Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/03/2024 n. 5924 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva emesso avvisi di liquidazione dell’imposta di registro e avvisi di rettifica del valore degli immobili conferiti con rogito del 28 gennaio 2014. Contestava l’applicazione dell’imposta fissa di 200 euro prevista per i conferimenti a società con sede in un altro Stato UE, sostenendo che la sede londinese fosse solo formale e che la società fosse effettivamente amministrata e operasse in Italia; chiedeva quindi l’imposta proporzionale. Contestava inoltre i valori dichiarati per alcuni fabbricati e terreni e recuperava la maggiore imposta. La CTR dell’Emilia-Romagna aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia, ritenendo fittizia la sede estera e rideterminando al ribasso il valore di alcuni terreni di Rovigo. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: (1) violazione delle regole sulla sede societaria e della libertà di stabilimento, oltre a vizi motivazionali e probatori; (2) violazione delle regole sull’abuso del diritto e del contraddittorio preventivo; (3) illegittimità dei criteri di valutazione degli immobili e dei valori rettificati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: la sola sede legale o documentazione formale nel Regno Unito non prova l’effettivo stabilimento estero; l’Ufficio aveva fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare l’esterovestizione, mentre la CTR aveva valutato concretamente la gestione degli immobili, l’assenza di un’effettiva attività nel Regno Unito e la mancanza di ragioni economiche diverse dal vantaggio fiscale. Il secondo motivo è stato rigettato: l’accertamento riguardava la mancanza dei requisiti per l’agevolazione dell’imposta fissa, non l’interpretazione dell’atto ai sensi dell’art. 20 TUR; inoltre, per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in assenza di una specifica previsione. Il terzo motivo è stato rigettato: per determinare il valore degli immobili l’Ufficio può scegliere uno qualsiasi dei criteri, pariordinati, previsti dall’art. 51, comma 3, TUR, senza dover applicare un unico metodo o fare una media. Restano quindi ferme la tassazione proporzionale e la rideterminazione dei valori operata dalla CTR. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), Tariffa, Parte I, art. 4, nota IV

    In base alla sopra richiamato regime agevolativo i conferimenti sono tassabili esclusivamente nello Stato membro nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento dell'operazione, e ciò al fini di evitare l'abuso del diritto di stabilimento.

    L’agevolazione per l’imposta fissa non dipende dalla sola sede legale formalmente dichiarata all’estero: rileva la sede effettiva della direzione della società al momento del conferimento.

  • Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, artt. 5, 7 e 8

    La previsione recata dalla predetta nota IV si confronta con i principi affermati con la Direttiva comunitaria del 12 febbraio 2008, n. 7, concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali (nota come Direttiva "capital duty"), la quale, al fine di rimuovere alcuni fattori di ostacolo alla libera circolazione nel mercato interno, afferma, in generale e salvo deroghe espressamente previste, il divieto di assoggettare le società di capitali a qualsiasi forma di imposta indiretta sui conferimenti e sulle operazioni individuate all'art. 5 della stessa direttiva, salvo poi consentire, ai sensi dei successivi artt. 7 ed 8, il mantenimento di una "imposta sui conferimenti" se già in vigore al 1° gennaio 2024.

    La direttiva disciplina il divieto generale di imposizione indiretta sui conferimenti e le deroghe che consentono il mantenimento di un’imposta sui conferimenti. Nel caso deciso, il regime applicabile va coordinato con il criterio della sede effettiva e con la necessità di evitare abusi della libertà di stabilimento.

  • Art. 2729 c.c.

    E l'Amministrazione finanziaria ha fornito la prova che la previsione della sede legale della società a Londra è solo fittizia e strumentale a conseguire un indebito vantaggio tributario, non riscontrandosi alcun collegamento effettivo tra la società e lo Stato estero.

