Cassazione Civile, Ordinanza n. 16980/2026 del 30/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 emesso da un comune nei confronti di una società. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della società, ritenendo applicabile l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, mediante richiamo per relationem a una precedente sentenza della stessa Corte relativa a una diversa annualità. Il comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apparente, lamentando la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., perché il giudice d’appello si sarebbe limitato a rinviare a un precedente senza esporre le ragioni della decisione e senza considerare che il precedente riguardava altra imposta, altra annualità ed era stato a sua volta impugnato; il ricorrente richiamava anche l’art. 7 d.lgs. n. 504/1992 e l’art. 73, comma 1, lett. a) e c), TUIR, sostenendo l’erroneità del richiamo alla disciplina esonerativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha respinto il ricorso. Ha affermato che la motivazione per relationem è consentita nel processo tributario, purché la sentenza richiami un precedente identificabile, depositato in atti e riferito alla medesima questione di diritto e a condizioni di fatto analoghe. Nel caso concreto la sentenza impugnata individuava il thema decidendum nell’esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992, richiamava una precedente decisione della stessa Corte sulle stesse parti e sulla medesima questione, e indicava che ricorrevano le medesime condizioni di fatto. La Corte ha anche precisato che la diversità tra ICI e IMU non escludeva l’identità della questione giuridica, perché la disciplina IMU rinvia all’art. 7 citato. Le ulteriori doglianze del comune, dirette a contestare l’eventuale erroneità del precedente richiamato o la diversità fattuale, avrebbero dovuto essere veicolate con specifici motivi di gravame, non essendo sufficiente la censura di mera apparenza della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, distratte in favore del difensore antistatario della controricorrente, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta un mero dissenso sul contenuto argomentativo della decisione.
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una succinta esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione, anche mediante richiamo a precedenti conformi.
La motivazione della sentenza ... consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
È legittima la motivazione sintetica che rinvia a un precedente conforme, anche di merito, purché il precedente sia specificamente identificabile e la decisione renda percepibile l'iter logico seguito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è ammissibile solo se la sentenza è nulla per un vizio processuale che incida sull'esistenza della motivazione secondo il minimo costituzionale, non per insufficienza o non persuasività.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il principio del "minimo costituzionale" del sindacato sulla motivazione, limitato alle anomalie motivazionali che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
La questione di esenzione fiscale va valutata come medesima anche tra ICI e IMU, poiché la disciplina IMU rinvia a questa norma in tema di esenzioni.
art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011
Per l'IMU rinvia alle esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992.
art. 73, comma 1, lett. a) e c), TUIR
Richiamato dal ricorrente come parametro di supposta erroneità del precedente richiamato, senza specifica incidenza autonoma sulla decisione della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso è dovuto, se previsto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario la motivazione per relationem è legittima quando la sentenza richiami in modo riconoscibile un precedente pertinente, depositato o comunque accessibile alle parti, e consenta di comprendere la ragione della decisione.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo se il testo non permette di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non ricorre quando il giudice individua la questione decisa e rinvia a precedenti conformi.
- La diversità formale tra due imposte o tra diverse annualità non esclude di per sé l'identità della questione giuridica, se la disciplina applicabile rinvia alla stessa norma di esenzione o al medesimo criterio regolativo.
- Se si intende contestare l'eventuale erroneità del precedente richiamato o l'inesattezza della ricostruzione fattuale su cui si fonda il rinvio, occorre proporre censure specifiche sui relativi profili, non potendo la doglianza essere assorbita in una generica denuncia di motivazione apparente.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: restano fuori dall'ambito del vizio denunciabile la mera insufficienza, l'opportunità della motivazione e il semplice dissenso sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
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