Cassazione Civile, Ordinanza n. 09952/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento redatto da INPS, INAIL e Ispettorato del lavoro, che ha contestato alla cooperativa il mancato rispetto del minimale contributivo e ha richiesto contributi e sanzioni civili, ritenendo applicabile un CCNL diverso da quello utilizzato dalla cooperativa. La cooperativa aveva impugnato il verbale sostenendo, in sintesi, che l'accordo aziendale del 12.12.2012 e il CCNL da essa applicato consentissero un trattamento retributivo inferiore ai fini contributivi, che l'accordo fosse sottoscritto da un sindacato comparativamente più rappresentativo, che fosse qualificabile come accordo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011, che i conteggi ispettivi fossero stati contestati in modo adeguato, che il CCNL ritenuto applicabile dall'INPS non fosse quello maggiormente rappresentativo nella categoria, che la natura di cooperativa di produzione e lavoro dovesse incidere sulla decisione, e che non ricorressero gli estremi dell'evasione contributiva ma semmai dell'omissione contributiva. I motivi di ricorso erano sette e investivano l'interpretazione del minimale contributivo, la portata derogatoria della contrattazione aziendale, la rappresentatività sindacale, la qualificazione delle contestazioni sui conteggi e il regime sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la contrattazione aziendale non può derogare in peius al minimale contributivo fissato dall'art. 1 l. 389/1989, norma imperativa che rende indisponibile la materia previdenziale; perciò era irrilevante sia l'inquadramento dell'accordo aziendale nell'art. 7 del CCNL sia la sua eventuale riconducibilità all'art. 8 d.l. 138/2011, e parimenti irrilevante la questione della rappresentatività del sindacato firmatario. Ha poi ritenuto il quarto motivo in parte infondato e in parte inammissibile, perché la contestazione dei conteggi era stata generica e le doglianze ulteriori erano tardive o nuove. Ha rigettato il quinto motivo osservando che la Corte territoriale aveva fondato la valutazione della maggior rappresentatività anche su elementi presuntivi e su una circolare ministeriale, non solo sui dati nazionali degli iscritti. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di decisività e di specificità. Ha infine ritenuto infondato il settimo motivo, chiarendo che la fattispecie di evasione contributiva ricorre quando le denunce e registrazioni sono false o infedeli rispetto al debito realmente dovuto, mentre nel caso concreto le denunce erano basate su un CCNL non conforme a diritto e l'omissione è emersa solo a seguito di accertamento ispettivo. La cooperativa è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1 d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989
costituisce la norma imperativa che fissa il minimale contributivo e il livello retributivo minimo da assumere a base del calcolo dell'imponibile contributivo; tale livello non è derogabile in peius dalla contrattazione aziendale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia contrattuale e la validità dell'accordo aziendale, ma non accolto come idoneo a superare il minimale contributivo.
richiamato dalla ricorrente nell'interpretazione del CCNL e dell'accordo aziendale.
richiamato dalla ricorrente nell'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
richiamato dalla ricorrente per sostenere il rapporto tra contratto collettivo e accordo aziendale, ma non idoneo a derogare alla disciplina imperativa previdenziale.
art. 8 d.l. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011
invocato per qualificare l'accordo aziendale come accordo di prossimità; la Corte esclude che possa operare in materia di minimale contributivo, indisponibile e inderogabile.
richiamato nel motivo sulla contestazione dei conteggi; la Corte ne esclude la violazione.
richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove e dei conteggi; la Corte esclude la violazione.
richiamato nel motivo sulla specificità delle contestazioni; la Corte ritiene corretta la valutazione di genericità delle difese iniziali.
richiamato sia per le presunzioni sulla rappresentatività sindacale sia per il motivo sui conteggi; la Corte ritiene legittimo l'uso presuntivo degli indici di rappresentatività e non specificamente censurato.
richiamato sul riparto dell'onere probatorio nei conteggi e sulla prova del debito contributivo.
richiamato per l'interpretazione della norma e del quadro applicabile, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 116, comma 8, lett. a) e b) l. n. 388/2000
la Corte distingue omissione ed evasione contributiva; nel caso concreto esclude l'omissione e ritiene corretta la qualificazione in termini di evasione contributiva.
richiamato come base della indisponibilità della materia previdenziale e della soggezione a norme imperative.
art. 7 CCNL distribuzione cooperativa 22.12.2011
esaminato per escludere che consentisse di prendere a base retribuzioni inferiori ai fini del minimale contributivo.
art. 2, comma 25, l. n. 549/1995
richiamato per individuare la categoria della distribuzione commerciale rilevante ai fini del confronto contrattuale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia contributiva, la retribuzione da assumere a base del minimale contributivo è quella fissata dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento; la contrattazione aziendale può al più prevedere trattamenti migliorativi, ma non può ridurre in peius il parametro minimo imposto dalla legge.
- L'accordo di prossimità ex art. 8 d.l. 138/2011 non può essere utilizzato per derogare al minimale contributivo, perché la materia previdenziale è indisponibile e sottratta all'autonomia negoziale privata.
- Quando la decisione di merito si fonda su una doppia ratio decidendi, la censura di legittimità che colpisca solo una delle due rationes resta inammissibile per difetto di interesse se l'altra ratio autonoma e decisiva non è efficacemente attaccata.
- La contestazione dei conteggi contenuti in un verbale ispettivo deve essere specifica sin dall'inizio; difese generiche non consentono poi di introdurre in cassazione questioni nuove o tardive.
- La valutazione della maggiore rappresentatività comparativa di un contratto collettivo può essere sorretta da elementi indiziari e da atti amministrativi, purché la censura di legittimità si confronti specificamente con la struttura presuntiva della motivazione.
- L'evasione contributiva presuppone denunce o registrazioni non veritiere o comunque non idonee a far emergere il debito effettivamente dovuto; se il debito emerge solo a seguito di accertamento ispettivo perché le denunce si fondavano su un inquadramento contrattuale errato, non ricorre la semplice omissione contributiva.
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