Cassazione Civile, Ordinanza n. 04074/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, da una grande società a un'altra società del gruppo, di due rami aziendali indicati come TSS e SDC, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro di numerosi dipendenti. Alcuni lavoratori hanno contestato l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., sostenendo che la cessione non integrasse un trasferimento di ramo d'azienda in senso tecnico e che, quindi, il passaggio automatico dei rapporti di lavoro fosse inefficace. Il Tribunale di Milano aveva accolto tali domande e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Le due società hanno quindi proposto ricorso per cassazione. I motivi vertevano principalmente: sulla dedotta violazione dell'art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE, con particolare riguardo ai requisiti dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo ceduto; sull'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti del trasferimento; sulla pretesa violazione delle regole di valutazione della prova; su questioni specifiche relative ad alcuni lavoratori in pensionamento anticipato; e, per alcuni rapporti, su doglianze concernenti il contenuto delle statuizioni relative a tre dipendenti. In corso di giudizio è inoltre intervenuta conciliazione con cessazione della materia del contendere per diverse posizioni individuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi perché diretti contro la medesima sentenza e ha dichiarato cessata la materia del contendere per numerose posizioni individuali, in ragione dell'intervenuta conciliazione. Per i lavoratori ancora in causa indicati nel dispositivo, ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambe le società: i primi due motivi di IBM e il primo di MODIS sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a contestare un orientamento di legittimità consolidato, secondo cui chi invoca l'art. 2112 c.c. deve provare tutti i presupposti del trasferimento, inclusa l'autonomia funzionale preesistente del ramo ceduto; il terzo motivo di entrambe le società è stato reputato inammissibile perché le valutazioni sui presupposti fattuali del trasferimento sono di merito e, quanto alle censure sulle prove, non erano state dedotte correttamente; il secondo motivo di MODIS è stato dichiarato inammissibile anche per la presenza di doppia conforme; i motivi quarto e quinto di IBM sono stati dichiarati inammissibili sopravvenuti per cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi condannato le società, in solido sul piano sostanziale ma con compensazione delle spese tra loro, alla rifusione delle spese in favore dei lavoratori resistenti per i quali non vi era cessazione della materia del contendere, e ha confermato la compensazione delle spese per le altre posizioni. Ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Per l'operatività del trasferimento d'azienda o di ramo occorre la prova di tutti i relativi presupposti, compresa l'autonomia funzionale del complesso ceduto, da valutarsi in coerenza con la sua preesistenza al trasferimento.
L'art. 2112 c.c. costituisce disciplina speciale che deroga al principio del consenso del contraente ceduto, ma proprio per questo richiede la prova rigorosa dei presupposti applicativi.
Richiamato in relazione alla nozione di azienda e di ramo aziendale trasferito.
Richiamato come norma sul subentro nei rapporti contrattuali connessi al trasferimento d'azienda.
L'onere di provare i fatti costitutivi del trasferimento di ramo aziendale grava su chi intende avvalersi degli effetti dell'art. 2112 c.c.
La deduzione di violazione di tale norma non è un vero vizio di violazione di legge quando investe la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Il principio del libero convincimento opera sul piano dell'apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto correttamente.
Richiamato come paradigma formale delle censure di violazione di legge proposte dalle ricorrenti.
Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per rimettere in discussione la valutazione di merito, e nel caso della doppia conforme opera il relativo limite di ammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutarne l'orientamento.
È stata disposta la riunione dei ricorsi avverso la stessa sentenza.
Richiamato per la cd. doppia conforme, che limita la proponibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è deducibile nei casi di doppia conforme se non mediante specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
art. 10 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
Richiamato nel motivo relativo ad alcuni lavoratori collocati in pensione anticipata quota 100.
art. 14 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 conv. con mod. in L. 28 marzo 2019, n. 26
Richiamato nel motivo relativo al trattamento di pensione anticipata 'Quota 100'.
art. 1 direttiva 2001/23/CE
Evocato dalle ricorrenti per sostenere una lettura meno restrittiva dei requisiti del trasferimento di ramo d'azienda.
art. 4 direttiva 2001/23/CE
Evocato nel confronto con la disciplina europea del trasferimento d'impresa.
art. 6 direttiva 2001/23/CE
La Corte richiama la giurisprudenza UE secondo cui l'autonomia dell'entità ceduta deve preesistere al trasferimento e conservarsi dopo di esso.
art. 16 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Invocato come parametro eurounitario a sostegno della tesi delle ricorrenti.
art. 276 TFUE
Richiamato nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, poi disattesa per difetto di rilevanza a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per l'eventuale obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Chi intende invocare gli effetti dell'art. 2112 c.c. deve provare tutti i presupposti del trasferimento di ramo d'azienda, compresa l'autonomia funzionale del complesso ceduto e la sua preesistenza rispetto allo scorporo.
- La verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti del trasferimento d'azienda o di ramo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, se sorretto da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
- Le censure che, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., mirano in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non articolate nei limiti del vizio motivazionale correttamente dedotto.
- Il motivo di ricorso per cassazione fondato sul vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è ammissibile quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la questione prospettata difetta di rilevanza rispetto al decidere.
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