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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32153/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società sportiva dilettantistica riceveva un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l'anno 2007, somme indicate come ritenute non versate su rapporti qualificati dall'ufficio come lavoro dipendente, poi rideterminate in autotutela. La contribuente impugnava l'atto sostenendo: difetto di motivazione, lesione del diritto di difesa e pretesa doppia tassazione; soprattutto, che la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro era oggetto di un separato giudizio davanti al giudice del lavoro e che tale giudizio doveva comportare la sospensione del processo tributario ex art. 295 c.p.c. In appello la società deduceva anche il difetto di giurisdizione sulla qualificazione del rapporto di lavoro e la mancata applicazione della sospensione necessaria. In cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 1 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 295 c.p.c. per non avere la CTR disposto la sospensione; 2) violazione delle norme sulle ritenute e sulla tassazione dei compensi per avere la CTR ritenuto dovute le ritenute senza attendere il giudizio civile sulla natura dei rapporti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla sospensione necessaria perché il suo presupposto è evitare il conflitto di giudicati e, nel caso concreto, non vi era identità di parti tra il giudizio tributario e quello civile; inoltre, il giudice tributario può decidere incidenter tantum le questioni non tributarie rilevanti, salvo le eccezioni tassative previste dall'art. 2 d.lgs. 546/1992, che non ricorrevano. Ha quindi escluso che la qualificazione del rapporto di lavoro imponesse la sospensione del processo tributario. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la CTR aveva legittimamente valutato in via incidentale il rapporto di lavoro ai soli fini della corretta tassazione e delle sanzioni tributarie. Infine ha escluso il vizio di motivazione apparente, perché la sentenza impugnata, pur stringata, esprimeva chiaramente la ragione decisoria, fondata sui verbali dell'INPS e sulla qualificazione dei rapporti come lavoro dipendente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione delle regole sul processo tributario e la necessità di sospensione, ma la Corte ne ha escluso l'erronea applicazione

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria opera per evitare il conflitto di giudicati; nel caso concreto non ricorrevano i presupposti

  • art. 23 d.P.R. 600/1973

    richiamato per contestare la corretta applicazione delle ritenute sui compensi

  • art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente in tema di qualificazione fiscale dei compensi

  • art. 69, comma 2, d.P.R. 917/1986

    richiamato dalla ricorrente in tema di qualificazione fiscale dei compensi

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    il giudice tributario può risolvere incidenter tantum le questioni non tributarie rilevanti, salvo le eccezioni tassative (querela di falso e stato/capacità delle persone)

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel testo per ribadire che nel processo tributario la sospensione è ammessa solo nei casi tipizzati

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto

  • Corte cost. n. 130/2008

    richiamata per precisare che la sentenza non incideva perché in causa erano in discussione sanzioni tributarie connesse a ritenute omesse, non sanzioni non tributarie

Massime di principio

  • La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. richiede il rischio concreto di un conflitto di giudicati; se i giudizi hanno parti diverse e la questione pregiudiziale è decisa solo incidenter tantum in entrambi, la sospensione non è dovuta.
  • Nel processo tributario il giudice può e deve decidere incidenter tantum le questioni non tributarie che siano rilevanti ai fini della domanda, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • La qualificazione del rapporto di lavoro, quando rilevi solo come presupposto della pretesa tributaria, può essere valutata dal giudice tributario senza attendere l'esito di un parallelo giudizio ordinario.
  • Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza, pur sintetica, consenta di individuare la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La diversa decisione assunta in procedimenti analoghi non vincola il giudice del processo in corso e non basta, da sola, a imporre la sospensione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioCompetenzaProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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