente considerate.
- In cassazione, l'interpretazione di contratti e atti unilaterali non può essere rivalutata nel merito: la censura è ammissibile solo se indica puntualmente quale canone legale di ermeneutica sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
- La mera prospettazione di una lettura alternativa di un documento o di un carteggio non integra di per sé un vizio di legittimità, se il ricorso non specifica il contenuto degli atti e non li colloca adeguatamente nel fascicolo.
- Il ricorso è soggetto a rigetto quando la decisione impugnata è coerente con i principi di diritto già consolidati sulla natura del credito e sul regime di prescrizione applicabile.
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