    L’esterovestizione può essere accertata sulla base di presunzioni fondate su circostanze oggettive. L’Amministrazione deve fornire elementi presuntivi idonei; il contribuente può contrastarli con prova contraria, anche presuntiva.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis

    La società ricorrente richiama, impropriamente, la disciplina ( artt. 37 bis del d.P.R. 600 del 1973 , poi sostituito dall' art. 10-bis della l. 212 del 2000 e 53 bis del d.P.R. n.131 del 1986 ) sul divieto di abuso del diritto in materia tributaria, che sancisce principio generale antielusivo, volto a sanzionare ogni operazione economica che mira al conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, ancorché non contrastante con alcuna disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, disciplina che richiede che tali pratiche elusive vengano correttamente contestate e perseguite dall'Amministrazione finanziaria, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dall'ordinamento.

    La disciplina antielusiva colpisce l’uso distorto di strumenti giuridici per ottenere un vantaggio fiscale privo di valide ragioni economiche. Tuttavia, la decisione distingue tale contestazione dall’accertamento qui effettuato, che riguardava l’assenza dei requisiti per applicare l’imposta fissa.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20

    Va, anzitutto, rilevata l'estraneità alla fattispecie esaminate della disciplina sull'interpretazione degli atti di cui all' art. 20 , d.P.R. n. 131 del 1986 .

    L’art. 20 TUR non era pertinente: l’Ufficio non aveva riqualificato l’atto in base ai suoi effetti o a elementi ulteriori, ma aveva contestato la mancanza dei requisiti per il regime agevolato.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3

    Ne consegue che l'aver l'Ufficio fondato l'accertamento di maggior valore dei singoli cespiti su criteri diversi, e non su atti comparativi od altri elementi, non invalida di per sé l'esito dell'atto accertativo poiché si tratta di criteri, quelli elencati dall' art. 51 , comma 3, d.p.r. 131 del 1986 , pari ordinati.

    Per rettificare il valore venale degli immobili l’Ufficio può utilizzare uno qualsiasi dei criteri previsti dalla norma, tra cui comparazione, reddito capitalizzato e altri elementi di valutazione. Non è obbligatorio applicare criteri uniformi a tutti i beni o combinarli in una media.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    I ricorrenti, a ben vedere, sollevano questioni diverse da quella della erronea sussunzione, da parte del giudice di merito, sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza), di fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, anche se il relativo ragionamento è in censurabile, in base all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell' art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

    In cassazione la censura sulla presunzione deve indicare un errore nell’applicazione dei requisiti legali di gravità, precisione e concordanza; non è sufficiente chiedere una nuova valutazione del materiale fattuale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 12-quater, richiamato come D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 , art. 13 , comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per beneficiare di un regime fiscale riservato alle società stabilite in un altro Stato, la sola sede legale estera non è sufficiente: occorre dimostrare un insediamento effettivo e una reale operatività, valutati in concreto.
  • L’Amministrazione può provare l’esterovestizione mediante un insieme di indizi oggettivi, come l’assenza di uffici, personale e attività nello Stato estero e la gestione effettiva dell’impresa dall’Italia. Il contribuente può superare tali presunzioni con elementi contrari, anche presuntivi.
  • La costituzione di una società all’estero per fruire di un regime fiscale più favorevole non è, da sola, abusiva; assume rilievo l’assenza di un’attività economica reale nello Stato ospitante e la circostanza che il vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale dell’operazione.
  • Occorre distinguere l’accertamento dell’assenza dei requisiti per un’agevolazione dalla riqualificazione dell’atto o dalla contestazione di abuso del diritto: la disciplina e le garanzie applicabili dipendono dalla concreta ragione dell’accertamento.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo senza una specifica norma che lo preveda.
  • Nella rettifica del valore degli immobili l’Ufficio può scegliere il criterio valutativo previsto dalla legge che ritenga più idoneo; la pluralità di metodi o l’uso di criteri diversi per beni diversi non rende, di per sé, illegittimo l’accertamento.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove: occorre denunciare un preciso errore di diritto o un vizio processuale, senza chiedere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.