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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33245/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso per l'anno d'imposta 2007 un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione Irpef euro 6.200 e determinando il reddito complessivo del contribuente in euro 32.653 sulla base di indici di capacità contributiva desunti dal possesso di 14 autovetture storiche, due motocicli e due immobili. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTR aveva rigettato il ricorso. In Cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, da un lato la violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 7, del d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 2697 c.c., sostenendo che i coefficienti presuntivi non potessero, da soli, fondare l'accertamento senza ulteriori elementi e che l'Ufficio dovesse provare i fatti costitutivi della pretesa; dall'altro l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato che le auto storiche non sarebbero beni produttivi di reddito e che egli avesse capacità tecniche per intervenire autonomamente sui veicoli.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio nell'accertamento sintetico, affermando che il quadro normativo dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 consente l'accertamento sulla base di elementi induttivi e pone a carico del contribuente la prova contraria, da fornire in modo documentale e riferita anche all'entità e alla durata del possesso di eventuali ulteriori redditi, nonché alla loro concreta disponibilità per far fronte alle spese contestate. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della CTR circa l'insufficienza delle allegazioni del contribuente sulle auto collezionistiche, sulla manutenzione svolta in proprio e sul concorso della moglie. La seconda doglianza è stata dichiarata inammissibile per la regola della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non essendo stata allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo ratione temporis vigente, consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, inclusi indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali; prevede la prova contraria del contribuente, che deve essere documentale e idonea a dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, nell'accertamento sintetico, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma processuale invocata per il preteso omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, impedisce il sindacato in cassazione sulle questioni di fatto se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2

    Rende applicabile la disciplina della doppia conforme alle impugnazioni proposte dall'11 settembre 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, gli indici di capacità contributiva e le spese per incrementi patrimoniali possono legittimare la pretesa fiscale senza che l'Ufficio debba dimostrare ulteriori fatti costitutivi oltre quelli posti a base del metodo presuntivo.
  • La prova contraria del contribuente deve essere documentale e non può risolversi nella sola allegazione di redditi ulteriori o di disponibilità economiche astratte: occorre dimostrare anche l'entità, la durata e la concreta destinazione di tali risorse rispetto alle spese contestate.
  • La mera disponibilità di redditi in capo a un familiare convivente non basta, di per sé, a escludere la maggiore capacità contributiva contestata al contribuente, se non è dimostrato documentalmente che tali risorse siano state effettivamente impiegate per coprire le spese oggetto di accertamento.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo che investe i fatti accertati dai giudici di merito è inammissibile in cassazione se non viene specificamente allegata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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