Sentenza del 14/12/2018 n. 2857 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Giurisdizione tributaria - fermo amministrativo - sanzioni amministrative - violazione al Codice della strada - non sussiste - Giudice di pace - ha giurisdizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice tributario, poiché il credito posto alla base del fermo non ha natura tributaria, ma deriva da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. La competenza spetta quindi al giudice di pace territorialmente competente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il preavviso di fermo amministrativo collegato alla riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, sostenendo implicitamente la riconducibilità della controversia alla giurisdizione tributaria. La questione centrale riguardava invece l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'impugnazione.
Norme richiamate
Codice della strada
Le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada costituiscono obbligazioni di natura non tributaria; le controversie relative alla loro riscossione e agli atti consequenziali, incluso il preavviso di fermo amministrativo, non appartengono alla giurisdizione tributaria.
Norme sulla giurisdizione tributaria
La giurisdizione delle commissioni tributarie riguarda le controversie aventi a oggetto tributi e rapporti tributari, non gli atti di riscossione di crediti derivanti da sanzioni amministrative non tributarie.
Norme sulla competenza del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative
Il giudice di pace territorialmente competente è il giudice ordinario competente per le opposizioni relative alle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada e agli atti esecutivi o cautelari connessi alla loro riscossione.
Massime di principio
- Per individuare il giudice competente non è sufficiente considerare la natura dell'atto impugnato, come il fermo amministrativo: occorre verificare la natura del credito posto alla base dell'atto.
- Se il fermo amministrativo riguarda sanzioni per violazioni del Codice della strada, la controversia ha natura non tributaria e deve essere proposta davanti al giudice di pace competente per territorio.
- La commissione tributaria è competente soltanto quando il fermo è collegato alla riscossione di tributi o di entrate aventi natura tributaria.
- La qualificazione del credito sottostante prevale sulla forma dell'atto di riscossione: lo stesso tipo di fermo può quindi essere sottoposto a giudici diversi a seconda che riguardi tributi oppure sanzioni amministrative.
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