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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00794/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato che la contribuente aveva depositato la documentazione per la definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. 119/2018; poiché entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione e non risultava un diniego della definizione, il processo è stato dichiarato estinto per decorso del termine. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società cooperativa impugnava un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno 2006, insieme al correlato atto sanzionatorio, emessi dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un maggior reddito ritenuto in via presuntiva. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo invalido l'invito a comparire per l'indicazione di una data già decorso e, nel merito, valorizzando la natura della cooperativa di produzione e lavoro. La CTR aveva confermato. In Cassazione l'Agenzia articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 11, comma 1, d.lgs. 471/1997 per avere la CTR annullato l'atto per l'errore nella data dell'invito a comparire; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto che l'Ufficio avesse effettuato un accertamento induttivo senza controllare la contabilità e fondato solo sull'antieconomicità; 3) omessa motivazione sul medesimo punto; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c. in relazione all'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sempre sul medesimo profilo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari rientranti nella definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, il deposito della documentazione prescritta e la mancata presentazione, entro il termine previsto, dell'istanza di trattazione determinano l'estinzione del processo, salvo che sia intervenuto un diniego della definizione ritualmente impugnato.
  • Quando opera la disciplina speciale della definizione agevolata e il processo si estingue per decorso del termine, la Corte non esamina i motivi di ricorso proposti nel merito.
  • Le spese del processo estinto per definizione agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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