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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23593/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012 relativo a IRES e dal conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo non congrua la quantificazione dei costi operata dall'Ufficio e rideterminando d'ufficio i costi in misura pari all'80% dei ricavi accertati sulla base di precedenti annualità. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, in violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la decisione non spiegasse davvero la ratio decidendi e non rispondesse alla doglianza sull'onere probatorio del contribuente in caso di accertamento bancario; (2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito applicato criteri percentuali di abbattimento dei ricavi e per avere indebitamente posto a carico dell'Ufficio, invece che del contribuente, l'onere di provare analiticamente i costi sostenuti per conseguire i ricavi ricostruiti tramite indagini bancarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale sufficiente e non apparente: il giudice di merito aveva descritto la situazione fattuale e aveva espresso, sia pure sinteticamente, le ragioni della propria decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, negli accertamenti fondati su indagini bancarie, opera una presunzione legale a favore dell'erario e il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica per superarla; non è quindi corretto applicare automaticamente una percentuale di costi o procedere d'ufficio alla loro determinazione come avviene, eventualmente, nella rettifica induttiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della sufficienza della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La nullità sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente, non già per mera insufficienza argomentativa.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione in senso processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il mezzo per denunciare la violazione di legge sostanziale, qui in tema di riparto dell'onere probatorio e accertamento bancario.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Negli accertamenti bancari prevede una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria sulle movimentazioni bancarie, superabile dal contribuente con prova analitica e specifica.

  • art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    Per l'IVA opera la medesima presunzione legale a favore dell'erario in relazione alle movimentazioni bancarie.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di superare la presunzione da movimenti bancari grava sul contribuente, che deve provare analiticamente la riferibilità delle singole operazioni a fatti non imponibili.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione legale degli accertamenti bancari non richiede i requisiti della presunzione semplice; non opera dunque il parametro di gravità, precisione e concordanza proprio dell'art. 2729 c.c.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile come nullità della sentenza solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più sufficiente lamentare un semplice difetto di completezza o persuasività.
  • Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, l'art. 32 d.P.R. 600/1973 (e, per l'IVA, l'art. 51 d.P.R. 633/1972) attribuisce all'Amministrazione una presunzione legale sulle movimentazioni rilevate, che può essere superata solo da una prova analitica del contribuente riferita a ciascuna operazione.
  • In presenza di accertamento bancario, il giudice di merito deve verificare con rigore la prova offerta dal contribuente e dar conto in motivazione delle ragioni per cui essa sia idonea o meno a superare la presunzione fiscale.
  • Non è corretto trasporre automaticamente negli accertamenti bancari il criterio percentuale di abbattimento dei costi tipico della rettifica induttiva: la quantificazione dei costi non può essere operata d'ufficio in sostituzione dell'onere probatorio del contribuente.
  • La distinzione tra presunzione legale da movimentazioni bancarie e presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. comporta che, nel primo caso, non occorre dimostrare gravità, precisione e concordanza degli indizi, essendo sufficiente il meccanismo legale di inversione dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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