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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16558/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il danneggiato aveva convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti all'autovettura, deducendo che, mentre transitava in una strada cittadina, una pietra del lastricato si sarebbe sollevata al passaggio del veicolo colpendo e rompendo il cerchione di una ruota. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in appello, ha riformato la decisione ritenendo non dimostrato il fatto storico dedotto dall'attore e, di conseguenza, il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. In Cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115, 112, 2909 c.c. e 324 c.p.c. per avere il giudice d'appello negato il fatto dannoso pur in assenza di specifica contestazione e in violazione del giudicato; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale rilevato d'ufficio questioni spettanti alle parti; 3) motivazione illogica e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 135, comma 3-bis, cod. ass. per non avere il giudice considerato la testimonianza; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'intervento degli addetti comunali e alla mancata segnalazione del pericolo; 5) violazione dell'art. 2051 c.c. e del codice della strada per avere ritenuto assolto dal Comune l'onere di provare il caso fortuito, sostenendosi invece che non ricorresse alcun fortuito, anche in ragione del tempo avuto dall'ente per eliminare il pericolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi, esaminati congiuntamente, non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva escluso la responsabilità del custode per mancata prova del fortuito, ma aveva accertato in fatto che l'attore non aveva dimostrato il verificarsi del sinistro come da lui allegato e quindi non aveva provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Su tale accertamento il ricorso mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro per le censure di violazione di legge, ma la Corte rileva che le doglianze non colgono la ratio decidendi e mirano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo per omesso esame è respinto perché indirizzato a fatti e valutazioni non decisivi nel quadro della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta mancata contestazione del fatto, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'annullamento.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita pronuncia d'ufficio oltre i limiti della domanda/eccezione, ma la censura è ritenuta non pertinente rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per lamentare la violazione del giudicato su una circostanza fattuale, ma senza incidere sulla motivazione decisiva individuata dalla Corte.

  • art. 324 c.p.c.

    citato insieme al giudicato formale, ma senza utilità decisiva nel giudizio di legittimità.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la pretesa motivazione apparente/illogica, ma la Corte esclude che vi sia un vizio rilevante, trattandosi di contestazione del merito.

  • art. 135, comma 3-bis, d.lgs. n. 209/2005

    menzionato dal ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 2051 c.c.

    la Corte ribadisce che la responsabilità del custode è oggettiva e richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode si libera provando il fortuito; nel caso concreto, però, la disciplina non si applica perché manca prima ancora la prova dell'evento dannoso come allegato.

  • codice della strada

    richiamato in relazione alla manutenzione e segnalazione della strada, ma ritenuto non decisivo una volta esclusa la prova del sinistro nei termini dedotti.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato nella ricostruzione della Corte in tema di concorso del fatto del danneggiato come possibile causa interruttiva o concorrente del nesso, ma non applicato al caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento per dare atto del presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; solo dopo tale prova si pone per il custode l'onere di dimostrare il caso fortuito.
  • La responsabilità del custode è oggettiva e non dipende dalla diligenza o dalla colpa del custode; il fortuito può essere integrato da un fatto naturale, del danneggiato o di un terzo, purché imprevedibile e inevitabile secondo regolarità causale.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la mancata prova del sinistro così come allegato e, quindi, l'assenza del nesso causale, è inammissibile in cassazione una censura che miri solo a una diversa lettura delle prove e alla ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sull'insufficienza della prova del fatto costitutivo, sono inconferenti le doglianze che presuppongono la corretta dimostrazione di quel fatto e discutono soltanto del fortuito o della segnaletica.
  • Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, spettando al giudice di merito scegliere le prove ritenute più attendibili e dare conto, in modo non meramente apparente, del percorso logico seguito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

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