Cassazione Civile, Ordinanza n. 09951/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall'INPS per omessa contribuzione sui lavoratori assunti con contratto part-time in numero superiore al limite del 3% previsto dal CCNL Edilizia rispetto al totale dei lavoratori occupati. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione dei datori di lavoro, ritenendo che per i lavoratori assunti oltre tale limite l'obbligo contributivo dovesse essere calcolato sulla retribuzione virtuale parametrata all'orario pieno, secondo l'art. 29 del d.l. n. 244/1995 sul minimale contributivo nel settore edile. Con l'unico motivo di ricorso in Cassazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.l. n. 244/1995, dell'art. 78 CCNL Edilizia del 18.6.2008 e della disciplina del part-time contenuta nel d.lgs. n. 61/2000, sostenendo che il superamento del limite contrattuale del 3% non comporta nullità dei contratti part-time stipulati in eccedenza né la loro conversione in rapporti a tempo pieno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato l'orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui, nel settore edile, il minimale contributivo di cui all'art. 29 d.l. n. 244/1995 si applica anche ai contratti part-time stipulati oltre il limite percentuale fissato dal contratto collettivo. La disposizione collettiva serve a individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili dell'impresa; quando il limite è violato, la contribuzione va commisurata alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro, anche se le ore effettivamente lavorate e i relativi compensi siano inferiori. Ne segue che i contratti eccedenti il limite restano soggetti a contribuzione virtuale calcolata sulle retribuzioni previste per il tempo pieno, salvo deroghe espressamente previste. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel settore edile stabilisce il minimale contributivo e si applica anche ai part-time stipulati oltre il limite percentuale previsto dal contratto collettivo; la base imponibile va commisurata alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro.
art. 78 CCNL Edilizia del 18.6.2008
fissa un limite percentuale alle assunzioni part-time; la sua violazione non incide sulla validità dei contratti ma rileva ai fini del calcolo contributivo.
d.lgs. n. 61/2000
richiamato come disciplina del part-time, ma non idoneo a escludere l'applicazione del minimale contributivo nel caso di superamento del limite collettivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
in caso di rigetto del ricorso, comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore edile, il minimale contributivo opera anche per i rapporti part-time conclusi in violazione del limite percentuale previsto dal contratto collettivo, perché la base imponibile non coincide con la sola retribuzione effettivamente corrisposta.
- La violazione di una clausola collettiva che limita la percentuale di contratti part-time non determina, di per sé, la nullità o la conversione automatica dei rapporti in contratti a tempo pieno, ma può incidere sulla misura della contribuzione dovuta.
- Quando la disciplina collettiva individua un limite all'utilizzo del part-time, il superamento di tale limite può comportare l'assoggettamento alla contribuzione virtuale calcolata sulla retribuzione prevista per l'orario normale, salvo espressa deroga.
- In sede di legittimità, la censura è infondata se mira a negare l'applicazione di un consolidato principio secondo cui la funzione del minimale contributivo è quella di assicurare un valore economico minimo delle retribuzioni imponibili dell'impresa.
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