Sentenza del 05/03/2024 n. 5811 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Telecom e le società collegate chiedevano il rimborso di maggiore IRES versata, sostenendo l’illegittimità dei limiti alla deducibilità dell’IRAP e, per il periodo d’imposta 2007, lamentando anche il mancato riconoscimento della deduzione di IRAP riferibile al costo del personale e del 10% dell’IRAP riferibile agli interessi passivi, versata nel 2003, con conseguente riduzione della perdita fiscale riportabile. L’importo richiesto per quest’ultima domanda era di € 59.610.072,89. La CTR Lombardia, con sentenza n. 2185/2019, aveva respinto l’appello di Telecom, ritenendo che le istanze cartacee fossero state superate da quelle telematiche e che non si fosse formato un rifiuto dell’Amministrazione; aveva inoltre dichiarato improcedibili per litispendenza le domande di Mediocredito. Telecom e le società collegate hanno poi chiesto la revocazione della sentenza, sostenendo che la CTR non avesse percepito né deciso il motivo autonomo relativo alla domanda di rimborso per il 2007; la revocazione è stata respinta dalla CTR con sentenza n. 1131/2023. In cassazione sono stati esaminati anche i motivi di Mediocredito sulla contraddittorietà della sentenza e sull’inerzia dell’Amministrazione, nonché le censure di Telecom sulla deducibilità dell’IRAP e sull’omessa pronuncia.
La decisione
La Cassazione ha riunito i giudizi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione contro la sentenza n. 1131/2023: ha ritenuto che la CTR avesse percepito l’esistenza di un motivo relativo alla disciplina di deducibilità dell’IRAP e che la censura, per come proposta, confondesse l’errore revocatorio con l’omesso esame; il secondo motivo di revocazione è rimasto assorbito. Il ricorso principale di Mediocredito contro la sentenza n. 2185/2019 è stato respinto: la censura sul merito era inammissibile perché non impugnava la statuizione in rito di litispendenza; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti o comunque non hanno condotto all’annullamento. Del ricorso incidentale di Telecom e delle società collegate sono stati respinti i primi due motivi, relativi alla deducibilità dell’IRAP e alle questioni di costituzionalità, in coerenza con il precedente orientamento di manifesta infondatezza; è stato invece accolto il terzo motivo per omessa pronuncia sulla specifica domanda di rimborso IRES 2007, pari a € 59.610.072,89, fondata sulla deduzione dell’IRAP del 2003 e sulla conseguente maggiore perdita riportabile. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza n. 2185/2019 è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Per la revocazione, Telecom e le altre società sono state condannate alle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in € 11.000 oltre spese prenotate a debito. È stato dichiarato, per i ricorsi indicati in dispositivo, l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.; art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
«benché l'omissione di pronuncia su domande o eccezioni delle parti costituisca, di per sé, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato sancito dall' art. 112 c.p.c., l'omissione stessa non elimina la rilevanza del processo causale che l'ha determinata né esclude che essa debba essere fatta valere non già ex se, ma come risultato di un vizio di percezione del fatto processuale, e cioè di un vizio che si risolve in una svista del giudice e, quindi, in un errore di fatto revocatorio.»
L’omessa pronuncia può integrare errore revocatorio soltanto quando deriva da una svista percettiva sul fatto processuale, per esempio perché il giudice ritiene materialmente inesistente una domanda che era stata proposta. Non basta denunciare una domanda non esaminata se la censura riguarda, in realtà, l’interpretazione o la decisione del giudice.
«Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione.»
Se una domanda o un motivo è dichiarato inammissibile, eventuali considerazioni successive sul merito non costituiscono la ragione decisoria e non devono essere impugnate autonomamente. La parte deve contestare la statuizione processuale che ha definito la questione.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 446/1997
«In tema di IRAP, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale - anziché integrale - nella misura forfettaria del dieci per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al costo del lavoro ed agli interessi passivi, costituendo legittimo esercizio del potere discrezionale del legislatore che, con scelta insindacabile in quanto non palesemente arbitraria né irrazionale, ha inteso cosi promuovere una parziale detassazione dei costi con lo scopo di incentivare la competitività delle imprese nell'interesse generale.»
La parziale deducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi è stata ritenuta una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente arbitraria o irrazionale; non sussiste un obbligo costituzionale di estendere la deduzione fino alla completa deducibilità.
