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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34021/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La vicenda origina da una domanda indennitaria proposta da una passeggera per i danni derivanti dal ritardo di un volo internazionale sulla tratta Palermo-San Pietroburgo. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33430/2023, aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso della società aerea contro la sentenza del Tribunale di Trapani, rilevando sia un profilo di improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, sia la nullità della procura speciale per mancata produzione della procura notarile in forza della quale il soggetto firmatario avrebbe avuto i poteri rappresentativi della società. La società aerea ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente la Corte avrebbe travisato l'identificazione del ricorrente formale, trascurando che negli atti si faceva riferimento anche all'ufficio di rappresentanza in Roma, alla partita IVA italiana e al legale rappresentante risultante dal registro imprese, elementi che avrebbero dimostrato la legittimazione processuale senza necessità della procura notarile estera.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato anzitutto la mancata rituale notifica del ricorso nei confronti della parte intimata rimasta non costituita nel giudizio di cassazione. Nel merito, ha affermato che il rimedio revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. richiede un errore di fatto percettivo, decisivo, immediatamente rilevabile e non frutto di valutazioni o interpretazioni. Nel caso concreto ha escluso sia la decisività dell'asserito errore, perché l'ordinanza impugnata era comunque sorretta da una autonoma ratio di improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica, sia l'esistenza di un vero errore percettivo, poiché la questione sulla legittimazione processuale era stata considerata nei suoi dati fattuali, ma risolta mediante valutazione giuridica non revocabile. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato invece disposto l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Il ricorso per revocazione contro provvedimenti della Corte di cassazione è ammesso solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto revocatorio, con i requisiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 395 c.p.c., n. 4

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non in una valutazione o interpretazione dei dati di causa, e deve essere decisivo e immediatamente desumibile dal confronto tra sentenza e atti.

  • art. 175 c.p.c.

    Il giudice deve evitare attività processuali inutili e formalità superflue che ostacolino la ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    In funzione della ragionevole durata del processo, il giudice può evitare l'adozione di adempimenti processuali superflui quando il ricorso risulti prima facie infondato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione del contenuto fattuale degli atti, non essendo configurabile quando la decisione impugnata derivi da una valutazione o da una scelta interpretativa del giudice.
  • Perché la revocazione sia ammissibile, l'errore deve essere decisivo: se la decisione è sorretta anche da una ratio autonoma e sufficiente, il vizio percettivo dedotto non può condurre alla rimozione del provvedimento.
  • Nel giudizio di revocazione contro una pronuncia della Cassazione, l'errore deve emergere in modo evidente dal solo raffronto tra provvedimento e atti del giudizio di legittimità, senza bisogno di argomentazioni induttive o ulteriori indagini.
  • Quando la parte intimata nel giudizio di cassazione non si è costituita, la notifica del ricorso per revocazione deve essere effettuata personalmente alla parte e non al solo difensore dei precedenti gradi di merito.
  • Il giudice di legittimità può evitare formalità processuali inutili, come l'integrazione del contraddittorio, quando il ricorso sia prima facie infondato e l'adempimento non apporti alcuna concreta utilità al contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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