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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 2856 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - omessa discussione in pubblica udienza - nullità della sentenza - rinvio in primo grado - non consegue - ragionevole durata del processo - prevale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice d’appello non deve retrocedere la causa al primo grado, ma deve esaminare e decidere direttamente il merito della controversia. L’appello ha infatti natura di gravame generale a carattere sostitutivo. La soluzione è giustificata anche dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che impedisce di disporre un rinvio idoneo ad allungare inutilmente i tempi del giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La trattazione del ricorso in pubblica udienza senza la partecipazione di una parte integra una nullità processuale per violazione del diritto di difesa e travolge la sentenza emessa. Tuttavia, tale vizio, se dedotto in appello, non comporta automaticamente il rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale, poiché l’ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dall’art. 59 del d.lgs. n. 546/1992.

Norme richiamate

  • Art. 59 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La retrocessione del giudizio al primo grado è ammessa solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norma.

    La nullità derivante dalla mancata trattazione in pubblica udienza non rientra tra i casi che consentono il rinvio al giudice di primo grado; il giudice d’appello deve quindi decidere la controversia nel merito.

  • Principio costituzionale della ragionevole durata del processo

    Il principio impedisce di adottare decisioni processuali che determinino un inutile allungamento del giudizio, come il rinvio al primo grado quando il giudice d’appello può decidere direttamente.

Massime di principio

  • La violazione del diritto di difesa può determinare la nullità della sentenza, ma non comporta necessariamente la regressione del processo al primo grado.
  • Nel processo tributario il rinvio alla Commissione tributaria provinciale è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • L’appello ha, di regola, effetto sostitutivo: il giudice di secondo grado deve decidere direttamente la controversia, anche quando rilevi una nullità della sentenza impugnata, salvo i casi di rimessione tassativamente stabiliti.
  • La tutela della ragionevole durata del processo orienta l’interpretazione delle norme processuali verso la conservazione dell’attività già svolta e la decisione del merito, evitando rinvii inutili.

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