Cassazione Civile, Ordinanza n. 26186/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti, comproprietari in pari quota di un terreno agricolo, avevano scelto di avvalersi della procedura di rideterminazione del valore di acquisto del bene prevista dall'art. 7 della L. n. 448/2001, optando per il pagamento rateale dell'imposta sostitutiva. Dopo aver versato la prima rata, non avevano pagato le due rate successive. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi iscritto a ruolo gli importi non versati e l'agente della riscossione aveva emesso cartelle di pagamento, poi impugnate dai contribuenti. La CTR del Molise aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittima la scelta dei contribuenti di rinunciare alla rivalutazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 e degli artt. 1324 e 1334 c.c., sostenendo che, una volta esercitata l'opzione e perfezionata la procedura con il versamento della prima rata, il contribuente non poteva revocare la scelta né sottrarsi al pagamento delle rate residue.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, una volta perfezionata la procedura di rivalutazione del terreno mediante il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata, gli effetti dell'opzione non sono più unilateralmente revocabili dal contribuente. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso dei contribuenti contro le cartelle di pagamento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei contribuenti, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
disciplina la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e prevede un'opzione che, una volta perfezionata, produce effetti irretrattabili per il contribuente.
richiamato quale norma già interpretata dalla giurisprudenza nel senso di escludere la revocabilità della rivalutazione, anche per analoghe fattispecie su partecipazioni o terreni.
le regole sulla manifestazione di volontà negoziale unilaterale si applicano all'opzione per la rivalutazione, che non è mera dichiarazione di scienza.
la manifestazione unilaterale di volontà produce effetti dal momento in cui è portata a conoscenza del destinatario; nel caso concreto tale conoscenza si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
richiamato per escludere che il contribuente inadempiente possa sottrarsi alle rate residue, salvo il diverso regime del ravvedimento operoso.
richiamati per l'iscrizione a ruolo delle rate successive non versate.
consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito.
richiamato quale norma cui rileva il nuovo valore di acquisto conseguente alla rivalutazione ai fini della plusvalenza.
citato per chiarire che l'errore-vizio rilevante deve riguardare una situazione esistente al momento della formazione della volontà, non fatti sopravvenuti.
Massime di principio
- L'opzione del contribuente per un regime agevolativo di rivalutazione del valore di acquisto di terreni o partecipazioni, quando richieda per il suo perfezionamento un atto di volontà seguito dal versamento dell'imposta sostitutiva, ha natura sostanzialmente negoziale e non meramente dichiarativa.
- Una volta perfezionata l'opzione mediante il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata prevista dalla legge, gli effetti della rivalutazione si consolidano e il contribuente non può revocare unilateralmente la scelta né ottenere la restituzione di quanto già versato o sottrarsi ai pagamenti residui.
- La facoltatività dell'accesso al regime agevolato non implica la disponibilità successiva dei suoi effetti: la scelta iniziale è libera, ma, se esercitata e perfezionata, comporta l'obbligo di rispettare integralmente il regime prescelto.
- L'errore-vizio invocabile per incidere su una manifestazione di volontà deve riguardare un elemento esistente al momento della formazione dell'atto; eventi o valutazioni sopravvenuti non incidono sulla validità dell'opzione già perfezionata.
- In materia di agevolazioni tributarie con effetto opzionale e rateizzato, il mancato pagamento delle rate successive legittima l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, salvo le specifiche discipline di legge come il ravvedimento operoso.
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