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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14296/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo: il fondo previdenziale aveva ottenuto in primo grado la revoca del decreto emesso in favore di un'ex dipendente AAMS per il pagamento di euro 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio. In appello, però, la domanda della lavoratrice è stata accolta. Il fondo ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell'art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c. In sintesi, il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare la posizione della lavoratrice come mero distacco temporaneo presso l'ETI e non come trasferimento definitivo; secondo il fondo, dagli atti risultava invece un trasferimento all'ETI, con conseguente esclusione del periodo svolto presso tale ente dal computo dell'indennità. La ricorrente aggiungeva che l'indennità prevista dal regolamento del fondo si calcolava solo sugli anni di servizio prestati fino alla cessazione dall'appartenenza ai ruoli del personale e che, in caso di trasferimento all'ETI, la lavoratrice non sarebbe rimasta iscritta ininterrottamente al fondo. Contestava inoltre la rilevanza dell'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998 invocato dalla controparte, assumendone l'applicabilità ai soli dipendenti trasferiti definitivamente all'ETI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure dirette a contestare la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, che aveva accertato come la lavoratrice non fosse mai transitata definitivamente nei ruoli dell'ETI; tale accertamento non era più riesaminabile in sede di legittimità. Quanto alla questione di diritto, la Corte ha affermato che, per il personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente applicato presso l'ETI senza trasferimento definitivo, il servizio prestato presso l'ETI va computato ai fini dell'indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984, perché l'onere economico resta in capo all'amministrazione di appartenenza e il rapporto di impiego non si estingue in favore dell'ETI. Di conseguenza, è stata confermata la spettanza dell'indennità alla resistente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998

    "il personale già appartenente all'AAMS ... fosse inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze e distaccato temporaneamente presso l'ETI"

    La norma disciplina la temporanea applicazione presso l'ETI del personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF; tale personale non diventa automaticamente dipendente di ruolo dell'ETI.

  • art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998

    non riportata integralmente nel testo

    Si applica ai dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all'ETI; solo questi, secondo la Corte, sono esclusi dal beneficio per il periodo lavorato presso l'ETI.

  • art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984

    "ai fini della pensione"; "i servizi che hanno dato luogo a liquidazione di indennità da parte dei fondi unificati ... sono esclusi dal computo"

    Il servizio presso l'ETI è computabile ai fini dell'indennità aggiuntiva quando il lavoratore non sia transitato definitivamente all'ETI e mantenga il collegamento con il fondo previdenziale dell'amministrazione di appartenenza.

  • d.P.R. n. 211 del 1981

    non riportata integralmente nel testo

    È richiamato come fonte istitutiva del Fondo di previdenza e come base della disciplina regolamentare successiva.

  • art. 2697 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    È invocato dalla ricorrente, ma il ricorso è respinto perché le doglianze miravano in realtà a sovvertire un accertamento di fatto non più sindacabile in cassazione.

  • art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001

    non riportata integralmente nel testo

    La Corte lo valorizza per affermare che, per il personale ex AAMS nel ruolo provvisorio, gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

  • art. 91 c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    non riportata integralmente nel testo

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato poiché la parte ricorrente è una P.A. statale non tenuta al relativo pagamento.

  • art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010

    non riportata integralmente nel testo

    È richiamato solo come passaggio del percorso amministrativo della lavoratrice, che viene inquadrata nel Ministero dell'Istruzione prima della cancellazione dal ruolo provvisorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere riesaminati gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, salvo che la censura si traduca in una effettiva critica alla motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
  • Nel sistema del personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente applicato presso l'ETI, il computo del periodo svolto presso l'ETI ai fini dell'indennità aggiuntiva dipende dalla mancata definitiva transizione nei ruoli dell'ETI.
  • Se il lavoratore non è transitato definitivamente nell'ente di destinazione, il rapporto di impiego e i relativi oneri economici restano riferiti all'amministrazione di appartenenza, sicché il servizio prestato presso l'ente di temporanea applicazione può essere rilevante ai fini del trattamento di fine servizio previsto dal regolamento del fondo.
  • I dipendenti ex AAMS definitivamente trasferiti all'ETI non possono pretendere l'indennità aggiuntiva per il periodo lavorato presso tale ente, perché dopo il trasferimento il rapporto di servizio intercorre soltanto con l'ETI.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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