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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03926/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2004 e 2005 nei confronti di una società di costruzioni, con recuperi ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. L’Ufficio contestava maggiori ricavi derivanti da cessioni di immobili e prestazioni di servizi, accertati anche tramite dichiarazioni degli acquirenti e indagini finanziarie, nonché l’omessa contabilizzazione di interessi attivi su finanziamenti concessi ad altre società. Dopo un primo giudizio e un precedente intervento della Cassazione con rinvio limitato, la CTR in sede rescissoria accoglieva il motivo d’appello relativo alla duplicazione delle riprese fiscali, ritenendo che dal PVC richiamato negli avvisi emergesse una indebita sommatoria e ripetizione degli stessi importi sia nei rilievi sostanziali sia in quelli bancari. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni difensive dell’Ufficio, che avevano contestato la genericità delle deduzioni della contribuente sulla duplicazione. La società resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale lamentando omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., per non avere la CTR considerato gli effetti dell’omessa esibizione in giudizio del PVC posto a base degli avvisi, e per avere ritenuto preclusa tale questione dal giudicato interno. La Cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse pienamente intellegibile e quindi non apparente, perché chiaramente fondata sulla lettura del PVC richiamato per relationem negli avvisi e sulla riscontrata duplicazione delle medesime somme. Ha poi escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che l’omesso esame di questioni puramente processuali non integra omessa pronuncia e che, comunque, la decisione di merito sulla duplicazione assorbiva le difese dell’Ufficio. Ha infine ritenuto infondato il ricorso incidentale perché la questione sull’asserita mancata produzione del PVC era già coperta da giudicato interno: nella precedente sentenza di legittimità era stato affermato che il contenuto del PVC era conosciuto dalla contribuente e che la sua consegna non era essenziale quando l’avviso sia autonomamente motivato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della società contribuente. Ha confermato la sentenza della CTR che, nel giudizio di rinvio, aveva accolto il solo motivo relativo alla duplicazione delle riprese fiscali e annullato gli avvisi di accertamento nei limiti di tale vizio. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti. È stato altresì dato atto, nei confronti della ricorrente incidentale, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo; non analoga attestazione è stata resa per l’Agenzia perché esentata dal meccanismo di prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di motivazione apparente è infondata quando la sentenza consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice e il fondamento della decisione emerge dal testo della pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia riguarda le domande e le eccezioni di merito, non il mancato esame di mere questioni processuali; inoltre non vi è omessa pronuncia quando la questione risulti assorbita dalla soluzione di altra questione logicamente pregiudiziale.

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali, ma le doglianze sono state ritenute infondate.

  • art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.

    Il sindacato sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" e non consente di censurare la mera insufficienza o erroneità della valutazione delle prove.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale; le anomalie rilevanti sono solo quelle estreme e immediatamente percepibili dal testo della sentenza.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità per affermare l'ammissibilità del motivo d'appello sulla duplicazione delle somme.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte non accoglie la censura perché la questione sulla prova del PVC era già coperta da giudicato interno e comunque la motivazione dell'avviso era sufficiente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazioni nella sentenza impugnata.

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è sufficiente quale requisito formale di validità se consente al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.

  • art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel precedente giudizio per escludere l'essenzialità della consegna del PVC, quando l'avviso di accertamento sia autonomamente motivato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della parte soccombente che ne sia tenuta.

  • art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012

    Richiamato per escludere l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dell'Agenzia delle Entrate, quale amministrazione pubblica soggetta a prenotazione a debito.

  • art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato unitamente all'art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012, per l'esenzione dell'amministrazione pubblica dal pagamento immediato di imposte e tasse processuali.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è apparente quando, dal testo del provvedimento, sia possibile ricostruire in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e il suo fondamento decisorio.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato alle anomalie estreme che integrano la violazione del minimo costituzionale; non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla lettura delle prove.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda soltanto domande ed eccezioni di merito; il mancato esame di questioni processuali non integra, di per sé, tale vizio.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la questione dedotta risulti implicitamente assorbita dalla decisione su un punto logicamente preliminare o incompatibile.
  • Nel processo tributario l'avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio al PVC, e la mancata materiale produzione del PVC non determina invalidità dell'atto se il contribuente ne conosce il contenuto e può difendersi efficacemente.
  • Una questione già definita dalla precedente sentenza di legittimità o coperta da giudicato interno non può essere reintrodotta nel giudizio di rinvio o con nuovo ricorso per cassazione.
  • La deduzione di una duplicazione di riprese fiscali è fondata quando risulti che i medesimi importi siano stati conteggiati più volte in diversi segmenti della stessa pretesa impositiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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