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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09973/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorrente tra un soggetto che aveva rivestito cariche sociali in più società e le società del gruppo. Il giudice di merito aveva escluso l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, rigettando la domanda del soggetto volta ad accertare un unico centro di imputazione del rapporto, l’illegittimità del licenziamento e le conseguenze risarcitorie e reintegratorie. Aveva inoltre respinto la domanda restitutoria della società che chiedeva la restituzione di oltre un milione di euro corrisposti al predetto a titolo di retribuzione e bonus. Il ricorrente principale deduceva: violazione dell’art. 2094 c.c. e del CCNL dirigenti per erronea esclusione della subordinazione e per mancata valorizzazione delle prove; omesso esame di un fatto decisivo relativo alle mansioni di direttore relazioni industriali e risorse umane; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale. La società ricorrente incidentale censurava invece: la pretesa applicazione dell’art. 2126 c.c.; l’apparente o contraddittoria motivazione sulla trattenuta delle somme; la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione; la violazione degli artt. 2697 e 2094 c.c. per avere la Corte d’appello posto a suo carico l’onere di provare la gratuità dell’attività svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi del ricorrente principale perché, pur formalmente rubricati come violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale già compiuta in modo congruo dai giudici di merito; inoltre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme, non essendo state indicate le ragioni di fatto difformi tra primo e secondo grado. Ha ritenuto infondati i motivi incidentali della società perché la Corte d’appello non aveva applicato l’art. 2126 c.c., ma aveva individuato un autonomo titolo negoziale idoneo a giustificare la corresponsione e la trattenuta delle somme, valorizzando la volontà della società di remunerare comunque l’attività svolta; la motivazione non era apparente o incomprensibile; non vi era violazione dell’art. 112 c.p.c.; l’onere di provare la gratuità dell’attività era correttamente posto a carico della parte che la deduceva. Le spese sono state compensate tra tutte le parti. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 a carico di entrambi i ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    serve a definire la subordinazione; la sua violazione non può essere prospettata per ottenere un nuovo apprezzamento del fatto quando la Corte di merito ha escluso in concreto la subordinazione sulla base delle prove.

  • art. 2126 c.c.

    presuppone un rapporto di lavoro subordinato nullo; non è applicabile quando il giudice di merito accerti l’esistenza di un diverso titolo negoziale che giustifica la corresponsione delle somme per l’attività svolta.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la gratuità dell’attività svolta ricade sulla parte che deduce tale gratuità, quando risulti provata l’attività e un titolo oneroso che ne giustifica la remunerazione.

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato se il giudice si limita a rigettare la domanda riconvenzionale e a trarre da tale rigetto le conseguenze sulla trattenuta delle somme, senza attribuire un bene della vita diverso da quello domandato.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei limiti legali, non quando abbia semplicemente valutato le prove in modo non gradito al ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale e non per contestare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme alle norme processuali nella censura sulla mancata ammissione della prova, ma non ritenuto violato.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse mancante o meramente apparente.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale a proposito dei poteri istruttori del giudice del lavoro; la Corte ha però ritenuto insindacabile in cassazione la scelta istruttoria di merito se motivata.

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale in relazione alla prova in appello; la Corte ha escluso il vizio dedotto perché attinente alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che i vizi di legge non possono essere usati per veicolare una critica al giudizio di fatto; il n. 5 è precluso dalla doppia conforme se non si indicano ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente o è radicalmente incomprensibile/contraddittoria; nel caso esaminato tali estremi non ricorrevano.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    dà luogo all’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge o vizio di motivazione in un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes factuali poste a base delle due decisioni di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o disposte fuori dai poteri officiosi, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi non aventi tale natura; non basta contestare il modo in cui il merito ha apprezzato le risultanze istruttorie.
  • La mancata ammissione di prova testimoniale o di altra prova è censurabile in cassazione solo se la prova omessa era decisiva, cioè idonea a sovvertire con certezza il quadro probatorio fondante la decisione impugnata.
  • L’art. 2126 c.c. presuppone un rapporto di lavoro subordinato nullo; se il giudice accerta invece un diverso titolo negoziale o una prestazione svolta con volontà remunerativa delle parti, la norma non può essere invocata per imporre la restituzione delle somme corrisposte.
  • Quando l’attività sia provata e risulti remunerata sulla base della volontà della società, spetta a chi deduce la gratuità dimostrarla, non potendo pretendere la restituzione delle somme solo perché sia esclusa la subordinazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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