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Legge

L.R. Calabria 8/2005

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla

Normativa regionaleL.R. Calabria 8/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge collegata alla manovra 2005 della Regione Calabria, con misure di spesa, interventi su forestazione, welfare, edilizia e organizzazione del personale. Molte disposizioni sono oggi abrogate o limitate a termini già scaduti; il nucleo ancora riferibile è in larga parte storico e transitorio. Il testo risulta parzialmente abrogato e in gran parte deprecato.

Misure ordinamentali e finanziarie per la Regione Calabria per il 2005

Misure ordinamentali e finanziarie per la Regione Calabria (2005)

La legge regionale disciplina, per la Regione Calabria, una serie di interventi finanziari e ordinamentali collegati alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005. Il testo consolidato risulta tuttavia largamente superato: una parte rilevante delle disposizioni è stata abrogata e molte misure avevano efficacia limitata a esercizi, termini o situazioni ormai conclusi.

Interventi finanziari e programmi territoriali

La legge autorizza diversi stanziamenti e interventi di spesa, soprattutto per finalità sociali, abitative e di sviluppo territoriale. In particolare, per il 2005 sono previsti:

  • programmi triennali di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani in specifiche aree della Calabria, con attuazione affidata all’AFOR e utilizzazione di lavoratori già impiegati presso i Comuni interessati;
  • una spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione degli interventi forestali e territoriali;
  • contributi e finanziamenti per iniziative di interesse culturale, educativo e abitativo, tra cui accademie, conservatori, edilizia residenziale pubblica ed edilizia agevolata;
  • un ricorso all’indebitamento fino a 105 milioni di euro per la quota regionale degli interventi strutturali comunitari del POR Calabria 2000-2006.

Forestazione e recupero dei territori montani

Per le aree ricadenti nei Comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e nella Comunità Montana di Verbicaro, la Giunta regionale deve predisporre programmi triennali di intervento secondo i principi della normativa regionale sulla forestazione e sviluppo delle aree montane. I programmi sono realizzati dall’AFOR, cui compete anche la predisposizione dei progetti annuali e la gestione operativa.

La legge prevede inoltre che:

  • l’AFOR utilizzi la propria struttura tecnico-amministrativa;
  • siano impiegati i lavoratori già operanti con i Comuni interessati;
  • il numero di tali lavoratori, individuato dal decreto dipartimentale richiamato, non possa essere incrementato o reintegrato neppure in caso di pensionamenti o uscite dal bacino.

Stabilizzazione del personale e contenimento della spesa

La legge fissa al 31 dicembre 2014 il termine finale per l’attuazione del piano di stabilizzazione previsto dalla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, come successivamente modificata. Tale disposizione ha ormai valore storico, essendo riferita a un termine definitivamente scaduto.

Agenda 21 locale e servizi per persone non udenti

La Giunta regionale è autorizzata a istituire la Cabina di Regia di Agenda 21 locale, con funzioni di monitoraggio, raccolta, diffusione e valorizzazione di studi, ricerche, buone pratiche ed esperienze di sviluppo sostenibile, solidale e partecipato.

È inoltre prevista la possibilità di concedere un contributo all’Amministrazione provinciale di Cosenza per un servizio sperimentale di interpretariato della Lingua dei Segni, destinato a facilitare i rapporti con persone non udenti nei contatti con amministrazioni pubbliche, enti sanitari, uffici giudiziari e altri soggetti istituzionali.

Reddito sociale di cittadinanza

La legge avvia la sperimentazione del reddito sociale di cittadinanza su tutto il territorio regionale, configurandolo come prestazione connessa a un diritto sociale fondamentale. Il beneficio consiste in un sussidio di sopravvivenza per famiglie con reddito annuo inferiore a 5.000 euro che ne facciano richiesta.

La disciplina prevedeva:

  • entro 90 giorni dall’entrata in vigore, l’approvazione di un regolamento regionale sulle modalità di calcolo del reddito e sui criteri ISEE;
  • gestione affidata ai Comuni, che dovevano istruire le domande, formare le graduatorie e rendicontare le risorse;
  • importo massimo mensile di 300 euro per nucleo familiare di una persona, incrementato di 75 euro per ciascun ulteriore componente;
  • prima applicazione con presentazione delle richieste ai Comuni entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento.

Le disposizioni sono però oggi da considerare obsolescenti, in quanto legate a una sperimentazione connessa a termini iniziali ormai decorso.

Edilizia residenziale pubblica e agevolata

La legge interviene in materia abitativa con più misure, tra cui:

  • l’autorizzazione all’ATERP di Catanzaro ad acquistare 61 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati a Lamezia Terme, per un importo complessivo di 2 milioni di euro, con copertura mediante fondi statali trasferiti alla Regione;
  • la destinazione di 26 milioni di euro ad interventi in conto capitale di edilizia agevolata per l’acquisto o il recupero della prima casa, a favore di soggetti privati che non abbiano già fruito di analogo beneficio e in possesso dei requisiti del bando richiamato.

