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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 28069 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella esattoriale notificata il 10/03/2009 per ICI 2004 (importo 291,00 / ruolo complessivo 310,41 euro) fondata su più censure: inesistenza della pretesa creditoria in quanto il fabbricato non apparteneva alla ricorrente; nullità giuridica e/o vizi della cartella per presunta nullità della notifica (relata priva di elementi essenziali quali data, identità, qualifica e firma del notificatore); difetto di motivazione e violazioni di norme procedurali e tributarie (L. 212/2000, L. 241/1990, D.P.R. 600/1973, D.P.R. 602/1973); produzione e presunta manomissione della documentazione in appello; questioni probatorie riguardanti l'onere della prova e l'ammissibilità della produzione documentale in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il D.L. n. 119/2018, art. 4 (conv. L. n. 136/2018) che dispone l'annullamento ex lege dei debiti affidati agli agenti della riscossione, di importo residuo fino a 1.000 euro e affidati nel periodo 1/1/2000-31/12/2010. Poiché la cartella oggetto del giudizio riguarda un carico affidato entro il periodo indicato e l'importo è di 310,41 euro, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, ha cassato la sentenza impugnata e ha compensato integralmente le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 119 del 2018, art. 4, conv. L. n. 136 del 2018

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è' già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati

    La norma opera uno stralcio ex lege dei debiti aventi i requisiti temporali e di importo indicati; il giudice deve rilevarne l'applicazione anche d'ufficio, con conseguente cessazione della materia del contendere e annullamento della pretesa tributaria.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza della pretesa; la questione probatoria resta rilevante ma è stata assorbita dall'applicazione dello stralcio ex lege, per cui la Corte di cassazione non ha deciso nel merito sul diverso riparto dell'onere probatorio.

  • art. 112 c.p.c. (mezzi di prova e istruzione)

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere probatorio; il giudice d'appello ha ritenuto che la produzione della relata/originale della cartella fosse sufficiente per accertare la legittima notifica, ma la Cassazione ha deciso per la cessazione della materia del contendere in ragione dell'annullamento ex lege.

  • art. 148 c.p.c. (requisiti della relata di notifica)

    La ricorrente contestava la mancata indicazione di elementi essenziali nella relata; il tema è stato esaminato in appello ma, ai fini della cassazione, la norma non è stata determinante in quanto la pretesa è stata stralciata per effetto della norma di legge sopravvenuta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32, 57 e 58

    Norme del processo tributario richiamate dalla ricorrente per criticare la produzione documentale e l'ammissione di nuovi atti in appello; la Corte ha ritenuto l'applicazione della norma di stralcio prevalente rispetto alle questioni processuali sollevate.

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 26 e D.P.R. n. 600/1973 art. 60

    Richiamati dalla ricorrente rispetto a profili formali della procedura di iscrizione a ruolo e notifica; anche queste censure sono state rese irrilevanti dalla pronuncia di cessazione della materia del contendere.

  • Cass. n. 10326/2014 (giurisprudenza)

    Principio citato dalla CTR secondo cui, dopo la regolare notifica di una cartella, resta preclusa la deduzione di vizi non tempestivamente opposti e non sussiste un onere dell'agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella; la Corte d'appello si è richiamata a tale orientamento.

Massime di principio

  • Se il debito è inferiore a 1.000 euro e il carico è stato affidato agli agenti della riscossione nel periodo 1/1/2000-31/12/2010, la norma di stralcio (D.L. 119/2018, art. 4 conv. L.136/2018) annulla il debito ex lege: il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio.
  • La sopravvenienza di una norma che estingue la pretesa rende ininfluenti le questioni processuali ed istruttorie relative alla validità della notifica o alla titolarità del credito, purché ricorrano i requisiti temporali e di importo della norma di stralcio.
  • Le contestazioni formali sulla relata di notifica (mancanza di data, firma o qualifica) restano rilevanti se la norma di stralcio non si applica; in assenza di stralcio, il contribuente deve attentamente provare i vizi e il giudice valuta l'ammissibilità e la rilevanza delle produzioni documentali.
  • In appello la produzione di documenti nuovi è in linea di massima limitata, ma il giudice d'appello può comunque ordinare l'esibizione di documenti determinanti (es. originali della cartella) se necessario per la decisione; tuttavia la loro produzione non può sovvertire un effetto di legge che annulla il debito.
  • Quando il contribuente invoca l'inesistenza del presupposto impositivo (es. immobile non di sua proprietà), resta valido l'onere probatorio che grava sul soggetto che deduce il fatto, salvo che una norma sopravvenuta estingua il credito.
  • In presenza di stralcio normativo che estingue il credito, la pronuncia spesso comporta la compensazione delle spese di giudizio; è opportuno chiedere espressamente la cessazione della materia del contendere e la compensazione quando ricorrono i presupposti.

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