Cassazione Civile, Ordinanza n. 28462/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Procura regionale contabile aveva agito per il recupero di somme non riversate al Comune di Roma Capitale a titolo di contributo di soggiorno, per un importo netto di euro 465.156, relativo al periodo 2 dicembre 2014 - 20 novembre 2018, quando la ricorrente era amministratrice e legale rappresentante della società che gestiva l"Hotel Saint Paul Rome". In primo grado la Corte dei conti aveva ritenuto sussistente la giurisdizione contabile e aveva condannato in solido la ricorrente e la società. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione, proposto per un solo motivo attinente alla giurisdizione, la ricorrente ha sostenuto che, a seguito della disciplina sopravvenuta introdotta dal d.l. n. 34/2020 e dall"art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva non sarebbe più qualificabile come agente contabile/incaricato di pubblico servizio ma al più come responsabile d"imposta, con conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti. Ha inoltre censurato il rilievo attribuito dal giudice contabile alla delibera comunale n. 32/2018, affermando che essa avrebbe attribuito per la prima volta in modo espresso la qualifica di agente contabile solo dal 2018 e comunque dopo la perdita del possesso della struttura nel gennaio 2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, al momento della proposizione della domanda contabile (1 dicembre 2021), la giurisdizione della Corte dei conti sussistesse in base al rapporto di servizio pubblico ravvisato nella riscossione e nel riversamento dell"imposta di soggiorno, secondo l"orientamento già espresso dalle Sezioni Unite. Ha affermato che il comma 1-ter dell"art. 4 d.lgs. n. 23/2011, introdotto nel 2020, non conteneva una previsione espressa di retroattività e non aveva natura interpretativa del testo originario; ha aggiunto che l"art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021, pur dichiarato di interpretazione autentica, aveva in realtà portata innovativa con efficacia retroattiva, ma essendo intervenuto dopo la proposizione della domanda non poteva incidere sulla giurisdizione già radicata. La doglianza della ricorrente è stata quindi qualificata, al più, come eventuale error in iudicando, non come vizio dei limiti esterni della giurisdizione. Disposta anche la condanna al pagamento di euro 5.000 in favore della cassa delle ammende e dato atto dell"ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La disposizione, introdotta nel 2020, ha qualificato il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell"imposta di soggiorno, ma senza una previsione espressa di retroattività e senza incidere sulla giurisdizione già radicata per i rapporti anteriori.
Ha introdotto il comma 1-ter dell"art. 4 d.lgs. n. 23/2011; la Corte esclude che tale intervento abbia efficacia retroattiva o natura interpretativa del previgente assetto.
art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021
È qualificato dal legislatore come norma di interpretazione autentica, ma la Corte lo considera innovativo con efficacia retroattiva, poiché attribuisce alla norma precedente una portata non ricavabile dal testo originario.
art. 11 preleggi
È richiamato come espressione del principio di irretroattività, considerato valore fondamentale di civiltà giuridica, che non può ritenersi derogato senza espressa indicazione.
Il principio di perpetuatio iurisdictionis rende irrilevanti i mutamenti successivi alla proposizione della domanda ai fini della conservazione della giurisdizione del giudice correttamente adito.
È applicato per la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando la decisione sia conforme alla proposta di definizione accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Comporta l"obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In materia di imposta di soggiorno, la riscossione e il successivo riversamento delle somme da parte del gestore della struttura ricettiva integrano un rapporto di servizio pubblico con maneggio di denaro pubblico, idoneo a fondare la giurisdizione contabile per l"azione di responsabilità amministrativa.
- La giurisdizione si determina in base alla legge e ai presupposti esistenti al momento della proposizione della domanda; sopravvenienze normative posteriori non fanno venir meno la giurisdizione già radicata, salvo che incidano sui limiti esterni del potere giurisdizionale in senso rilevante.
- Una disposizione che qualifichi il gestore come responsabile del pagamento dell"imposta di soggiorno, se priva di espressa retroattività, opera per il futuro e non elimina la giurisdizione contabile per fatti anteriori.
- La qualificazione di una norma come "interpretazione autentica" non è decisiva: occorre verificare se la portata attribuita sia effettivamente ricavabile dal testo originario; in caso contrario la norma ha natura innovativa, ancorché retroattiva.
- La dedotta errata applicazione di sopravvenienze normative sostanziali dal giudice contabile può integrare, al più, un errore di giudizio sul merito, ma non un vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione.
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