Sentenza del 15/04/2015 n. 7560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato lo scostamento tra i ricavi dichiarati dalla società per il 2004 e quelli risultanti dagli studi di settore, rettificando le dichiarazioni IVA, IRAP e IRES e liquidando le maggiori imposte. La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo, da un lato, che l'accertamento fosse fondato sostanzialmente sui soli studi di settore, nonostante la particolare natura dell'attività, l'asserita insufficienza degli elementi presuntivi e alcune incongruenze nei parametri utilizzati; dall'altro, ha denunciato l'omessa pronuncia sulla contestazione relativa alla motivazione dell'avviso, che non avrebbe considerato le osservazioni formulate in sede di contraddittorio.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per entrambi i motivi. Il primo motivo è stato ritenuto generico e privo di specificità, poiché la società non aveva indicato adeguatamente il cluster applicato, gli elementi che rendevano peculiare la propria attività, i dati utilizzati dall'Ufficio e le ragioni della loro asserita inidoneità presuntiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché la contribuente non aveva trascritto nel ricorso i passaggi dell'avviso di accertamento che si assumevano omessi o erroneamente valutati. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Norma richiamata dalla contribuente in relazione alla legittimità dell'accertamento analitico-induttivo e all'utilizzabilità degli elementi presuntivi.
Richiamato con riferimento alla disciplina degli studi di settore e dell'accertamento standardizzato.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve indicare, a pena di inammissibilità, (...) i motivi per i quali si chiede la cassazione
Impone che i motivi di ricorso per cassazione siano specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, con indicazione delle violazioni denunciate e delle relative ragioni.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Prevede, rispettivamente, la possibilità di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di fatti decisivi; tali censure devono però essere formulate in modo puntuale e verificabile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Richiamato in tema di motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato per l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e per la necessità di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
Richiamato quale principio generale sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Art. 366 c.p.c. - principio di autosufficienza
Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell'atto amministrativo, consentendo alla Cassazione di verificare la censura sulla base del solo ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente esprimere un dissenso generico rispetto alla valutazione del giudice di merito: occorre individuare con precisione la statuizione impugnata, la norma violata e le ragioni concrete della violazione.
- Quando si contesta un accertamento fondato sugli studi di settore, è necessario indicare puntualmente il modello o cluster applicato, le caratteristiche specifiche dell'attività, gli elementi utilizzati dall'amministrazione e le ragioni per cui tali elementi non sarebbero idonei a fondare una presunzione.
- La contestazione della motivazione di un avviso di accertamento richiede la trascrizione o riproduzione dei passaggi dell'atto ritenuti carenti o inosservati; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le questioni non adeguatamente documentate e specificate nel ricorso per cassazione non possono essere riesaminate dalla Corte, che non è chiamata a ricostruire autonomamente i fatti o a ricercare negli atti processuali gli elementi della censura.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la stabilizzazione della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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