Sentenza del 05/03/2024 n. 5955 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato gli estratti di ruolo relativi a quattro cartelle (nn. 09720090068434747, 09720080091128091, 097200502129523280 e 097200060115850044), concernenti IVA e IRAP per gli anni 2001, 2004 e 2005, per complessivi 39.769 euro oltre accessori, sostenendo principalmente che le cartelle non le erano state notificate. La CTP di Roma aveva dichiarato tardivo il ricorso; la CTR aveva confermato, ritenendo che la società avesse avuto conoscenza della pretesa almeno il 28 gennaio 2010, quando presentò istanza di autotutela, e che le cartelle fossero state notificate prima del 31 marzo 2010. In cassazione la società ha proposto diciotto motivi, denunciando, tra l’altro, omesso esame, irregolarità o mancanza delle notifiche e vizi delle cartelle e della riscossione, nonché omessa pronuncia su varie eccezioni e l’eccessività delle spese. La Corte ha deciso in applicazione dello ius superveniens: non essendo stato allegato né dimostrato uno dei pregiudizi specifici che consentono l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata, mancava l’interesse ad agire.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso originariamente depositato dalla società presso la CTP di Roma il 1° giugno 2010. La decisione non ha esaminato nel merito i singoli vizi delle cartelle e delle notifiche: l’impugnazione dell’estratto di ruolo era inammissibile per difetto di interesse ad agire, non essendo stato dimostrato uno dei pregiudizi qualificati previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973. Spese dei giudizi di merito e di legittimità interamente compensate, tenuto conto dello ius superveniens e del recente arresto delle Sezioni Unite. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Norme richiamate
Art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del DL n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma, applicabile anche ai processi pendenti, esclude l’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo e consente di contestare direttamente il ruolo o la cartella asseritamente non notificata solo se il debitore allega e dimostra uno dei pregiudizi specificamente indicati. Nel caso concreto la società non ha dimostrato tale interesse qualificato, perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992
la prima disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992 tra quelli impugnabili;
L’estratto di ruolo è un elaborato informativo e non è, di per sé, un atto impositivo impugnabile; l’atto rilevante è il ruolo o la cartella cui l’estratto si riferisce, nei limiti e alle condizioni di impugnabilità stabiliti dalla legge.
Art. 113, comma 1, cod. proc. civ.
il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame
Il giudice può individuare la corretta qualificazione giuridica e applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché non alteri i fatti allegati e discussi.
Art. 112 cod. proc. civ.
essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti
Il giudice non può fondare la decisione su fatti non specificamente allegati o contestati dalle parti, anche se ricavabili dalla documentazione acquisita.
Art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, ove dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge, la parte soccombente è tenuta al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; la Corte ne dà atto, precisando che il pagamento è dovuto ove applicabile.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo, in quanto semplice elaborato informativo, non è normalmente impugnabile autonomamente. La contestazione deve riguardare l’atto impositivo o di riscossione sottostante.
- Anche quando si sostiene che una cartella non sia stata notificata o sia stata notificata invalidamente, la sua impugnazione diretta è ammissibile soltanto dimostrando uno dei pregiudizi qualificati previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973: conseguenze sulla partecipazione a gare d’appalto, sulla riscossione di crediti verso soggetti pubblici o sulla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
- La disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, si applica anche ai giudizi pendenti perché l’interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione; il pregiudizio può essere dimostrato anche nel corso del processo, secondo le regole processuali applicabili.
- La mera conoscenza del debito attraverso un estratto di ruolo non equivale alla notifica della cartella. Tuttavia, quando si impugna direttamente il ruolo o la cartella non notificata, occorre comunque dimostrare l’interesse qualificato richiesto dalla norma.
- Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti e applicare la norma corretta anche se non invocata dalle parti, ma non può basare la decisione su fatti che non siano stati puntualmente allegati o contestati.
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