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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03918/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il criterio di calcolo dell'indennità chilometrica dovuta a un lavoratore addetto a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari per gli anni 2011-2015, in relazione all'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato il consorzio al pagamento di euro 20.300,73 oltre accessori, ritenendo applicabile l'art. 54 del CCNL idraulico-forestale 2010-2012, che prevede un rimborso pari a 1/5 del costo della benzina super per chilometro, anziché l'art. 7 del contratto integrativo regionale Calabria 2008-2011, che prevede un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza. Il consorzio ha impugnato la sentenza deducendo violazione degli artt. 54 CCNL, 7 e 20 CIR, 2 CCNL e dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che: la voce prevista dal CCNL era espressamente qualificata come "rimborso" e quindi non aveva natura retributiva; l'art. 7 CIR disciplinava validamente la materia perché la contrattazione decentrata poteva regolare le diverse modalità di rimborso spese; la corte territoriale aveva erroneamente letto l'art. 7 CIR in combinazione con l'art. 16 CCNL relativo a missioni e trasferte, mentre qui si trattava del diverso tema del rimborso per uso del mezzo proprio per il tragitto casa-lavoro; e la clausola di salvaguardia dell'art. 20 CIR non poteva impedire l'applicazione della disciplina integrativa. Il lavoratore ha resistito, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure interpretative del consorzio, affermando che la materia delegata alla contrattazione decentrata dall'art. 2 CCNL concerne solo le missioni e trasferte di cui all'art. 16 CCNL, non anche il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro disciplinato dall'art. 54 CCNL. Ha inoltre osservato che la clausola dell'art. 54, comma 6, secondo cui il rimborso chilometrico costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro, non basta da sola a consentire una deroga in sede decentrata in assenza di una specifica previsione del CCNL. Ha ritenuto poi non decisivo il richiamo al precedente del 2015, perché non ostativo alla qualificazione retributiva dell'indennità, giacché la voce era corrisposta in somma fissa e continuativa, parametrata al disagio della prestazione e non all'effettivo esborso documentato. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito, condannando il ricorrente alle spese e disponendo il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 54 CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    disciplina il rimborso chilometrico per l'uso del mezzo proprio da parte dell'operaio e non attribuisce alla contrattazione decentrata il potere di modificarne i criteri di computo, in mancanza di specifica delega del CCNL.

  • art. 7 CIR Calabria 2008-2011

    prevede un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza, ma la sua applicabilità è esclusa rispetto al rimborso chilometrico disciplinato dal CCNL per il tragitto verso il luogo di lavoro.

  • art. 2 CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    devolve alla contrattazione integrativa solo le materie espressamente indicate; il rinvio riguarda missioni e trasferte e diverse modalità di rimborso spese riferite all'art. 16 CCNL, non il rimborso per uso del mezzo proprio verso il cantiere.

  • art. 20 CIR Calabria 2008-2011

    fa salvi i trattamenti economici di miglior favore già in godimento, rendendoli insensibili a modifiche peggiorative introdotte dalla contrattazione di secondo livello.

  • art. 16 CCNL Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012

    regola missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire modalità diverse di rimborso delle relative spese; tale disciplina è distinta dal rimborso per il trasporto al luogo di lavoro.

  • art. 1362 c.c.

    è richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare i contratti collettivi, ma la Corte valorizza soprattutto il coordinamento sistematico delle clausole.

  • art. 1363 c.c.

    assume rilievo centrale nell'interpretazione del contratto collettivo, imponendo la lettura coordinata delle clausole per ricostruire la comune intenzione delle parti.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    l'onere di deposito del testo integrale dei contratti collettivi opera nel giudizio di cassazione a pena di improcedibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è trattata, sul piano processuale, come denuncia di violazione di norme di diritto.

  • art. 1322 c.c.

    esprime il principio di autonomia negoziale su cui si fonda la pari dignità delle diverse fonti della contrattazione collettiva.

  • art. 2077 c.c.

    non impedisce alla contrattazione collettiva di secondo livello di derogare anche in peius alla disciplina nazionale, salvo i diritti già definitivamente acquisiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nel conflitto tra contratto collettivo nazionale e contratto integrativo territoriale non operano automaticamente i criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative: occorre ricostruire la comune volontà delle parti sociali mediante il coordinamento sistematico delle clausole.
  • La contrattazione decentrata può derogare alla disciplina nazionale solo entro i limiti delle materie espressamente delegate dal contratto collettivo superiore; se la delega è tassativa, non può essere estesa per interpretazione analogica a istituti diversi e non contemplati.
  • Quando una clausola collettiva disciplina il rimborso per l'uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro, tale disciplina resta distinta da quella delle missioni e trasferte, anche se entrambe riguardano spese di trasporto.
  • La qualificazione di una voce come "rimborso" non è di per sé decisiva a escluderne la natura retributiva: occorre verificare concrete modalità di corresponsione, continuità, predeterminazione e collegamento con il disagio della prestazione.
  • Nel giudizio di cassazione, chi fonda il ricorso su clausole di contratto collettivo deve depositarne il testo integrale; in mancanza, la censura può incontrare un profilo di improcedibilità.
  • Nell'interpretazione dei contratti collettivi assume rilievo preminente il canone del coordinamento delle clausole, poiché la volontà comune spesso non è desumibile dal solo dato letterale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFRContratto preliminare
RamiProcesso civileLavoroContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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