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Sentenza

Sentenza del 05/03/2024 n. 5827 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2010, notificato all’A.S.D. C Calcio e ai contribuenti quali presunti responsabili in solido, con il disconoscimento della natura non commerciale dell’associazione e il recupero di maggiori imposte dirette e IVA, oltre a sanzioni e accessori. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Brindisi, la CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, aveva rigettato gli appelli, ritenendo A.A. responsabile quale rappresentante dell’associazione nel periodo d’imposta e B.B. quale legale rappresentante nel periodo in cui doveva essere presentata la dichiarazione. In Cassazione A.A. aveva contestato, tra l’altro, la motivazione dell’accertamento per relationem, l’individuazione del soggetto responsabile, la contraddittorietà della sentenza e la responsabilità per le sanzioni; B.B. aveva contestato la propria responsabilità, l’assenza di attività negoziale e il superamento della soglia di 516,46 euro per pagamenti non tracciabili. La Corte non ha deciso nel merito tali censure: ha rilevato d’ufficio che il giudizio riguardava un rapporto inscindibile tra associazione e soggetti coinvolti e che l’appello non era stato proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi e ha dichiarato nulla la sentenza della CTR per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi. Ha cassato la decisione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e provveda anche alla regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Le questioni sostanziali e gli altri motivi di ricorso non sono stati definiti.

Norme richiamate

  • Art. 335 cod. proc. civ.

    Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ., dovendosi scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato.

    I ricorsi contro la stessa sentenza sono riuniti per evitare decisioni separate e possibili frammentazioni del giudicato.

  • Art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    In caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle associazioni, come delle società di persone, a termini dell'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste litisconsorzio necessario tra associazione e soci in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio.

    La rettifica dei redditi di un’associazione interessata dal regime considerato coinvolge unitariamente associazione e soggetti cui il reddito è imputato; il giudizio deve quindi svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti.

  • Art. 331 cod. proc. civ.

    Trattandosi, pertanto, di causa inscindibile, il giudice di appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio a termini dell'art. 331 cod. proc. civ. ("se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione").

    Quando l’impugnazione riguarda una causa inscindibile ma non è proposta nei confronti di tutte le parti necessarie, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio. Se non lo fa, il giudizio di appello e la relativa sentenza sono nulli; la nullità è rilevabile d’ufficio anche in Cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie in cui la rettifica dei redditi di un’associazione comporta un accertamento unitario e l’imputazione dei redditi ai soggetti interessati, la partecipazione di tutte le parti necessarie deve essere assicurata nelle diverse fasi del giudizio.
  • Se in appello una causa inscindibile non è stata impugnata nei confronti di tutti i soggetti che erano parti del giudizio, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; la sua omissione comporta la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza.
  • La Corte di cassazione può rilevare d’ufficio tale nullità e rinviare la causa al giudice d’appello per l’integrazione del contraddittorio, senza esaminare nel merito le censure sostanziali rimaste assorbite.

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