Cassazione Civile, Ordinanza n. 03921/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dall'assegnazione temporanea di un dirigente medico a svolgere le funzioni di sostituzione del titolare dell'incarico di direttore di una struttura complessa. Il professionista aveva chiesto la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento, non della sola indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo per la sostituzione, ma del trattamento economico di posizione proprio della figura dirigenziale sostituita, sostenendo che l'attività svolta integrasse mansioni superiori e che, comunque, il compenso riconosciuto fosse insufficiente rispetto alla prestazione resa. In cassazione ha impugnato la sentenza d'appello con sei motivi: (1) violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c., per asserita pronuncia oltre il devoluto, poiché l'appello dell'azienda avrebbe contestato solo l'inapplicabilità di una parte dell'art. 18 CCNL e non anche il comma 7; (2) violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2099 c.c., per preteso giudicato interno sulla spettanza delle somme ulteriori; (3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dei principi costituzionali, per motivazione apparente; (4) violazione dell'art. 18, comma 5, CCNL 8.6.2000 e dell'art. 10, comma 8, contratto integrativo 10.2.2004, per avere escluso l'applicabilità di tali previsioni; (5) violazione di varie norme contrattuali, del d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 502/1992, del d.P.R. n. 761/1979, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la sostituzione fosse in realtà svolgimento di mansioni superiori e che l'indennità sostitutiva non potesse escludere il diritto a un trattamento economico maggiore; (6) violazione dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992, per asserita disparità di trattamento contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che spetta comunque al giudice individuare correttamente le norme applicabili e che la mancata specifica indicazione della disposizione contrattuale nell'atto di appello non determina di per sé giudicato interno sul punto. Ha dichiarato infondato anche il motivo sulla motivazione apparente, precisando che tale vizio ricorre solo quando la motivazione sia meramente tautologica o di stile, circostanza non ravvisata. Ha infine respinto congiuntamente il quarto, quinto e sesto motivo, aderendo al consolidato orientamento secondo cui la sostituzione nell'incarico di dirigente medico, disciplinata dall'art. 18 CCNL 8.6.2000, non integra svolgimento di mansioni superiori, avviene nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria, non fa operare l'art. 2103 c.c., e dà diritto soltanto all'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva, considerata adeguatamente remunerativa; perciò non trova applicazione neppure l'art. 36 Cost. Né è configurabile violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, che non è parametro per censurare differenziazioni stabilite dalla contrattazione collettiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è stato invocato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte ha escluso che vi fosse pronuncia oltre il devoluto.
richiamato per censurare la specificità dell'appello; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
richiamato per la stessa censura di inammissibilità del gravame; non è stata ravvisata violazione.
invocato in tema di giudicato interno, escluso dalla Corte.
invocato in tema di acquiescenza/giudicato interno, ritenuto non decisivo.
richiamato per sostenere il diritto al trattamento economico maggiore; la Corte ha negato che fondi la pretesa nel caso concreto.
richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte ha chiarito che il vizio ricorre solo in presenza di motivazione meramente apparente o tautologica.
art. 18 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica e veterinaria
la sostituzione nell'incarico di dirigente medico è disciplinata da questa norma e dà luogo alla sola indennità sostitutiva; non comporta riconoscimento del trattamento economico del sostituito.
art. 10, comma 8, contratto integrativo 10.2.2004
richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della disciplina invocata; la Corte ha escluso che conducesse a un diverso esito.
citato tra le norme asseritamente violate in tema di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata respinta.
art. 2, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla contrattazione del pubblico impiego, senza accoglimento della censura.
richiamato dal ricorrente nel complesso delle doglianze, senza incidenza sull'esito.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente nel complesso delle doglianze, senza accoglimento.
richiamato dal ricorrente nel complesso delle doglianze, senza accoglimento.
la norma vieta all'amministrazione trattamenti individuali difformi rispetto alla contrattazione collettiva, ma non serve a censurare le differenziazioni previste dalla stessa contrattazione o dalla legge.
richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure, ma la Corte ha applicato la disciplina contrattuale escludendo il diritto vantato.
art. 15-ter, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure, senza che la Corte ne traesse una conclusione favorevole.
art. 29 d.P.R. n. 761/1979
richiamato dal ricorrente nel complesso delle censure, senza accoglimento.
non si applica alla sostituzione del dirigente medico disciplinata dall'art. 18 CCNL, poiché non vi è svolgimento di mansioni superiori nel senso civilistico.
art. 36 Cost.
non è invocabile per ottenere il trattamento economico del sostituito, poiché l'indennità sostitutiva prevista dal CCNL è considerata adeguatamente remunerativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- La sostituzione temporanea di un dirigente medico in una struttura complessa, quando sia regolata dall'art. 18 del CCNL dell'area dirigenza medica, non integra svolgimento di mansioni superiori in senso civilistico, ma una fattispecie contrattualmente tipizzata all'interno del ruolo unico della dirigenza sanitaria.
- In presenza di una disciplina collettiva specifica che preveda un'indennità sostitutiva per l'incarico svolto in sostituzione, il sostituto non può pretendere il trattamento economico proprio del titolare dell'incarico, né invocare l'art. 2103 c.c. o l'art. 36 Cost. per ottenere un compenso diverso o maggiore.
- Il giudice è sempre tenuto a individuare correttamente la norma applicabile alla fattispecie, e la mancata o imprecisa indicazione della disposizione nell'atto di impugnazione non comporta automaticamente giudicato interno sulla questione di diritto.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione della sentenza sia meramente tautologica, di stile o priva di reale contenuto argomentativo; non è sufficiente che la parte la ritenga non condivisibile.
- L'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 non può essere utilizzato come parametro per contestare le differenziazioni economico-normative previste dalla contrattazione collettiva o dalla legge, ma solo per impedire trattamenti individuali difformi unilateralmente adottati dall'amministrazione.
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