Sentenza del 14/12/2018 n. 32420 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2005, Euro 145.862,71 qualificandoli come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 917/1986. L'importo derivava dall'insussistenza di un fondo rischi, originariamente denominato "Fondo Accisa" e successivamente trasformato in fondo generico per spese future, dopo la definizione nel 2003 del contenzioso con l'Agenzia delle dogane. La società contestava sia la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, sia la sussistenza della sopravvenienza tassabile, sostenendo che il fondo fosse già stato tassato negli esercizi precedenti e che l'accertamento fosse riferibile al 2003, ormai non più accertabile. Contestava inoltre l'utilizzabilità tardiva di documenti relativi ai bilanci 2003 e 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che il termine di 60 giorni dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente opera quando vi sia stato accesso, anche breve, nei locali del contribuente, mentre nel caso concreto vi era stata soltanto una richiesta di documenti presso gli uffici dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il recupero fiscale: la nota integrativa del bilancio 2005 evidenziava l'insussistenza del rischio specifico collegato al contenzioso doganale e la società non aveva provato che il fondo fosse stato già ripreso a tassazione negli esercizi precedenti. L'onere della prova gravava sulla contribuente, che aveva inoltre omesso di produrre tempestivamente la documentazione richiesta. È stata ritenuta corretta anche la riferibilità della sopravvenienza all'anno 2005, con conseguente rispetto del termine di accertamento. I motivi fondati su errori revocatori sono stati dichiarati inammissibili perché avrebbero dovuto essere proposti davanti alla Commissione tributaria regionale. La società è stata condannata al pagamento di Euro 6.000,00 per le spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88
Si considerano sopravvenienze attive... la sopravvenuta insussistenza di spese... o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi
Quando una passività o un fondo precedentemente iscritto in bilancio risulta successivamente privo di giustificazione, la relativa insussistenza può costituire sopravvenienza attiva imponibile. Spetta al contribuente dimostrare l'eventuale precedente tassazione della posta.
L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
L'Avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza
Il termine dilatorio di 60 giorni tutela il contraddittorio dopo la chiusura delle operazioni di controllo quando vi sia stato accesso nei locali del contribuente, compresi gli accessi brevi. Non si applica alla mera richiesta o trasmissione di documenti senza accesso.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4
La norma non esonera il contribuente dall'onere di produrre la documentazione che si trova nella sua disponibilità, come le distinte delle variazioni fiscali effettuate nei propri bilanci e dichiarazioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Il termine di decadenza per l'accertamento va calcolato con riferimento all'annualità in cui si manifesta fiscalmente la sopravvenienza. Poiché la rilevanza dell'insussistenza del fondo è stata individuata nel 2005, l'accertamento notificato il 21 dicembre 2009 è stato ritenuto tempestivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5
La mancata produzione, durante l'istruttoria, dei documenti richiesti dall'Ufficio può comportare la preclusione del loro utilizzo successivo in giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni non formulate in primo grado; il mutamento tardivo dell'anno di imputazione della pretesa può essere dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
La produzione di nuovi documenti in appello è astrattamente consentita, ma deve rispettare i termini processuali, in particolare il deposito entro venti giorni liberi prima dell'udienza. Il giudice non può supplire all'inadempimento della parte ordinando documenti nella sua disponibilità.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 63 e 64
Gli errori di fatto revocatori della sentenza tributaria devono essere fatti valere mediante revocazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione, non mediante ricorso per cassazione.
Chi intende far valere un fatto costitutivo della propria pretesa o difesa deve provarlo. Nel caso concreto la società doveva dimostrare documentalmente che il fondo era già stato recuperato a tassazione in precedenti esercizi.
L'adesione al condono e il pagamento delle somme dovute hanno definito il precedente contenzioso doganale, facendo venir meno il rischio specifico che giustificava il fondo accise.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 non si applica automaticamente a ogni verifica fiscale: occorre normalmente un accesso dell'Amministrazione nei locali del contribuente, anche breve, mentre la semplice richiesta o consegna di documenti presso gli uffici finanziari non è sufficiente.
- Quando un fondo rischi o una passività iscritta in bilancio perde la propria giustificazione, la sua eliminazione o trasformazione può generare una sopravvenienza attiva imponibile nell'esercizio in cui l'insussistenza diventa fiscalmente riconoscibile.
- La società deve conservare e produrre la prova delle eventuali variazioni fiscali in aumento effettuate negli anni precedenti. La mera affermazione che una posta sia già stata tassata non è sufficiente.
- L'anno di imputazione della sopravvenienza e il conseguente termine di decadenza dell'accertamento dipendono dal momento in cui emerge con certezza l'insussistenza della passività, non necessariamente dal momento in cui è sorto il debito originario o si è concluso il contenzioso.
- I documenti nella disponibilità della parte devono essere prodotti tempestivamente durante l'accertamento e nel processo tributario, rispettando i termini di deposito. Il giudice non è tenuto a supplire all'inerzia probatoria della parte.
- Gli errori di fatto della sentenza e le censure di legittimità seguono rimedi diversi: la revocazione va proposta davanti al giudice che ha emesso la decisione, mentre la cassazione valuta soltanto i vizi deducibili secondo i motivi tassativi previsti dalla legge.
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