Cassazione Civile, Ordinanza n. 09961/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assistito)
La controversia
Nel giudizio originario, il Tribunale aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario in capo alla ricorrente ai fini dell'assegno mensile di assistenza e aveva posto a carico dell'ente previdenziale le spese di lite, liquidandole però in euro 600 oltre accessori. La parte vittoriosa in primo grado ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, dell'art. 24 L. n. 794/1942, dell'art. 4, comma 1, d.m. 5.10.1994 e del d.m. n. 37/2018, oltre a insufficiente e contraddittoria motivazione, perché il giudice di merito avrebbe liquidato i compensi professionali in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili. L'I.N.P.S. è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, nelle controversie in materia di prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina secondo il criterio previsto per le cause alimentari, e quindi, ove il titolo sia controverso, in base all'ammontare delle somme dovute per due anni. In applicazione dei parametri vigenti ratione temporis, il compenso minimo per lo scaglione di valore individuato risultava superiore a quello liquidato dal Tribunale; perciò il decreto è stato cassato limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per la rideterminazione delle spese di lite e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
I parametri minimi di liquidazione dei compensi devono essere rispettati secondo lo scaglione di valore e le riduzioni previste per le fasi processuali considerate.
Richiamato quale parametro normativo per la liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, comma 1, d.m. 5.10.1994
Richiamato quale criterio normativo per la determinazione dei compensi nelle controversie previdenziali/assistenziali.
Richiamato quale disciplina applicabile alla liquidazione dei compensi professionali.
Per le controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini delle spese si determina secondo il criterio previsto per le cause relative alle prestazioni alimentari.
Cass. S.U. n. 10454/2015
Viene richiamato il principio secondo cui, se il titolo della prestazione assistenziale è controverso, il valore della causa si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
Cass. n. 2450/2023
Richiamata a sostegno del calcolo dei compensi minimi per le fasi processuali.
Cass. n. 17088/2024
Richiamata a sostegno del calcolo dei compensi minimi per le fasi processuali.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni assistenziali, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese si determina con il criterio previsto per le cause alimentari; se il titolo è controverso, rileva l'ammontare delle somme dovute per due anni.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare i minimi parametrati allo scaglione di valore applicabile e non può essere effettuata in misura inferiore ai limiti vigenti ratione temporis.
- Quando la liquidazione delle spese di lite è inferiore ai minimi legali o parametrici applicabili, il capo sulle spese è cassabile con rinvio al giudice di merito per nuova liquidazione.
- Il giudice del rinvio deve provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità quando la cassazione riguarda soltanto la statuizione sulle spese.
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