Inoltre, per gli alloggi ERP gestiti dalle ATERP provinciali, la legge introduceva una disciplina transitoria per i morosi al 31 dicembre 2004, consentendo:

  • il pagamento del debito entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, in unica soluzione o con rateizzazione;
  • l’esclusione di interessi legali o moratori sulle somme dovute dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2004;
  • la rideterminazione retroattiva del canone, su istanza dell’assegnatario, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della disposizione, se il nucleo familiare era stato collocato in una fascia reddituale più elevata per mancata produzione della documentazione.

Istruzione, cultura e istituzioni formative

Per promuovere l’istruzione superiore e universitaria, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale, per almeno cinque anni, alle Accademie di Belle Arti e ai Conservatori di musica presenti in Calabria, previa convenzione approvata dalla Giunta con parere vincolante della Commissione consiliare competente.

La disposizione aveva natura programmatica e finanziaria, ma è oggi riconducibile a una fase storica di sostegno già avviata nel 2005.

Indebitamento regionale per il POR Calabria 2000-2006

Per garantire la copertura della quota regionale degli interventi strutturali comunitari relativi alla programmazione 2000-2006, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento, nel rispetto della normativa finanziaria regionale richiamata.

Sono previsti:

  • un importo massimo di 105 milioni di euro;
  • durata massima di 30 anni;
  • possibilità di più erogazioni e quietanze;
  • copertura degli oneri di ammortamento mediante iscrizione nei bilanci annuali delle somme necessarie.

Si tratta di disciplina ormai esaurita quanto alla finalità programmatoria, essendo riferita a un ciclo di programmazione chiuso.

Personale regionale: esodo incentivato, collocamento a riposo e vincoli successivi

La legge contiene una disciplina ampia e oggi in gran parte superata sull’uscita anticipata del personale regionale. In deroga al CCNL della dirigenza, ai dirigenti a tempo indeterminato con almeno due anni di servizio presso l’amministrazione regionale che presentino domanda entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge poteva essere riconosciuta un’indennità supplementare, se la proposta fosse accettata dall’Ente.

La disciplina prevedeva inoltre:

  • cessazione del rapporto fissata al 30 giugno 2005 per le istanze tempestive;
  • corresponsione dell’indennità in tre o cinque quote annuali;
  • estensione del beneficio anche ai dipendenti non dirigenti, con criteri di calcolo differenziati;
  • facoltà della Giunta di dettare direttive applicative e di scaglionare l’esodo per esigenze di servizio, comunque non oltre il 1° gennaio 2006;
  • riduzione della dotazione organica di almeno il 50% per i posti resisi vacanti;
  • divieto, per cinque anni dalla cessazione, di instaurare rapporti professionali con Regione ed enti strumentali.

Per i dipendenti regionali, inoltre, fino alla nuova organizzazione amministrativa si prevedeva il collocamento a riposo d’ufficio, salva la facoltà di richiedere il mantenimento in servizio fino a 67 anni se non ancora maturati 35 anni di contribuzione. La Corte costituzionale ha successivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale di una delle disposizioni del comma 2 dell’articolo sull’esodo.

Disposizioni su enti strumentali, assunzioni e controlli finanziari

Per il monitoraggio del Patto di stabilità interno, gli enti strumentali sono tenuti a trasmettere trimestralmente al Dipartimento Bilancio un prospetto con dati di competenza e di cassa, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Le assunzioni di personale a tempo determinato, con contratto di diritto privato, di consulenza o tramite convenzione, nonché quelle di figure professionali non fungibili, possono avvenire solo previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che l’ente richiedente:

  • abbia realizzato gli equilibri di bilancio;
  • abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa regionale richiamata per l’anno 2003.

Modifiche normative e discipline transitorie in materia urbanistica, revisione, latte e altre materie

La legge modifica numerose precedenti leggi regionali, soprattutto con interventi puntuali su termini, rinvii, composizione di organi e regole transitorie. Tra gli effetti più rilevanti si segnalano:

  • la proroga di termini in varie materie fino al 31 dicembre 2005;
  • l’introduzione di regole sui comparti edificatori e sugli strumenti di pianificazione negoziata, riconoscendo ai proprietari di aree delimitate la facoltà di costituirsi in consorzio e presentare proposte di comparto;
  • l’estensione di talune norme ai consiglieri cessati in precedenti legislature;
  • modifiche alla disciplina dei revisori e dei relativi incarichi, con effetti differenziati a seconda della data di conferimento;
  • la modifica del titolo di una legge regionale sui prodotti lattiero-caseari storici o tradizionali.

Molte di queste norme hanno natura di novella ed oggi assumono interesse principalmente ricostruttivo.

Regime abrogativo e attualità della legge

Il testo consolidato indica che la legge è stata parzialmente abrogata dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28, con salvezza di alcune disposizioni specificamente elencate. Inoltre, molte previsioni contengono termini di applicazione già scaduti o si riferiscono a esercizi finanziari conclusi, a programmi chiusi o a procedure transitorie ormai esaurite. Nel complesso, l’atto ha oggi prevalente rilievo storico e ricostruttivo, più che operativo.

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