Cassazione Civile, Ordinanza n. 32173/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento collegata a due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA riferiti agli anni d'imposta 2011 e 2012. Il contribuente ha impugnato gli atti deducendo, nei gradi di merito, l'irregolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, sostenendo che fossero stati notificati in un luogo diverso dalla sua residenza/domicilio fiscale. In cassazione ha articolato sei motivi: i primi due denunciavano motivazione apparente, omessa o insufficiente e ultrapetizione della sentenza regionale; il terzo lamentava violazione delle norme sul domicilio fiscale e sull'onere della prova; il quarto deduceva omesso esame del fatto decisivo relativo alla residenza/domicilio fiscale; il quinto censurava la mancata motivazione sul contenuto delle raccomandate e sulla relata di notifica; il sesto lamentava omessa pronuncia su plurimi motivi di appello. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, mentre l'agente della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto i primi cinque motivi in parte infondati e in parte inammissibili, osservando che la CTR aveva effettivamente deciso sulla regolarità della notifica e aveva motivato in modo logico e non apparente. Ha inoltre rilevato che l'accertamento circa il domicilio fiscale al momento della notifica era una valutazione di fatto non sindacabile nei termini prospettati, anche per l'esistenza di una doppia conforme, e che il ricorrente non aveva trascritto i documenti su cui fondava le proprie contestazioni, con conseguente difetto di specificità. Quanto alla censura sulla notificazione postale e sulla relata, la Corte ha osservato che essa risultava comunque incompatibile con l'accertamento di merito sulle modalità di notifica e, in ogni caso, ha richiamato il principio secondo cui, in caso di consegna del plico all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza e grava sul destinatario l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto o ne conteneva uno diverso. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, non essendo state indicate puntualmente le domande/ eccezioni asseritamente non esaminate né la loro rituale proposizione nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte distingue tra censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, dichiarando inammissibili o infondate quelle che miravano a una nuova valutazione del fatto.
artt. 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio poiché la CTR ha effettivamente deciso sulla questione ed espresso una motivazione congrua.
Invocato per ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché il giudice di merito si è pronunciato entro i limiti della domanda e la censura di omessa pronuncia era generica.
Richiamato ai fini del vizio motivazionale; la Corte ritiene la motivazione della CTR non apparente né omessa.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione; la Corte precisa che le contestazioni sul contenuto della relata erano incompatibili con gli accertamenti di merito e comunque prive di specificità.
Richiamato in relazione alle notifiche a mezzo posta; la Corte distingue la notifica ex art. 149 c.p.c. dalla notifica diretta dell'Ufficio ex art. 14 l. n. 890/1982.
Invocato per la ripartizione dell'onere della prova sul domicilio fiscale e sulla notifica; la Corte evidenzia che il ricorrente non ha fornito una contestazione specifica e documentata idonea a sovvertire l'accertamento di merito.
art. 58, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 sul domicilio fiscale; la Corte conferma l'accertamento di merito che collocava il domicilio fiscale nel luogo indicato dall'Ufficio al momento della notifica.
art. 60, primo comma, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma sulla notificazione degli avvisi di accertamento richiamata per contestare il luogo di notifica; la Corte reputa infondata la censura perché il domicilio fiscale risultava diverso da quello allegato dal contribuente.
Richiamata dal ricorrente in tema di notificazione; la Corte chiarisce che, nella notifica diretta dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio, non si applicano le regole proprie della notifica dell'ufficiale giudiziario che richiedono la relata nei termini dedotti dal ricorrente.
Richiamato per qualificare la notifica eseguita a mani del portiere dello stabile e la successiva raccomandata informativa.
La Corte richiama la presunzione di conoscenza degli atti che pervengono all'indirizzo del destinatario; la prova contraria grava sul destinatario che contesti il contenuto del plico o l'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
Richiamato per affermare che, nella notifica a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle proprie della notifica a mezzo ufficiale giudiziario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, consentendo il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili quando la sentenza di merito ha già accertato in modo congruo e non apparente la circostanza controversa, specie in presenza di doppia conforme.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice di merito si pronuncia sulla questione effettivamente devoluta, anche quando la parte ritenga errata la ricostruzione fattuale seguita dal giudice.
- La contestazione della notificazione di un atto impositivo richiede specificità: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli elementi documentali su cui fonda la propria diversa ricostruzione e non può limitarsi a prospettazioni generiche.
- In caso di consegna del plico all'indirizzo del destinatario, opera la presunzione di conoscenza dell'atto; se il destinatario sostiene che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso, grava su di lui l'onere di provarlo.
- Per la notificazione diretta dell'atto impositivo eseguita dall'Ufficio finanziario a mezzo posta non si applicano le formalità proprie della notifica dell'ufficiale giudiziario, né è necessario redigere la relata nei termini dedotti dal ricorrente.
- Il vizio di omessa pronuncia è deducibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale la domanda o eccezione non esaminata, il suo contenuto, la sua rituale proposizione nei gradi di merito e la sua decisività.
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