Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni candidati che avevano partecipato a una selezione bandita per l'assunzione di 324 operatori ecologici chiedevano l'accertamento del diritto all'assunzione con decorrenza dal 1 gennaio 2010, o in subordine il diritto al corretto svolgimento delle prove selettive e, all'esito positivo, alla costituzione del rapporto, oltre alle retribuzioni maturate o, ulteriormente in subordine, al risarcimento del danno da violazione di correttezza e buona fede. I fatti posti a base della domanda erano che, dopo avere superato le prove previste dal bando ed essere stati collocati utilmente in graduatoria, i candidati erano stati sottoposti a un ulteriore colloquio psicologico non previsto dal bando, all'esito del quale erano stati giudicati non idonei. La società banditrice ricorreva in cassazione con tre motivi: sosteneva, anzitutto, l'omessa considerazione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati; poi deduceva che la sua natura di società a partecipazione pubblica e i vincoli legali sul reclutamento del personale avrebbero impedito di dare esecuzione all'assunzione; infine contestava la qualificazione del bando come offerta al pubblico e sosteneva che la lex specialis fosse integrata anche da altri atti della procedura. I candidati resistevano e proponevano ricorso incidentale, lamentando, tra l'altro, omessa pronuncia sulle censure relative all'illegittimità del colloquio psicologico e sulla decorrenza del risarcimento del danno, nonché omesso esame di fatti decisivi e violazioni di legge in tema di correttezza, buona fede e quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di specificità, ritenendo non autosufficiente la censura sul litisconsorzio; ha respinto il secondo motivo richiamando un precedente conforme secondo cui i vincoli di spesa delle società pubbliche non possono essere opposti per neutralizzare irregolarità della selezione e sottrarsi a un obbligo di assunzione che sarebbe sorto in caso di corretto svolgimento della procedura; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a contestare un accertamento in fatto sulla lex specialis, senza dedurre in modo corretto un vizio motivazionale e senza una specifica critica alla ratio giuridica della decisione impugnata. I motivi del ricorso incidentale sono stati in parte assorbiti e in parte dichiarati inammissibili per mancata dimostrazione dell'effettiva devoluzione in appello delle questioni sulla decorrenza del danno e per carenze nell'allegazione del fatto decisivo omesso. Le spese sono state compensate e sono stati posti a carico di entrambe le parti gli oneri per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il bando di selezione, quando contiene gli elementi essenziali della futura assunzione, è qualificabile come offerta al pubblico; le sue prescrizioni vincolano il soggetto che lo ha emanato e non possono essere unilateralmente modificate dopo l'avvio della selezione o l'accettazione dei candidati.
Richiamato come parametro di correttezza nell'esecuzione della procedura selettiva; la sua violazione è stata prospettata ma non accolta nei termini dedotti.
Richiamato come dovere di buona fede nell'esecuzione della procedura selettiva; la Corte ha confermato che l'inserimento di una prova ulteriore non prevista è incompatibile con tali doveri.
Evocato dai ricorrenti principali tra le norme asseritamente violate, senza che la censura fosse scrutinata nel merito per inammissibilità.
Richiamato per sostenere la preclusione da giudicato interno sulla questione del litisconsorzio; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Evocato in tema di litisconsorzio necessario e controinteressati; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato insieme alle norme sul litisconsorzio e sulla rimessione al primo giudice; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008
Invocato dalla società per sostenere i vincoli sul reclutamento nelle società pubbliche; la Corte ha escluso che tali limiti possano legittimare la disapplicazione delle regole della selezione correttamente bandita.
art. 76, commi 4 e 7, d.l. n. 112/2008
Invocato per i limiti di spesa e di reclutamento delle società pubbliche; la Corte ha ritenuto che non possano essere opposti per elidere gli effetti di irregolarità della procedura.
Richiamato quale norma di contenimento della spesa, ma ritenuto non ostativo all'accertamento del diritto all'assunzione derivante dalla procedura illegittimamente alterata.
Invocato in chiave di limiti di spesa e personale; la Corte non lo considera idoneo a paralizzare le conseguenze dell'illegittima selezione.
Richiamato dalla ricorrente per i vincoli delle società a partecipazione pubblica; la Corte ne esclude l'utilizzo come schermo rispetto all'obbligo di assumere sorto dalla regolare procedura selettiva.
Evocato per omessa pronuncia; la Corte richiede che la questione sia stata specificamente devoluta e riportata nel ricorso in modo autosufficiente, altrimenti la censura è inammissibile.
Richiamato per dedotta nullità della sentenza per difetto di motivazione; la censura è stata respinta/inammissibile per carenze di specificità.
Richiamato in relazione alla nullità della sentenza; la doglianza incidentale è stata dichiarata inammissibile.
Invocato dai ricorrenti incidentali per la decorrenza e la quantificazione del danno risarcibile; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Evocato in tema di formazione del vincolo e decorrenza degli effetti; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta con specifica critica alle affermazioni in diritto della sentenza impugnata e non con mera contestazione del fatto accertato.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti rilevanti, con trascrizione o riassunto del loro contenuto; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non per il mero dissenso sulla valutazione delle risultanze processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato con riferimento al contributo unificato aggiuntivo dovuto a seguito del rigetto dei ricorsi.
Massime di principio
- Nel reclutamento del personale tramite bando che integri un'offerta al pubblico, le prescrizioni della lex specialis sono vincolanti e non possono essere unilateralmente modificate o integrate dopo l'avvio della procedura da parte dell'ente che l'ha indetta.
- L'introduzione di una prova ulteriore non prevista dal bando, capace di alterare l'esito della graduatoria, viola i principi di correttezza e buona fede e può fondare il diritto del candidato all'assunzione o al risarcimento del danno secondo i presupposti del caso.
- I limiti di spesa e di reclutamento previsti per le società a partecipazione pubblica non possono essere invocati per giustificare o sanare irregolarità commesse nella procedura selettiva, né per sottrarsi agli effetti dell'accertamento giudiziale del diritto all'assunzione che sarebbe sorto in caso di regolare svolgimento della selezione.
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omessa pronuncia o di error in procedendo richiede assoluta specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare con precisione la domanda o eccezione non esaminata, l'atto in cui è stata proposta e il suo esatto contenuto.
- La violazione di legge non può essere prospettata come mera contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; occorre individuare le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrarie alle norme e alla loro interpretazione consolidata.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso, non quando si censuri genericamente la valutazione delle prove o delle risultanze processuali.
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