Art. 6, commi 1 e 2, d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n. 2/2009
«In tema di IRAP, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., in l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevedono, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale - anziché integrale - nella misura forfettaria del dieci per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al costo del lavoro ed agli interessi passivi, costituendo legittimo esercizio del potere discrezionale del legislatore che, con scelta insindacabile in quanto non palesemente arbitraria né irrazionale, ha inteso cosi promuovere una parziale detassazione dei costi con lo scopo di incentivare la competitività delle imprese nell'interesse generale.»
La disciplina di rimborso e deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP relativa a interessi passivi e costo del lavoro non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per i parametri invocati. La decisione non riconosce, su tale base, un diritto alla deduzione integrale.
È richiamato, insieme all’art. 6 del d.l. n. 185/2008, come base della domanda di rimborso relativa alla deduzione dell’IRAP e alla rideterminazione della perdita fiscale. La Cassazione ha accolto la censura per omessa pronuncia sulla domanda, senza decidere nel merito se il rimborso fosse dovuto.
È indicato quale riferimento normativo della domanda di rimborso della maggiore IRES. La Cassazione ha rilevato che la CTR non aveva pronunciato sulla specifica richiesta relativa al 2007, ma ha rimesso al giudice di rinvio la decisione sulla controversia.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande ritualmente sottoposte al suo esame. Nel caso concreto la CTR aveva omesso di decidere la distinta domanda di rimborso IRES 2007 basata sulla deduzione dell’IRAP del 2003; tale omissione ha determinato l’accoglimento del terzo motivo incidentale.
«Pregiudizialmente questo Supremo Collegio ritiene di dover procedere alla riunione della causa relativa all'impugnazione della sentenza n. 2185/19 e di quella relativa alla sentenza n. 1131/2023, resa dalla medesima CTR, atteso che come premesso la causa di revocazione decisa dalla sentenza da ultimo citata ha ad oggetto appunto la suddetta sent. n. 2185/19, per cui si rende applicabile in via analogica il disposto di cui all' art. 335, cod. proc. civ.»
La Cassazione ha riunito i ricorsi perché la revocazione riguardava la medesima sentenza oggetto dell’altro ricorso e la decisione sulla revocazione poteva incidere su quest’ultimo.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
«sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall' art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto»
In presenza dei presupposti processuali previsti, per i ricorsi indicati dalla pronuncia è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere la revocazione per errore di fatto non basta che il giudice abbia omesso di decidere una domanda: occorre dimostrare una svista percettiva, ossia che abbia ritenuto inesistente un atto o un motivo che invece risultava dagli atti. Se il problema è una valutazione o un’omissione decisoria consapevole, va utilizzato il rimedio d’impugnazione pertinente, non la revocazione.
- Quando una decisione dichiara inammissibile un motivo o un’impugnazione, la statuizione processuale è la vera ragione decisoria. Le eventuali considerazioni svolte in seguito sul merito sono normalmente prive di effetti e non sostituiscono l’onere di impugnare la dichiarazione d’inammissibilità.
- Una domanda di rimborso autonoma e distinta dalle altre deve ricevere una pronuncia specifica: il giudice non può considerarla implicitamente decisa solo perché ha trattato domande relative allo stesso tributo o ad altre annualità. L’omessa pronuncia può condurre alla cassazione con rinvio, senza che ciò comporti automaticamente il riconoscimento del rimborso.
- La presentazione di istanze telematiche e la pendenza della relativa istruttoria possono impedire, per quelle specifiche istanze, di ritenere già formato un silenzio-rifiuto; non risolvono però automaticamente una domanda distinta, presentata solo in forma cartacea e fondata su presupposti o annualità differenti.
- La contestazione di limiti legislativi alla deducibilità dell’IRAP sulla base degli artt. 3 e 53 Cost. non comporta di per sé il diritto alla deduzione integrale: la Corte ha confermato che la misura parziale può costituire una scelta legislativa discrezionale, salvo che risulti manifestamente arbitraria o irrazionale.
- In una controversia con domande collegate di più soggetti, chi impugna una pronuncia di litispendenza o d’inammissibilità deve censurare quella statuizione in rito; contestare soltanto osservazioni di merito contenute nella stessa sentenza può essere inammissibile.
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