Cassazione Civile, Ordinanza n. 00794/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la contribuente aveva depositato la documentazione per la definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 119/2018; poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione e non risultava un diniego della definizione, il processo è stato dichiarato estinto per decorso del termine. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società cooperativa impugnava un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2006, insieme al correlato atto sanzionatorio, emessi dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un maggior reddito ritenuto in via presuntiva. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo invalido l'invito a comparire per l'indicazione di una data già decorso e, nel merito, valorizzando la natura della cooperativa di produzione e lavoro. La CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 11, comma 1, d.lgs. 471/1997 per avere la CTR annullato l'atto per l'errore nella data dell'invito a comparire; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto che l'Ufficio avesse effettuato un accertamento induttivo senza controllare la contabilità e fondato solo sull'antieconomicità; 3) omessa motivazione sul medesimo punto; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c. in relazione all'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sempre sul medesimo profilo.
Norme richiamate
art. 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione all'annullamento dell'atto di contestazione per l'errore nella data dell'invito a comparire; la Corte non entra nel merito del motivo per intervenuta estinzione del processo
art. 39, commi 1 e 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione dell'accertamento come induttivo fondato sull'antieconomicità; il motivo non è esaminato nel merito per estinzione del giudizio
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa motivazione e nullità della sentenza
art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria, invocata per la censura di nullità
art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: depositata la documentazione e mancando istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e diniego impugnato, il processo si estingue
legge 17 dicembre 2018, n. 136
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 119/2018
richiamato in relazione alla possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza dopo l'estinzione
Massime di principio
- Nei giudizi tributari rientranti nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, il deposito della documentazione prescritta e la mancata presentazione, entro il termine previsto, dell'istanza di trattazione determinano l'estinzione del processo, salvo che sia intervenuto un diniego della definizione ritualmente impugnato.
- Quando opera la disciplina speciale della definizione agevolata e il processo si estingue per decorso del termine, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti nel merito.
- Le spese del processo estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
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