Cassazione Civile, Ordinanza n. 12955/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autogestione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte degli assegnatari di alloggi ERP, delle quote per servizi accessori, spazi comuni e manutenzione ordinaria approvate dall'autogestione. L'amministratore dell'autogestione aveva chiesto all'ente proprietario il versamento delle somme insolute, assumendo che la normativa regionale imponesse all'ente di anticipare le quote non pagate dagli assegnatari e di poi recuperarle nei loro confronti. Il Tribunale, in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva revocato il monitorio ritenendo non provato il credito e rilevando anche questioni sulla disciplina regionale applicabile. In appello, l'autogestione otteneva la riforma della decisione e la conferma del decreto ingiuntivo sulla base del bilancio consuntivo, delle diffide agli assegnatari e di una consulenza tecnica contabile. L'ente proprietario ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 L.R. Puglia n. 54/1984 e dell'art. 35 L.R. Puglia n. 10/2014, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso un obbligo di preventiva escussione degli assegnatari e avesse ricostruito in modo contraddittorio il meccanismo di pagamento delle quote insolute; 2) violazione degli artt. 63 disp. att. c.c., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, deducendo che l'autogestione non avesse provato in modo idoneo il credito verso l'ente proprietario, che il bilancio consuntivo e le diffide non bastassero e che la consulenza tecnica avesse impropriamente supplito all'onere probatorio della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura non attaccava in modo pertinente la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, comunque, la normativa regionale applicabile non prevedeva un obbligo di preventiva escussione degli assegnatari in capo all'autogestione. Ha inoltre precisato che alcuni rilievi della sentenza d'appello erano errati o estranei alla ratio, ma non idonei a scalfirla. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile: la doglianza sulla consulenza tecnica era generica e non confrontata con il potere discrezionale del giudice di merito; inoltre, la valutazione di merito della prova del credito, fondata su bilancio approvato, messa in mora e ctu contabile, non è sindacabile in cassazione. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancata difesa dell'intimata, ma la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 38 L.R. Puglia n. 54/1984
l'ente gestore versa le quote insolute e procede poi nei confronti degli assegnatari morosi per il recupero delle somme versate; non è previsto un obbligo di preventiva escussione degli assegnatari in capo all'autogestione.
art. 35 L.R. Puglia n. 10/2014
richiamato dalla Corte d'appello nella ricostruzione del quadro normativo, ma ritenuto non applicabile ratione temporis alla fattispecie.
considerata dalla Corte solo come modifica successiva della L.R. n. 10/2014, non applicabile al caso di specie.
art. 11 del Regolamento di autogestione
prevede sollecito agli assegnatari morosi e, in caso di esito negativo, trasmissione della documentazione all'ente gestore, che deve poi attivare l'azione giudiziaria; non configura una preventiva escussione in senso tecnico.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la posizione dell'ente è regolata direttamente dalla disciplina regionale richiamata.
invocato per contestare l'onere della prova del credito; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'idoneità della prova appartenga al merito.
richiamati per censurare l'apprezzamento delle prove e l'uso della ctu; la Corte ha escluso che la doglianza superasse il limite del sindacato di legittimità.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per la sussistenza dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di autogestione di immobili ERP, la disciplina regionale può prevedere che l'ente proprietario/gestore anticipi le quote insolute degli assegnatari e poi proceda al recupero nei loro confronti, senza imporre una preventiva escussione tecnica degli inquilini da parte dell'autogestione, se la legge non lo stabilisce espressamente.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica confusa o non ancorata alla concreta affermazione giuridica censurata è inammissibile.
- La prova del credito dell'autogestione verso l'ente proprietario può essere apprezzata dal giudice di merito sulla base della documentazione contabile approvata, delle diffide agli assegnatari e delle risultanze di consulenza tecnica; tale valutazione, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione come rivalutazione del fatto.
- Il provvedimento che dispone consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui manchi una reale esigenza tecnica o la censura sia specificamente dedotta e non generica.
- La deduzione di vizi relativi all'onere della prova o all'apprezzamento dei documenti non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità.
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