Cassazione Civile, Ordinanza n. 00765/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento di euro 330.380,93 emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello Unico 2011 relativa al periodo d'imposta 2010. La pretesa derivava da un errore di compilazione della dichiarazione IVA: una vendita occasionale di un immobile, effettuata in regime di esenzione, era stata erroneamente considerata ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità, con conseguente incremento del debito IVA dichiarato. La contribuente sosteneva che tale errore potesse essere opposto in giudizio alla maggiore pretesa fiscale, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa; deduceva inoltre la violazione dell'art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972, poiché la vendita dell'immobile non avrebbe dovuto concorrere al pro-rata, e denunciava omessa pronuncia sul punto da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati e unitariamente esaminabili i tre motivi. Ha affermato che il giudice tributario deve consentire al contribuente di contestare in giudizio la maggiore pretesa dell'Amministrazione anche quando questa derivi da dati dichiarati dallo stesso contribuente, allegando errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Lazio e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
legittima il controllo automatizzato fondato sui dati dichiarati e sulle risultanze dell'Anagrafe tributaria, ma non esclude la possibilità per il contribuente di contestare in giudizio la pretesa derivante da errori dichiarativi.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base del controllo automatizzato IVA sulla dichiarazione.
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998
riguarda la dichiarazione integrativa presentata per evitare un danno all'erario, soggetta ai limiti temporali previsti dalla norma.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998
consente la correzione degli errori o omissioni in danno del contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ma tali limiti non impediscono la contestazione in sede contenziosa della maggiore pretesa tributaria.
art. 2, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 435/2001
richiamato dal giudice di merito come termine per la correzione della dichiarazione; la Cassazione ne esclude la decisività ai fini del giudizio tributario.
art. 1, comma 637, L. n. 190/2014
invocato dal giudice di merito per escludere rilievo alla dichiarazione successiva di ravvedimento, perché sopravvenuta rispetto alla sentenza di primo grado.
esprime il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco, valorizzato dalle Sezioni Unite nel riconoscere l'emendabilità della dichiarazione in giudizio.
art. 53 Cost.
richiamato quale fondamento del principio di capacità contributiva, incompatibile con la pretesa di mantenere un'imposizione superiore al dovuto per mero errore dichiarativo.
art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972
norma sul calcolo del pro-rata di detraibilità; la Corte ha ritenuto che la questione dovesse essere esaminata nel merito, perché la vendita occasionale dell'immobile non doveva concorrere al calcolo secondo la prospettazione della contribuente.
art. 10, comma 1, n. 8-ter, d.P.R. n. 633/1972
richiamato per qualificare la vendita dell'immobile come operazione esente.
invocato per omessa pronuncia del giudice d'appello sulla questione del pro-rata di detraibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento dei primi due motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di omessa pronuncia posta a fondamento del terzo motivo di ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario il contribuente può opporsi alla maggiore pretesa fiscale anche quando la cartella o l'atto impositivo derivino da un controllo automatizzato basato su dati da lui stesso dichiarati, deducendo ed തെളendo errori di fatto o di diritto contenuti nella dichiarazione.
- I termini e le decadenze previsti per la dichiarazione integrativa rilevano sul piano amministrativo, ma non precludono, in sede contenziosa, la contestazione della legittimità sostanziale della pretesa tributaria.
- La dichiarazione fiscale ha natura di mera esternazione di scienza: se contiene un errore incidente sull'obbligazione tributaria, il giudice deve valutare la fondatezza della pretesa impositiva sulla base della realtà sostanziale, non soltanto del dato formalmente dichiarato.
- In tema di IVA, ai fini del calcolo del pro-rata di detraibilità occorre verificare se l'operazione esente o imponibile sia effettivamente rilevante secondo la disciplina applicabile e secondo l'attività propria del contribuente, senza arrestarsi a un mero errore compilativo della dichiarazione.
- L'omessa pronuncia su una specifica questione di diritto ritualmente devoluta in appello integra vizio della sentenza e comporta cassazione con rinvio.
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