Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 relativo a IRES e dal conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo non congrua la quantificazione dei costi operata dall'Ufficio e rideterminando d'ufficio i costi in misura pari all'80% dei ricavi accertati sulla base di precedenti annualità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, in violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la decisione non spiegasse davvero la ratio decidendi e non rispondesse alla doglianza sull'onere probatorio del contribuente in caso di accertamento bancario; (2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito applicato criteri percentuali di abbattimento dei ricavi e per avere indebitamente posto a carico dell'Ufficio, invece che del contribuente, l'onere di provare analiticamente i costi sostenuti per conseguire i ricavi ricostruiti tramite indagini bancarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale sufficiente e non apparente: il giudice di merito aveva descritto la situazione fattuale e aveva espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni della propria decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, negli accertamenti fondati su indagini bancarie, opera una presunzione legale a favore dell'erario e il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per superarla; non è quindi corretto applicare automaticamente una percentuale di costi o procedere d'ufficio alla loro determinazione come avviene, eventualmente, nella rettifica induttiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, non già per mera insufficienza argomentativa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio dedotto per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione in senso processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il mezzo per denunciare la violazione di legge sostanziale, qui in tema di riparto dell'onere probatorio e accertamento bancario.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Negli accertamenti bancari prevede una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria sulle movimentazioni bancarie, superabile dal contribuente con prova analitica e specifica.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'IVA opera la medesima presunzione legale a favore dell'erario in relazione alle movimentazioni bancarie.
L'onere di superare la presunzione da movimenti bancari grava sul contribuente, che deve provare analiticamente la riferibilità delle singole operazioni a fatti non imponibili.
La presunzione legale degli accertamenti bancari non richiede i requisiti della presunzione semplice; non opera dunque il parametro di gravità, precisione e concordanza proprio dell'art. 2729 c.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile come nullità della sentenza solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più sufficiente lamentare un semplice difetto di completezza o persuasività.
- Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, l'art. 32 d.P.R. 600/1973 (e, per l'IVA, l'art. 51 d.P.R. 633/1972) attribuisce all'Amministrazione una presunzione legale sulle movimentazioni rilevate, che può essere superata solo da una prova analitica del contribuente riferita a ciascuna operazione.
- In presenza di accertamento bancario, il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente e dar conto in motivazione delle ragioni per cui essa sia idonea o meno a superare la presunzione fiscale.
- Non è corretto trasporre automaticamente negli accertamenti bancari il criterio percentuale di abbattimento dei costi tipico della rettifica induttiva: la quantificazione dei costi non può essere operata d'ufficio in sostituzione dell'onere probatorio del contribuente.
- La distinzione tra presunzione legale da movimentazioni bancarie e presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. comporta che, nel primo caso, non occorre dimostrare gravità, precisione e concordanza degli indizi, essendo sufficiente il meccanismo legale di inversione dell'onere probatorio.
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