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Sentenza

Sentenza del 05/03/2024 n. 5957 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato gli estratti di ruolo relativi a due cartelle (numeri omessi) per imposte dirette e IVA dell’anno 2003 e imposta di registro dell’anno 2002, per complessivi 17.038 euro oltre accessori, sostenendo principalmente che le cartelle non gli fossero state notificate. In primo grado la CTP di Roma, con sentenza n. 410/29/12 del 16 novembre 2012, aveva dichiarato tardivo il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo che le cartelle fossero state notificate il 3 marzo 2009 e che il contribuente ne avesse comunque avuto conoscenza legale il 28 gennaio 2010, mentre il ricorso era stato notificato il 13 maggio 2010. In Cassazione il contribuente ha articolato diciotto motivi, contestando l’esame dei fatti e la prova e regolarità delle notifiche, nonché deducendo omissioni di pronuncia su ulteriori vizi delle cartelle e della riscossione e l’eccessività delle spese. La Corte ha risolto la controversia applicando lo jus superveniens sull’impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata: A.A. non ha allegato né dimostrato uno dei pregiudizi specifici che consentono l’impugnazione diretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente depositato davanti alla CTP di Roma il 1° giugno 2010. Non ha quindi deciso nel merito le contestazioni sulla notifica, sulla formazione delle cartelle e sugli altri vizi dedotti: l’inammissibilità discende dalla mancata dimostrazione dell’interesse ad agire secondo la disciplina sopravvenuta. Ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito e di legittimità, in considerazione dello jus superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, a carico della società ricorrente, di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021

    Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

    La norma esclude l’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo e consente di impugnare direttamente il ruolo o la cartella che si assume non notificata o invalidamente notificata soltanto se il debitore prova uno dei pregiudizi tassativamente indicati. La disciplina si applica anche ai processi pendenti; nel caso concreto il contribuente non ha dimostrato tale interesse qualificato, perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992

    La prima disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992 tra quelli impugnabili.

    L’estratto di ruolo è una riproduzione informatica che non contiene di per sé una pretesa impositiva e non è autonomamente impugnabile; l’eventuale impugnazione riguarda l’atto impositivo o di riscossione cui l’estratto si riferisce, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla legge.

  • Art. 113, comma 1, e art. 112 del codice di procedura civile

    In virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti.

    Il giudice può qualificare diversamente i fatti e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché resti entro i fatti allegati e discussi; non può fondare la decisione su fatti non ritualmente introdotti nel processo.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di sussistenza dei presupposti di legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale; la Corte ne ha dato atto, precisando che il pagamento è dovuto ove applicabile.

Massime di principio

  • Chi viene a conoscenza di una cartella o di un’iscrizione a ruolo tramite estratto di ruolo non può, di regola, impugnare autonomamente il solo estratto. Deve individuare e contestare l’atto di riscossione sottostante secondo le forme previste.
  • La contestazione della mancata o invalida notifica non basta, da sola, a rendere ammissibile l’impugnazione diretta: occorre allegare e dimostrare uno dei pregiudizi specifici previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, quali quelli connessi a gare d’appalto, pagamenti della pubblica amministrazione o perdita di benefici nei rapporti con essa.
  • La disciplina sull’interesse ad agire introdotta nel 2021 si applica anche ai giudizi ancora pendenti. Il giudice può rilevare la sopravvenuta mancanza dei presupposti di ammissibilità e decidere la causa sulla base della disciplina vigente al momento della decisione.
  • Quando il giudizio è definito per inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, le contestazioni di merito relative alla notifica, alla validità delle cartelle e alla pretesa tributaria possono restare senza esame.

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